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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto Ministero della Sanità 31 maggio 2001, n. 321
(in GU 8 agosto 2001, n. 183)

Modifica del regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che prevede che il Ministro della sanità con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplini le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe" e, in particolare, l'articolo 1 del suddetto decreto che prevede la ridefinizione della disciplina dell'assistenza protesica entro il 31 dicembre 2001;

Ritenuto di dover prorogare il suddetto termine provvedendo, comunque, a semplificare le modalità di erogazione di alcuni dispositivi protesici;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'8 marzo 2001;

Raggiunta l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 100.1/2142-G/2848 del 24 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Proroga della disciplina dell'assistenza protesica

1. Nell'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, le parole "erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre 2001".

Art. 2.

Modifica dell'articolo 2 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, è sostituita dalle seguenti:

"d) i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento, previa presentazione di certificazione medica. Per i suddetti soggetti, la prescrizione, redatta da uno specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per la menomazione; indica i dispositivi protesici necessari e appropriati, riportati dall'allegato 2 rispettivamente nelle classi "Ausili per tracheotomia ISO 09.15", "Ausili per stomie ISO 09.18", "Cateteri vescicali ed esterni ISO 09.24" e "Raccoglitore per urina ISO 09.27", "Ausili assorbenti l'urina ISO 09.30", "Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee ISO 09.21", per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Nell'indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità di verificare l'adattabilità del paziente allo specifico dispositivo prescritto. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi per il periodo indicato dal medico prescrittore, prevedendo idonee modalità di consegna frazionata;

d-bis) i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica;".

Art. 3.

Modifica all'articolo 4 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332

3. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "è subordinata," sono inserite le seguenti parole "fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e d-bis)"

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 maggio 2001

Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Castelli


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