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Bozza Decreto Progetto nazionale di sperimentazione
1. E’ promosso un progetto di sperimentazione in ambito nazionale al quale possono partecipare un numero limitato di scuole statali: non più di due circoli didattici per ogni provincia nonché due scuole paritarie per ogni capoluogo di Regione. 2. La sperimentazione, da attuarsi nell’anno scolastico 2002/2003, è volta ad attivare e a favorire laboratori di ricerca sui temi attinenti alla riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari e, per quest’ultime, limitatamente alla prima classe. 3. Nelle suddette scuole, ove esistano le condizioni, può essere sperimentata anche l’anticipazione della frequenza, limitatamente ad un circolo didattico per ciascuna provincia e a una scuola paritaria per ciascun capoluogo di Regione: nella scuola dell’infanzia, per le bambine ed i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2003; nelle classi prime della scuola elementare, per le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003. 4. Ai fini di cui al comma precedente, viene consentita la riapertura delle iscrizioni nei confronti degli alunni interessati solo dopo che l’istituzione scolastica sia stata inserita nel piano regionale di sperimentazione. 5. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, la sperimentazione dell’anticipo può essere attuata, oltre che in presenza di effettive condizioni di fattibilità, previa intesa con gli Enti Locali interessati. 6. Nella prima classe della scuola elementare, ai fini della sperimentazione dell’anticipo, la individuazione dei bambini é effettuata prioritariamente tra coloro che, avendone i requisiti, provengano dalla scuola dell’infanzia nell’ambito dello stesso circolo didattico. Art. 2 1. Il progetto di sperimentazione, da elaborare a cura delle scuole interessate in funzione di una piena valorizzazione dell’autonomia scolastica, deve recare l’indicazione dei contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da utilizzare, delle condizioni organizzative, dei procedimenti metodologici prescelti e delle relative fasi di attuazione. 2. Il progetto di sperimentazione attesta l’avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità e individua le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere. 3. La sperimentazione è recepita nel Piano dell’Offerta Formativa e viene realizzata in stretta collaborazione con le famiglie interessate. 4. L’utilizzazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai fini della realizzazione della sperimentazione, avviene nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti anche sulla base di una apposita programmazione plurisettimanale. 5. Il progetto di sperimentazione riguarda tutti gli aspetti pedagogici e metodologico-didattici, secondo quanto indicato nei successivi articoli. 6. Nella scuola elementare la possibilità di attivare l’insegnamento della lingua straniera (inglese) e l’alfabetizzazione informatica rappresenta la condizione essenziale per l’adesione alla sperimentazione. 7. Le innovazioni sperimentali possono essere realizzate tenendo conto delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche interessate, delle risorse acquisibili in ambito regionale e di finanziamenti mirati a livello nazionale, comunque attualmente presenti in bilancio. 8. La sperimentazione è assistita e sostenuta da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio di livello locale e nazionale. Art. 3 1. Il quadro di riferimento dell’iniziativa sperimentale è costituito dalle allegate Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati e dalle relative Raccomandazioni, riferite specificatamente alla scuola dell’infanzia ed alla scuola elementare, con esclusivo riguardo, per quest’ultimo grado di studi, alla prima classe . 2. All’interno del quadro di riferimento si segnalano i seguenti aspetti:
Art. 4 1. Gli obiettivi generali del processo educativo, nonché gli obiettivi specifici di apprendimento della scuola dell’infanzia e della scuola elementare sono quelli contenuti nelle Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati ( allegati 1 e 1a) e nelle relative Raccomandazioni di attuazione (allegati 2 e 2a). Art. 5 1. La scuola dell’infanzia cura l’attivazione di forme di raccordo con i servizi educativi pre- scolastici ed in particolare con l’asilo nido, soprattutto laddove si sperimenti anche l’anticipazione della frequenza. 2. La scuola elementare attiva forme di raccordo pedagogico, didattico ed organizzativo con la scuola dell’infanzia. I progetti di continuità, che descrivono anche le modalità di rapporto con i genitori degli alunni nonché forme di valorizzazione della cultura e della comunità di appartenenza dei bambini, trovano esplicita formulazione nei piani dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.Tali progetti possono prevedere la costituzione di team integrati tra docenti della scuola elementare e quelli della scuola dell’infanzia. Art. 6
1. La sperimentazione nella scuola dell’infanzia comporta un’accentuazione della flessibilità organizzativa, da articolare con particolare riguardo rispetto:
2. Nel caso in cui l’iniziativa sperimentale preveda anche l’anticipazione della frequenza, attraverso specifiche intese con gli Enti Locali, viene curata la collaborazione con gli asili nido del territorio, anche al fine di avvalersi di specifiche figure professionali in essi presenti. 3. In caso di anticipo della frequenza, é consentita la costituzione di una sezione formata solo da 8/10 bambini al di sotto dei tre anni ovvero la proporzionale riduzione degli iscritti nelle sezioni comprendenti bambini di età diverse. Art. 7 1. La sperimentazione comporta, per ogni classe prima, un’organizzazione della prestazione docente in team, la cui flessibilità è caratterizzata da una differenziazione di funzioni, connesse alla presenza di un docente prevalente, al fine di corrispondere a precisi compiti educativi. 2. Il docente prevalente del team assicura in ciascuna classe una presenza temporale fino a 21 ore e comunque non meno di 18 ore settimanali di insegnamento frontale. 3. Il docente prevalente cura la continuità educativa e didattica e il rapporto con le famiglie ed assicura, altresì, la coerenza e la gradualità dei percorsi formativi di ogni alunno, facilitandone e potenziandone le relazioni interpersonali ed educative. Il docente prevalente svolge, pertanto, funzioni di coordinatore del team docente e di tutor nei confronti degli alunni, curando la compilazione del portfolio delle competenze, in collaborazione con le famiglie. 4. Per lo svolgimento di tali funzioni il docente prevalente utilizza le ore mancanti al completamento dell’orario di servizio nel limite di 3 ore settimanali da prestare in un arco temporale anche plurisettimanale. 5. La presenza del docente prevalente comporta che, in relazione all’organizzazione didattica della scuola elementare in cui sono previsti tre insegnanti ogni due classi, le iniziative di sperimentazione di cui al presente decreto risultano più agevolmente realizzabili nei plessi in cui sono presenti più di due classi prime. 6. Il terzo docente del team, non impegnato quale docente prevalente, interviene nelle classi prime a tempo normale interessate, sia per lo svolgimento delle attività educative, sia in veste di responsabile di attività laboratoriali, secondo le indicazioni contenute nel progetto sperimentale. Art. 8 1. La scuola accompagna ciascun bambino con un portfolio (o cartella) delle competenze, a mano a mano sviluppate, che comprende:
2. Il portfolio delle competenze individuali è compilato ed aggiornato, in stretta collaborazione con la famiglia, a cura, rispettivamente, dei docenti di sezione della scuola dell’infanzia e del docente prevalente della scuola elementare. 3. Nella scuola elementare la valutazione periodica e finale, sulla base della normativa vigente, certifica le competenze acquisite tramite le unità di apprendimento elaborate durante il percorso scolastico. Art. 9 1. Nel quadro delle iniziative di formazione destinate a tutto il personale della scuola, vengono assicurate ai docenti e ai dirigenti scolastici coinvolti nella sperimentazione opportune azioni di formazione in servizio, con metodologie qualificate ed interattive. Tali attività possono realizzarsi all’interno della scuola, anche in forma della ricerca-azione o in gruppi di miglioramento, in collegamento con i servizi del territorio, le reti di scuole e gli istituti universitari e di ricerca. 2. La partecipazione ad attività di formazione deve essere certificata e costituisce un portfolio delle competenze del docente. 3. Nell’ambito del progetto di sperimentazione le scuole devono prevedere tempi adeguati per attività collegiali di progettazione, documentazione, preparazione dei materiali, verifica e valutazione. Art. 10 1. Il Direttore Generale regionale, nell’ambito delle indicazioni e istruzioni fornite dal Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione, redige, in collaborazione con l’I.R.R.E ed i responsabili dei Centri di Servizi Amministrativi, il piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel programma nazionale di sperimentazione, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 1, commi 1 e 2. 2. Il Direttore Generale regionale interviene, a seguito di motivate richieste da parte delle scuole interessate alla sperimentazione, per assicurare le risorse disponibili, anche con il ricorso ai finanziamenti previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Art. 11 1. Al fine di sostenere le iniziative di sperimentazione e di dare sviluppo al processo di qualificazione della scuola dell’infanzia e della scuola elementare, vengono istituiti un Osservatorio nazionale ed un Osservatorio regionale. 2. L’Osservatorio Nazionale è istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione del MIUR, con la funzione di definire criteri per l’attuazione ed il monitoraggio del progetto nazionale di sperimentazione. La composizione dell’Osservatorio Nazionale è definita con decreto del Ministro. 3. L’Osservatorio regionale è istituito, con provvedimento del Direttore Generale presso ogni Ufficio scolastico regionale, per lo svolgimento dei compiti indicati al comma precedente. Il predetto Osservatorio è composto dal Direttore Generale regionale, che lo presiede, dai responsabili dei Centri di Servizi Amministrativi, da un rappresentante dell’I.R.R.E., degli Enti Locali interessati e delle scuole paritarie. L’Osservatorio si avvale di gruppi tecnici di supporto alle istituzioni scolastiche coinvolte nella sperimentazione per la realizzazione della iniziativa. Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.
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