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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Decreto Ministero Solidarietà Sociale 6 agosto 1998
(in GU 1 ottobre 1998, n. 229)

Modalità e criteri per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui all'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 21 maggio 1998, n. 162, nonché per la ripartizione dei fondi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 162 del 1998

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE


Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto l'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare al titolo IV, capo II;

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 162, recante: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale, On. Livia Turco;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera d), della citata legge n. 162 del 1998, prevede che il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei
fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 41- ter della legge n. 104 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge n. 162/1998;

Sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:


Art. 1. Tipologia dei progetti

1. Per i progetti riferiti agli articoli 10, 23 e 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le regioni, d'intesa con le rappresentanze degli enti locali, presentano uno o più progetti di durata massima
biennale con le relative modalità di svolgimento, per i seguenti obiettivi:

individuazione dei nuovi modelli di intervento a favore di soggetti con handicap grave e delle loro famiglie, con priorità per sistemi di servizi, prestazioni e soluzioni organizzative, da
realizzare anche con il coinvolgimento di risorse di famiglie, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per garantire la tutela e l'integrazione nel territorio di quei soggetti con handicap grave che rimangono privi del sostegno familiare;

promozione di iniziative innovative per estendere e facilitare la pratica di attività sportive, turistiche e ricreative delle persone handicappate;

sperimentazione di modalità innovative atte a consentire alle persone handicappate di muoversi liberamente nel territorio, con particolare attenzione ai mezzi adattati, ai servizi a chiamata, ai nodi di scambio tra i diversi sistemi di trasporto.


2. Per quanto riguarda l'art. 25 della citata legge n. 104 del 1992, il Ministro per la solidarietà sociale promuove progetti sperimentali d'intesa con il Ministro delle comunicazioni,
finalizzati anche a favorire la migliore fruizione dei mezzi radiotelevisivi e telefonici.


Art. 2. Criteri di valutazione

 

1.La valutazione dei singoli progetti presentati avviene secondo i seguenti prioritari criteri:

presenza sul territorio regionale, provinciale e comunale del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

finalizzazione all'inserimento sociale nel territorio di appartenenza;

collegamento con i servizi sociali di base e con le strutture sanitarie, formative e scolastiche;

integrazione con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza alle persone con handicap di particolare gravità;

rispondenza degli obiettivi alle esigenze rilevate sul territorio nel quale il progetto deve avere attuazione ed in relazione alle esigenze che si propone di soddisfare;

contenuti innovativi;

definizione dei tempi di realizzazione dei progetto, con l'indicazione delle fasi e dei relativi costi;

l'indicazione dei soggetti - amministrazioni, servizi, reti assistenziali, enti pubblici e privati - eventualmente consorziati nell'attuazione del progetto;

la compartecipazione dei soggetti di cui al punto h) anche sotto il profilo finanziario;

la tipologia del personale impegnato nel progetto e relativa qualificazione professionale;

l'idoneità del progetto all'eventuale prosecuzione oltre la fase sperimentale.

Art. 3. Criteri di ripartizione

1.Per l'esercizio finanziario 1998 il finanziamento è destinato esclusivamente ai progetti sperimentali di cui all'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992.

2.Per l'esercizio finanziario successivo il Ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto, determinerà i criteri di ripartizione per gli adempimenti previsti dagli articoli 25 e 41-bis della più volte citata legge n. 104 dei 1992.

Art. 4. Termini e modalità per la presentazione dei progetti

1.progetti presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano devono essere indirizzati alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio II - Tematiche familiari e sociali, via Vittorio Veneto, n. 56 - 00187 Roma, in duplice copia, tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.

2.Ai progetti deve essere allegata la seguente documentazione:

delibera di approvazione del progetto, in originale, adottata dal competente organo della regione o della provincia autonoma;

la richiesta di finanziamento del progetto. Qualora il progetto presentato sia biennale, la richiesta di finanziamento deve essere specificata per ogni esercizio finanziario di riferimento. Per le richieste a carico degli esercizi finanziari successivi al 1998 l'erogazione sarà subordinata alle disponibilità finanziarie.

Art. 5. Commissione di valutazione e verifica dei progetti

1.Con decreto dei Ministro per la solidarietà sociale è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, la commissione per la valutazione e la verifica dei progetti presentati ai sensi dell'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge n. 162 del 1998, sotto il profilo della congruità e validità secondo i criteri di cui all'art. 2 del presente decreto.

2.La commissione è presieduta dal coordinatore dell'ufficio per le tematiche familiari e sociali ed è composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, del Ministero della sanità, del Ministero dell'industria Dipartimento dei turismo, dei lavori pubblici, dei trasporti, nonché da cinque esperti designati dalla conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da due esperti nominati dal Ministro per la solidarietà sociale.

3.La commissione esprime il proprio parere in merito ai singoli progetti in base ai criteri delineati dall'art. 2 e presenta una relazione conclusiva al Ministro per la solidarietà sociale.

4.La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione si avvale del personale e delle strutture del Dipartimento per gli affari sociali, che garantisce lo svolgimento delle funzioni di segreteria.

Art. 6. Decreto del Ministro per la solidarietà sociale

1. Il Ministro per la solidarietà sociale dispone, con proprio decreto, ai sensi del l'art. 41-ter, comma 2. della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 21 maggio 1998, n. 162, la ripartizione dei fondo alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano dopo aver acquisito il parere della commissione di valutazione e verifica dei progetti.

Art. 7. Relazione

1.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono inviare alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per le tematiche familiari e sociali, entro e non oltre tre mesi dalla data di corresponsione del 60% del finanziamento, una relazione sullo stato di avvio del progetto finanziato.

2.Acquisito il parere favorevole della commissione di valutazione e verifica dei progetti di cui al precedente art. 5, sarà erogato il restante 40% del finanziamento complessivo previsto.

3.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità alle vigenti normativa regionali e provinciali, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamento assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia dell'intervento, nei tempi prefissati nel progetto.
Entro sei mesi dalla verifica della realizzazione del progetto , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, inviano un dettagliato resoconto ed una relazione finale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per le tematiche familiari e sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.


Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1998

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 17


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