Decreto Ministero del Tesoro del
27 agosto 1998
Adeguamento delle diarie di missione all'estero
del personale statale, civile e militare, delle Università e della
scuola
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il
trattamento di missione all'estero spettante al personale
dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per
gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese,
direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle
ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del
Tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni
valutarie o del costo della vita di ciascun Paese, mentre gli
incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli
stanziamenti di bilancio;
Visti i propri decreti: 24 maggio 1990 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990; 29 gennaio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996 e 6 dicembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996,
recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;
Ravvisata la necessità, in conseguenza delle modifiche nel frattempo
intervenute negli ordinamenti del personale dello Stato, civile e
militare, delle Università e della scuola, di rivedere la
suddivisione in gruppi mediante accorpamento dei medesimi e
ridistribuzione nei nuovi gruppi delle attuali qualifiche;
Considerata l'opportunità di stabilire le diarie in valuta locale in
ambito europeo, negli Stati in cui sussistono condizioni di stabilità
monetaria, ed in particolare in quelli aderenti alla moneta unica
europea, in vista della successiva fissazione in Euro;
Considerata inoltre la necessità di rivedere le diarie di missione
tenuto conto della nuova suddivisione in gruppi di personale nonché,
per taluni Paesi, in relazione alle mutate condizioni del costo della
vita locale e dei rapporti di cambio;
DECRETA
Art. 1
1. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per
le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello
delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle Università e
della scuola, è suddiviso nei gruppi indicati nella Tabella A annessa
al presente decreto.
2. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale indicato
nell'allegata Tabella A sono fissate, a decorrere dalla data del
presente decreto, nelle misure stabilite nell'allegata Tabella B.
Art. 2
1. I decreti ministeriali 24 maggio 1990, 29 gennaio 1996 e 6 dicembre
1996 sono abrogati.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e
trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
TABELLA A
SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE,
DELLE UNIVERSITA' E DELLA SCUOLA
AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO
A - (Gruppo I)
- Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Presidente del Consiglio
dei Ministri, Ministri;
- Personale della Magistratura ordinaria: Primo presidente della Corte
di cassazione ed equiparati.
B - (Gruppo II)
- Sottosegretari di Stato;
- Personale della Magistratura ordinaria: procuratore generale e
presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del
Tribunale superiore delle acque pubbliche; magistrato di Corte di
cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;
- Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della
Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi e avvocati
e procuratori dello Stato: presidente del Consiglio di Stato,
presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato,
presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
procuratore generale della Corte dei conti; magistrato militare di
Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, avvocato dello
Stato alla 4ª classe di stipendio e qualifiche equiparate;
- Personale civile: ambasciatori e Ministri plenipotenziari di 1ª
classe; prefetti di 1ª classe e personale dirigente dello Stato
equiparato;
- Personale militare: tenente generale, e gradi corrispondenti;
- Personale docente delle Università: professori ordinari.
C - (Gruppo III)
- Personale della Magistratura ordinaria: da magistrato di Corte di
cassazione a magistrato di Tribunale dopo tre anni dalla nomina e
qualifiche equiparate;
- Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della
Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi e avvocati
e procuratori dello Stato: da consigliere a referendario del Consiglio
di Stato e della Corte dei conti e qualifiche equiparate; da
magistrato militare di Cassazione a magistrato militare di Tribunale
dopo tre anni dalla nomina; da avvocato dello Stato alla 3ª classe di
stipendio ad avvocato dello Stato alla 1ª classe di stipendio e
qualifiche equiparate;
- Personale civile: da Ministro plenipotenziario di 2ª classe a
consigliere di legazione; da prefetto a vice prefetto ispettore;
dirigente dello Stato con incarico di direzione di uffici dirigenziali
generali; restante personale con qualifica dirigenziale ed equiparato;
- Personale militare: maggiore generale, brigadiere generale,
colonnello;
- Personale delle Università: professori straordinari e professori
associati confermati e non confermati; personale con qualifica
dirigenziale;
- Personale della scuola: ispettori tecnici e capi d'istituto con
qualifica dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado.
D - (Gruppo IV)
- Personale della Magistratura ordinaria: da magistrato di Tribunale a
uditore giudiziario e qualifiche equiparate;
- Magistrati della giustizia militare, procuratori dello Stato: da
procuratore dello Stato alla 2ª classe di stipendio a procuratore
dello Stato alla 1ª classe di stipendio; da magistrato di Tribunale
militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate;
- Personale civile: personale dalla nona alla settima qualifica
funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed equiparate;
- Personale militare: da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi
corrispondenti;
- Personale delle Università: ricercatori universitari confermati e
non confermati; assistenti universitari r.e., personale del ruolo
tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla
settima;
- Personale della scuola: personale direttivo, personale docente di
ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla settima
qualifica.
E - (Gruppi da V a IX)
- Personale civile: dalla sesta alla terza qualifica funzionale;
- Personale militare: da maresciallo ordinario a carabiniere e gradi
corrispondenti;
- Personale delle Università: personale non docente dalla sesta alla
terza qualifica funzionale;
- Personale della scuola: personale non docente dalla sesta alla terza
qualifica.
F - (Gruppi X e XI)
- Restante personale civile, militare, delle Università e della
scuola di ogni ordine e grado. |