Decreto Murst 15 gennaio 1999

Trasformazione degli ISEF pareggiati

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO l’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conferisce la delega al Governo per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per l’istituzione delle facoltà o dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;

VISTO il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 e, in particolare, l’articolo 3 che prevede, in sede di prima applicazione, l’emanazione di un provvedimento del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica per definire i criteri per la programmazione dell’istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, a decorrere comunque dall’anno accademico 1999-2000;

VISTO il parere dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota prot. n. 1155 del 15 ottobre 1998 ;

D E C R E T A:

Art. 1
Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per ISEF pareggiati, gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell’articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; le sedi principali e distaccate degli ISEF pareggiati sono quelle indicate nell’elenco allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento;

b) per Ministro, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) per Ministero, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) per Osservatorio, l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all’articolo 5, comma 23 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) per università, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali legalmente riconosciuti e autorizzati a rilasciare titoli aventi valore legale.

Art. 2
Istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie

1 - Le università interessate possono istituire le facoltà o i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, anche con il concorso di più facoltà, - in relazione prioritariamente con la trasformazione degli ISEF pareggiati – in base ai criteri, alle procedure, ai tempi e alle modalità specificati nel presente decreto.

2 – Le risorse finanziarie finalizzate all’istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, previste dall’articolo 8, comma 8 del decreto legislativo n. 178 del 1998, sono utilizzate secondo quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo.

3 – Tenuto conto di quanto indicato all’articolo 3 del decreto legislativo n. 178 del 1998 e della necessaria programmazione sul territorio dell’offerta formativa, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000 le facoltà e i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie possono essere attivati prioritariamente nell’ambito territoriale delle università dove sono dislocati gli attuali ISEF pareggiati e le sedi distaccate degli stessi, in modo da consentire la loro trasformazione a seguito di apposita convenzione con l’ateneo interessato.

Art. 3
Criteri per la programmazione dell’ istituzione delle facoltà e dei corsi

1 – Ai fini della programmazione per l’istituzione e l’attivazione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie sono presi in considerazione i seguenti criteri:

  1. consistenza della domanda di formazione, attuale e potenziale, e delle possibilità occupazionali nel settore delle scienze motorie, con riferimento al bacino di utenza regionale, tenendo conto della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF pareggiati;
  2. consistenza e caratteristiche delle strutture didattiche (aule e altri spazi didattici), scientifiche (laboratori e biblioteca) e sportive;
  3. disponibilità di adeguato personale docente, anche tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza, e di personale tecnico-amministrativo;
  4. disponibilità di adeguate e documentate risorse finanziarie, da conseguirsi anche attraverso il mantenimento dei contributi dei soggetti promotori dell’ISEF pareggiato interessato alla trasformazione. Nel caso di proposte di istituzione di facoltà e corsi non correlate alla trasformazione degli istituti pareggiati gli eventuali soggetti promotori devono assicurare il completo finanziamento per almeno sei anni.

Art. 4
Procedure, tempi e modalità per la istituzione

1 – Le proposte e la programmazione delle iniziative sono effettuate in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Le università interessate presentano al Ministro le proposte di istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie in duplice copia entro il 28 febbraio 1999.

2 - Le proposte devono contenere un dettagliato progetto che specifichi:

  1. le iniziative da istituire ed attivare (facoltà, corso di laurea, corso di diploma), con l’indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 178 del 1998, nonché la specificazione delle modalità di selezione per l’accesso a numero programmato, in relazione all’effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive e previo accertamento dell’idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo;
  2. le facoltà, i dipartimenti e le eventuali altre strutture didattiche e scientifiche che concorrono alla realizzazione delle iniziative, con allegate le relative deliberazioni degli organi competenti;
  3. l’anno accademico a decorrere dal quale si prevede l’attivazione del primo anno di corso. Al fine di garantire la qualificazione del percorso formativo, l’attivazione dei restanti anni di corso previsti dal nuovo ordinamento avviene gradualmente negli anni accademici successivi al primo;
  4. il collegamento o meno con un ISEF pareggiato avente sede principale o distaccata nel territorio dell’università e, in caso positivo, lo schema di convenzione con lo stesso istituto per l’utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori;
  5. la valutazione della domanda di formazione, eventualmente articolata per i corsi di laurea e di diploma, collegata al bacino territoriale di utenza di riferimento;
  6. le strutture didattiche, scientifiche e sportive di cui si avvale l’università, con la specificazione degli atti che ne garantiscono l’utilizzazione;
  7. la disponibilità di personale docente e tecnico-amministrativo. Deve, altresì, risultare l’interesse del personale docente universitario, del quale va specificato il settore scientifico disciplinare di appartenenza, ad essere utilizzato presso la nuova facoltà o a mantenere, a domanda, le funzioni didattiche o ad accettare l’affidamento di un insegnamento qualora si proceda all’istituzione di un nuovo corso di laurea nell’ambito di una facoltà esistente. Per il personale docente non universitario, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, va documentata la disponibilità a mantenere, a domanda, le funzioni didattiche;
  8. il piano finanziario per l’attivazione delle iniziative di cui alla lettera a), con l’indicazione delle risorse disponibili e di quelle che saranno acquisite con le entrate relative alle tasse degli studenti e con altre eventuali fonti di finanziamento;
  9. i termini entro i quali provvederanno a dotarsi dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3, risultanti nel richiamato parere dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

3 – Le valutazioni e le indicazioni di cui al comma 2, lettere e, f, g e h sono effettuate con riferimento ad un periodo di anni pari alla durata legale dei corsi di studi previsti.

4 – Le proposte sono corredate da una relazione tecnica predisposta dal Nucleo di valutazione interno dell’università, che ne valuta la congruità con riguardo agli obiettivi generali dell’ateneo e alle risorse disponibili.

5 – Le istanze riguardanti iniziative non connesse alla trasformazione degli ISEF contengono l’eventuale indicazione di personale, in servizio presso gli attuali istituti, interessato al mantenimento in servizio presso l’università proponente e sono corredate del parere motivato del competente comitato regionale di coordinamento.

6 – Le proposte e la relativa documentazione sono tempestivamente trasmesse a cura del competente ufficio del Ministero all’Osservatorio che predispone, entro quaranta giorni dal ricevimento, una relazione tecnica con riguardo alla congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonché con riferimento ai criteri di cui all’articolo 3. Ai fini di tale valutazione l’Osservatorio può acquisire ulteriori elementi informativi anche mediante verifiche presso le sedi interessate.

7 – Il Ministro, sulla base della relazione tecnica dell’Osservatorio, autorizza con uno o più decreti l’istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie entro i successivi trenta giorni.

Art. 5
Norme transitorie e finali

1 - Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell’ambito di una specifica facoltà di scienze motorie con il concorso di altre facoltà e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell’ambito di facoltà diversa è comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dell’allegato al decreto legislativo n. 178 del 1998. Possono essere, altresì, attivati corsi di laurea e di diploma con il concorso di una o più università, anche in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF.

2 - Gli atenei che hanno richiesto l’istituzione della facoltà di scienze motorie, nel caso in cui l’opzione dei docenti universitari prevista dall’articolo 8, comma 6 del decreto legislativo n.178 del 1998 non permetta l’immediata istituzione della facoltà, provvedono alla costituzione di un comitato tecnico composto da 5 membri, in analogia a quanto previsto per l’Istituto universitario di scienze motorie di Roma dal comma 3 dell’articolo 4 del predetto decreto. Gli atenei richiedenti l’istituzione di facoltà o di corsi di laurea e di diploma nell’ambito della trasformazione degli ISEF esistenti possono, altresì, prevedere la costituzione di un comitato misto con rappresentanti dell’ISEF interessato, con il fine di assicurare il coordinamento delle attività di comune interesse, la trasformazione dell’Istituto e il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

3 - Gli incarichi conferiti ai componenti degli organi direttivi e collegiali degli ISEF sono prorogati fino alla cessazione del pareggiamento prevista dall’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.

4 - In deroga alle norme sulla programmazione del sistema universitario di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e al fine di garantire una adeguata offerta didattica sul territorio, non possono essere istituite altre facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie per il periodo di vigenza della programmazione triennale 1998-2000.

5 – Gli atenei disciplinano l’accesso ai corsi di laurea e di diploma degli studenti iscritti agli ISEF con gradualità, in relazione all’attivazione degli anni di corso.

6 - Le università interessate, per dare attuazione al disposto dell’articolo 8, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, possono prevedere l’immediata attivazione di specifici corsi finalizzati al conseguimento della laurea da parte dei diplomati ISEF, ad accesso programmato in relazione alla capacità delle singole strutture e al numero complessivo degli studenti iscritti ai corsi ordinari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO


ALLEGATO A

SEDI PRINCIPALI E DISTACCATE DEGLI ISEF PAREGGIATI

Istituto Superiore di Educazione Fisica pareggiato di

BOLOGNA

Sedi distaccate

CATANZARO

PADOVA

VERONA

Istituto Superiore di Educazione Fisica pareggiato di

FIRENZE

Sede distaccata

GENOVA

Istituto Superiore di Educazione Fisica pareggiato di

L'AQUILA

Sedi distaccate

CAGLIARI

CASSINO

FOGGIA

Istituto Superiore di Educazione Fisica pareggiato di

MILANO

Istituto Superiore di Educazione Fisica pareggiato
della Lombardia

MILANO

Istituto Superiore di Educazione Fisica pareggiato di

NAPOLI

Sede distaccata

POTENZA

Istituto Superiore di Educazione Fisica pareggiato di

PALERMO

Sedi distaccate

CATANIA

SIRACUSA

Istituto Superiore di Educazione Fisica pareggiato di

PERUGIA

Istituto Superiore di Educazione Fisica pareggiato di

TORINO

Istituto Superiore di Educazione Fisica pareggiato di

URBINO