Decreto MURST 21 giugno 1999, n. 313

(In GU
27 ottobre 1999,
n. 253)

Programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000

 

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Visto l'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1999;

Tenuto conto del programma operativo 1994-1999 "ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione" per le regioni dell’obiettivo 1, a valere sui fondi strutturali della Unione Europea, approvato con decisione C/95 n. 1403 del 19 luglio 1995;

Tenuto conto del programma operativo 1994-1999 "interventi per la formazione e l’occupazione" per le regioni dell’obiettivo 3, a valere sul fondo sociale europeo, approvato con decisione C/94 n. 3495 del 15 dicembre 1994;

Tenuto conto dei programmi volti a rafforzare e migliorare il sistema dell’alta formazione, oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione Europea per il 2000-2006 in favore delle Università, in corso di definizione;

Viste le ministeriali nn. 688 e 799 del 29 aprile e 14 maggio 1998;

Viste le proposte presentate, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.25/1998, ai Comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000 ed i pareri resi dagli stessi;

Vista la ministeriale n. 1603 del 9 ottobre 1998 inviata all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Tenuto conto della relazione tecnica predisposta dall'Osservatorio;

Considerato che nella relazione tecnica viene precisato che, per le proposte relative alla istituzione di Università non statali legalmente riconosciute autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, non sussistono i requisiti minimi necessari al riguardo, ad eccezione di quella cui fa riferimento l'articolo 21 del presente decreto;

Tenuto conto delle risorse finanziarie previste per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 1998-2000;

DECRETA

 

Art. 1
Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono:
  1. per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
  2. per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
  3. per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
  4. per Università, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonché le università e gli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti;
  5. per Università statali, le università e gli istituti universitari statali;
  6. per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 1998-2000, determinati con il decreto ministeriale 6 marzo 1998;
  7. per risorse finanziarie consolidabili, le risorse che comporteranno, dal 2001, un incremento annuo, di importo corrispondente, del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
  8. per risorse finanziarie non consolidabili, quelle che non comporteranno l’incremento di cui alla precedente lettera g).

Art.2
Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 1998-2000, i cui obiettivi sono stati definiti con il decreto ministeriale 6 marzo 1998, previste in 110 miliardi per il 1998 e 150 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, sono ripartite come indicato nelle seguenti tabelle A e B e specificato negli articoli successivi.

 Tabella A

programmazione del sistema universitario per il 1998-2000: ripartizione delle risorse finanziarie

per gruppi di obiettivi

(d.m. 6.3.1998, punto 2)

per articoli del presente decreto

importi (in miliardi)

lettere

destinazione %

importi

(in miliardi)

numero

non consolidabili

consolidabili

totale

 

 

 

3

56

---

56

 

 

 

4

30

---

30

 

 

 

5

---

18,9

18,9

 

 

 

6

39,1

---

39,1

 

 

 

7

20

---

20

a, b, c

(A) 40%

164

 

145,1

18,9

164

 

 

 

8

4

6

10

 

 

 

9

5,5

5

10,5

 

 

 

11

33

27

60

 

 

 

13

---

60

60

 

 

 

14 c. 1

5

7

12

 

 

 

14 c. 3

5

6,5

11,5

d, e, f, g

(B) 40%

164

 

52,5

111,5

164

 

 

 

15

15

---

15

 

 

 

16

15

---

15

 

 

 

17

37

---

37

 

 

 

18

15

---

15

h, i

(C) 20%

82

 

82

---

82

TOTALE (A+B+C)

410

 

279,6

130,4

410

 Tabella B

programmazione del sistema universitario per il 1998-2000: ripartizione delle risorse finanziarie

articoli del presente decreto

per anni (in miliardi)

 

1998 (I)

1999 (II)

2000 (III)

totale (I+II+III)

numero

non consolidabili

consolidabili

totale

non consolidabili

consolidabili

totale

non consolidabili

consolidabili

totale

non consolidabili

consolidabili

totale

3

16

---

16

20

---

20

20

---

20

56

---

56

4

0

---

0

10

---

10

20

---

20

30

---

30

5

---

6,3

6,3

---

6,3

6,3

---

6,3

6,3

---

18,9

18,9

6

20,7

---

20,7

18,4

---

18,4

---

---

---

39,1

---

39,1

7

---

---

---

---

---

---

20

---

20

20

---

20

8

---

---

---

2

3

5

2

3

5

4

6

10

9

---

---

---

---

---

---

5,5

5

10,5

5,5

5

10,5

11

11

9

20

11

9

20

11

9

20

33

27

60

13

---

20

20

---

20

20

---

20

20

---

60

60

14, comma 1

1

---

1

2

3,5

5,5

2

3,5

5,5

5

7

12

14, comma 3

---

---

---

3

---

3

2

6,5

8,5

5

6,5

11,5

15

10

---

10

5

---

5

---

---

---

15

---

15

16

---

---

---

5

---

5

10

---

10

15

---

15

17

11

---

11

26

---

26

---

---

---

37

---

37

18

5

---

5

5,8

---

5,8

4,2

---

4,2

15

---

15

 

74,7

35,3

110

108,2

41,8

150

96,7

53,3

150

279,6

130,4

410

Art. 3
Progetti di ricerca

  1. Al fine di promuovere il cofinanziamento di progetti di ricerca condotti da singoli e/o giovani ricercatori (compresi dottorandi, dottori di ricerca, titolari di assegni di ricerca) con età inferiore a 35 anni, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

     

     

    non consolidabili

    1998

    16

    1999

    20

    2000

    20

  2. Le risorse saranno attribuite in misura proporzionale ai fondi assegnati per lo stesso anno a ciascuna Università per i progetti di ricerca di interesse nazionale facenti capo alle proprie unità operative, a valere sul capitolo 7109 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 1998 e 1999 e sul corrispondente capitolo per il 2000.
  3. I predetti importi saranno ripartiti dalle stesse in due quote, l'una riservata ai dipartimenti cui fanno riferimento le aree scientifico-disciplinari dei settori umanistici (da 10 a 14) e l’altra ai dipartimenti competenti nelle aree scientifico-tecnologiche (da 1 a 9), in misura proporzionale alla loro presenza nell’Università e comunque coerentemente con le finalità del presente intervento.

Art. 4
Centri di eccellenza nella ricerca

  1. Per la creazione ed il sostegno di centri di eccellenza nella ricerca, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

     

    non consolidabili

    1998

    ---

    1999

    10

    2000

    20

  2. I fondi saranno ripartiti tra le Università con i criteri che verranno definiti con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5
Informatizzazione e attività statistica

  1. Per il potenziamento delle risorse di personale da destinare agli uffici delle Università con funzioni di referenti per l'informatizzazione e l'attività statistica di supporto a didattica, ricerca e gestione - attesa l'esigenza di migliorarne l'efficienza ai fini della attuazione dell'autonomia delle Università e dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento del Ministero - sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

     

    consolidabili

    1998

    6,3

    1999

    6,3

    2000

    6,3

  2. I fondi saranno ripartiti tra le Università statali, in parti uguali.
  3. Ove le Università non dovessero utilizzare le risorse entro il termine del periodo di riferimento della presente programmazione, l'importo corrisposto sarà recuperato dal Ministero mediante riduzione del contributo da attribuire alle stesse sul fondo per il finanziamento ordinario relativo all’anno successivo.

Art. 6
Sistemi tecnologici, informatici e di telecomunicazione

  1. Per il potenziamento dei sistemi tecnologici, informatici e di telecomunicazione, di supporto alle attività didattiche, di ricerca e gestionali, l'adeguamento tecnologico, organizzativo e gestionale delle biblioteche e dei musei universitari compreso, prioritariamente, il collegamento in rete delle biblioteche stesse e la loro integrazione con il sistema bibliotecario nazionale, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

     

    non consolidabili

    1998

    20,7

    1999

    18,4

    2000

    ---

  2. I fondi saranno ripartiti tra le Università con i seguenti criteri:
  1. un sesto in parti uguali;
  2. cinque sesti in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
  3. gli importi attribuibili in relazione ai punti a) e b) alle Università istituite in attuazione dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, dell’articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998 nonché dall’articolo 4 del decreto legislativo 8 maggio 1998 n. 178 avranno ponderazione 5, ovvero 10 se le Università sono articolate in più sedi, e gli stessi non potranno comunque superare, rispettivamente, 500 milioni e 2 miliardi.

Art. 7
Internazionalizzazione

  1. Per l'incentivazione del processo di internazionalizzazione, mediante le collaborazioni interuniversitarie - anche nel quadro di accordi e programmi internazionali - finalizzate a programmi integrati di studio che prevedano la partecipazione congiunta di docenti e studenti di istituzioni universitarie di almeno un altro Paese, il mutuo riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio e comportino il rilascio di un titolo nazionale e/o estero, di cui sia documentata la spendibilità in almeno uno dei Paese partecipanti, con particolare riguardo ai corsi di dottorato di ricerca, nonché per le iniziative di cui al successivo comma 4, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

     

    non consolidabili

    1998

    ---

    1999

    ---

    2000

    20

  2. Le Università potranno formulare proposte al riguardo, che dovranno pervenire al Ministero, pena l’esclusione, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Ai fini della ripartizione dei fondi, che dovrà essere effettuata entro i successivi novanta giorni, saranno prioritariamente valutate le iniziative per le quali venga previsto:

un sistema di valutazione della qualità del processo formativo o del suo risultato ai fini di agevolare l’accesso al mondo del lavoro;

l’impegno dell’Università al cofinanziamento dell’iniziativa proposta;

l’utilizzazione di un sistema di crediti;

l’impiego di misure atte a favorire la partecipazione di studenti stranieri, per un congruo periodo di tempo, ai programmi di studio offerti in Italia;

nel caso di dottorati di ricerca, l’attivazione di corsi in settori scientifici emergenti o ad alta qualificazione.

  1. Alle istituzioni pubbliche con funzioni a livello internazionale, specificatamente previste nel decreto legislativo di attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera b) e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59, è destinato l’importo di 1 miliardo, da ripartire per le attività da svolgere relativamente agli obiettivi a), b), c) della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 1998-2000, determinati con il decreto ministeriale 6 marzo 1998, anche ai fini di iniziative interuniversitarie. Le istituzioni pubbliche alle quali saranno assegnate risorse provvederanno ad inviare al Ministero le relazioni indicate dall’articolo 23 del presente decreto.

Art. 8
Attuazione del decreto legislativo 8 maggio 1998 n. 178 relativo alla trasformazione degli ISEF

  1. In attuazione delle disposizioni della legge 15 maggio 1997 n.127, per le iniziative previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 maggio 1998 n. 178, relativo alla trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

     

     

    non consolidabili

    consolidabili

    1998

    ---

    ---

    1999

    2

    3

    2000

    2

    3

  2. All'Istituto universitario di scienze motorie di Roma, derivante dalla trasformazione dell'ISEF statale di Roma, disposta dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 178/1998, sono destinati, a valere sulle risorse finanziarie non consolidabili e consolidabili previste dal primo comma del presente articolo, importi rispettivamente pari ad un decimo e ad un terzo delle stesse.
  3. I fondi di cui al comma 1, al netto di quelli indicati al comma 2, saranno ripartiti tra le Università in parti uguali, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n.178/1998 e dall'articolo 22 del presente provvedimento.

Art. 9
Scuole di specializzazione per le professioni legali

  1. In attuazione delle disposizioni della legge 15 maggio 1997 n.127, per le iniziative previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, relativo alle scuole di specializzazione per le professioni legali, da attivare dall’anno accademico 2000-2001, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

     

     

    non consolidabili

    consolidabili

    1998

    ---

    ---

    1999

    ---

    ---

    2000

    5,5

    5

  2. I fondi saranno ripartiti tra le Università in parti uguali, tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 22 del presente decreto.

Art. 10
Università degli studi dell’Insubria - Varese

  1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 10 del decreto ministeriale 14 luglio 1998, nel rispetto del disposto dell’articolo 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997 n.127 e successive modificazioni, e in accoglimento delle osservazioni contenute nei pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera, sono istituiti presso l’Università degli studi dell’Insubria – facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in Como – il corso di laurea in scienze ambientali e il corso di diploma universitario in valutazione e controllo ambientale.
  2. I predetti corsi potranno essere attivati previa positiva valutazione del Ministero, sentito l’Osservatorio, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie.

Art. 11
Riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud

  1. Ai fini della riduzione degli squilibri territoriali nello sviluppo del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud sono destinate alle Università meridionali (ubicate nelle regioni dell’obiettivo 1) le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

 

non consolidabili

consolidabili

1998

11

9

1999

11

9

2000

11

9

 I predetti fondi saranno ripartiti tra le Università meridionali, tenuto conto di quanto previsto dall’art.22 del presente decreto, con i seguenti criteri:

  1. il 35 per cento tra le Università, con esclusione di quelle indicate alla lettera b), in proporzione al rapporto tra il numero dei professori ordinari, associati e dei ricercatori e la popolazione della provincia sede dell’Università, ponderato con il numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
  2. il 20 per cento tra le Università istituite in attuazione dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 e dell’articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998, per il 50 per cento in parti uguali e per il 50 per cento in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma, ponderati secondo il tipo di facoltà nel modo seguente:
  1. il 25 per cento tra le Università che hanno attivato le iniziative alle quali si riferiscono gli articoli 8, 9 e14, commi 1 e 3, del presente decreto, in relazione alle stesse;
  2. il 20 per cento tra le Università, con esclusione di quelle indicate alla lettera b), con i criteri che verranno definiti con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

2. Tenuto conto della coerenza delle iniziative cui si riferisce il presente comma con l’obiettivo e) della programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, determinato con il decreto ministeriale 6 marzo 1998, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25 e nel rispetto del disposto dell’articolo 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni, sono istituiti presso la Libera Università "Maria SS. Assunta", Roma , il corso di laurea in giurisprudenza in Palermo (facoltà di giurisprudenza) e la scuola di specializzazione in storia dell’arte medievale e moderna in Palermo (facoltà di lettere e filosofia). Le predette iniziative potranno essere attivate previa positiva valutazione del Ministero, sentito l’Osservatorio, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie.

Art. 12
Programmi oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione Europea in favore delle Università

  1. La copertura della quota nazionale dei programmi volti a rafforzare e migliorare il sistema dell’alta formazione oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione Europea per il 2000-2006, in corso di definizione e, ove necessario, dei programmi operativi della Unione Europea 1994-1999 (ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione; interventi per la formazione e l’occupazione) per la parte relativa al completamento degli interventi ammessi a cofinanziamento, viene assicurata mediante l’utilizzazione dei fondi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993 n. 537 relativi al triennio 2001-2003, con le modalità previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25.
  2. Nelle more del perfezionamento del decreto ministeriale previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto presidenziale n. 25/1998, relativo alla utilizzazione dei predetti fondi, le Università le cui iniziative hanno le caratteristiche, appositamente verificate, previste per l’ammissione ai cofinanziamenti dei programmi comunitari di cui al comma precedente, e per le quali si dovessero manifestare esigenze di spesa, sono autorizzate ad anticipare, con le disponibilità della propria cassa, i fondi necessari al riguardo.
  1. Eventuali esigenze finanziarie relative alla copertura della quota nazionale dei programmi operativi della Unione Europea 1994-1999 (ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione; interventi per la formazione e l’occupazione), per la parte concernente il completamento degli interventi ammessi a cofinanziamento, potranno essere soddisfatte anche mediante l’utilizzazione delle risorse previste dagli articoli 11 e 16 del presente decreto.

Art. 13
Decongestionamento degli Atenei sovraffollati

  1. In attuazione delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996 n.662, per gli interventi di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1998 relativi alla graduale separazione organica degli Atenei sovraffollati, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

     

    consolidabili

    1998

    20

    1999

    20

    2000

    20

  2. I fondi saranno ripartiti tra le Università in relazione alle iniziative individuate nei decreti ministeriali adottati, in attuazione dell’articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998, in data anteriore a quella della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, valutate dall’Osservatorio come decongestionanti e che necessitano di risorse integrative, in proporzione ai corsi di laurea e di diploma, tenendo conto della diversa durata degli stessi, pesati secondo il tipo di facoltà come indicato all’articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto e attribuendo alle iniziative in sede diversa da quella dell’Università un incremento del venti per cento nella ponderazione; gli importi attribuibili saranno ridotti del venti per cento delle assegnazioni disposte con le risorse previste dall’art.11, comma 1, lettera b), del presente decreto ovvero come integrazione del fondo per il finanziamento ordinario per il corrente anno, e le disponibilità così determinate saranno ripartite tra le altre Università.

Art. 14
Formazione degli insegnanti

  1. Per la formazione degli insegnanti per la scuola mediante l'attivazione dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

     

     

    non consolidabili

    consolidabili

    1998

    1

    ---

    1999

    2

    3,5

    2000

    2

    3,5

  2. I fondi di cui al comma 1 saranno ripartiti tra le Università, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22 del presente decreto, con i seguenti criteri:
  1. risorse non consolidabili -
    1. per ciascun corso di laurea viene assegnata una quota fissa di:

      100 milioni per i corsi presso una singola facoltà già esistente;

      150 milioni per i corsi interfacoltà o interateneo o presso una facoltà appositamente istituita;

    2. il restante importo va ripartito in proporzione alla media tra il numero dei posti programmati e quello delle iscrizioni effettive.

b. risorse consolidabili -

    1. per ciascun corso di laurea viene assegnata una quota fissa di:

      100 milioni per anno per i corsi presso una singola facoltà già esistente;

      200 milioni per anno per i corsi interfacoltà o interateneo o presso una facoltà appositamente istituita;

    2. il restante importo va ripartito in proporzione alle seguenti ponderazioni:

1, ove la media tra il numero dei posti programmati e quello delle iscrizioni effettive sia inferiore o uguale a 499;

2, ove tale media sia uguale o superiore a 500.

  1. Per la formazione degli insegnanti per la scuola mediante l'attivazione, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

     

     

    non consolidabili

    consolidabili

    1998

    ---

    ---

    1999

    3

    ---

    2000

    2

    6,5

  2. I fondi di cui al comma 3 saranno ripartiti tra le Università, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22 del presente decreto, con i seguenti criteri:
  1. risorse non consolidabili -
    1. per ciascuna scuola di specializzazione viene assegnata una quota fissa di:

      150 milioni per le scuole organizzate da una sola Università;

      200 milioni per le scuole organizzate mediante intese tra più Università;

    2. il restante importo va ripartito in proporzione al numero dei posti programmati.
  1. risorse consolidabili -
    1. per ciascuna scuola di specializzazione viene assegnata una quota fissa di:

      200 milioni per anno per le scuole organizzate da una sola Università;

      300 milioni per anno per le scuole organizzate mediante intese tra più Università;

    2. il restante importo va ripartito in proporzione al numero dei posti programmati.

Art. 15
Autonomia didattica e integrazione dell'offerta formativa

  1. Per la realizzazione di iniziative di studio e progettazione finalizzate alla promozione ed al sostegno della innovazione didattica e della diversificazione dell’offerta formativa connesse alla attuazione dell’articolo 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni, e della integrazione dell'offerta formativa universitaria con le iniziative di istituzioni scolastiche, regioni, enti locali, imprese nel campo dell'istruzione secondaria superiore, postsecondaria e della formazione continua, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

 

non consolidabili

1998

10

1999

5

2000

---

  1. I fondi saranno ripartiti tra le Università in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma, ponderati secondo il tipo di facoltà, come indicato all’articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto.

Art. 16
Orientamento e tutorato

  1. Per iniziative relative alle attività di orientamento e di tutorato sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

     

    non consolidabili

    1998

    ---

    1999

    5

    2000

    10

  2. I fondi saranno ripartiti tra le Università con i seguenti criteri:
  1. 5 miliardi per le proposte già presentate dalle Università e valutate positivamente dai Comitati regionali di coordinamento ai fini della programmazione per il 1998-2000, che saranno esaminate, per l’attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri di ammissibilità:

coerenza, anche parziale, delle proposte con gli obiettivi della programmazione;

completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;

congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati.

Ove l’entità complessiva delle proposte finanziabili dovesse eccedere l’importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative di orientamento si provvederà alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle stesse.

Le Università dovranno provvedere al cofinanziamento, con fondi del proprio bilancio, per un importo pari al 20 per cento del contributo assegnato a valere su tali fondi.

  1. 10 miliardi per le seguenti iniziative, di interesse generale per il sistema universitario:

progetto per la individuazione e la diffusione di risultati di ricerche significative e di esperienze innovative nelle aree dell’orientamento e della condizione giovanile e per lo studio e la classificazione delle istituzioni formative di terzo livello non universitarie;

sistema informativo integrato per l’orientamento e la formazione;

progetto sperimentale per l’autovalutazione ed il supporto all’apprendimento.

Il Ministero provvederà ad invitare le Università a manifestare la propria, documentata, disponibilità (individuale o per gruppi ovvero in forma consortile) alla attuazione ed al funzionamento a regime delle predette iniziative e ad esaminare tale documentazione, che dovrà riferirsi, tra l’altro, al potenziale ed alle esperienze maturate nello specifico settore.

Il Ministero affiderà anche indirizzando, ove ritenuto opportuno, a forme consortili, la realizzazione delle iniziative definendo, tra l’altro, i contenuti operativi delle stesse e le regole da seguire per il loro monitoraggio e promuovendo la possibilità di utilizzazione a cofinanziamento di fondi della Unione Europea.

Il Ministero provvederà, tra l’altro, al coordinamento, supervisione e monitoraggio delle iniziative.

I risultati di tali iniziative saranno messi a disposizione di tutte le Università.

Ai fini della attuazione di quanto previsto dal presente articolo sarà costituito, con decreto del Ministro, un apposito gruppo di lavoro.

Art. 17
Adeguamento delle strutture e dei servizi per gli studenti

  1. Per l’adeguamento delle strutture e dei servizi per gli studenti, con particolare riguardo ai laboratori, alle biblioteche, agli spazi di studio, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

     

    non consolidabili

    1998

    11

    1999

    26

    2000

    ---

     

     

  2. Le proposte già presentate dalle Università e valutate positivamente dai Comitati regionali di coordinamento ai fini della programmazione per il triennio 1998-2000, saranno esaminate, per l’attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri:

coerenza delle proposte con gli obiettivi della programmazione;

completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;

congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati;

applicazione di una soglia al finanziamento assegnabile per Università, calcolata rapportando l’entità complessiva delle proposte finanziabili e il numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma.

Le Università dovranno provvedere al cofinanziamento, con fondi del proprio bilancio, per un importo pari al 20 per cento del contributo assegnato a valere su tali risorse.

Art. 18
Insegnamento universitario a distanza

  1. Allo scopo di favorire iniziative per lo sviluppo dell'insegnamento universitario a distanza, in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

     

    non consolidabili

    1998

    5

    1999

    5,8

    2000

    4,2

  2. I fondi saranno ripartiti come segue:
  1. 5 miliardi per le proposte già presentate dalle Università e valutate positivamente dai Comitati regionali di coordinamento ai fini della programmazione per il triennio 1998-2000, che saranno esaminate, per l’attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri:

coerenza delle proposte con gli obiettivi della programmazione;

completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;

congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati;

applicazione di una soglia al finanziamento assegnabile per Università, calcolata rapportando l’entità complessiva delle proposte finanziabili e il numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma.

Le Università dovranno provvedere al cofinanziamento, con fondi del proprio bilancio, per un importo pari al 20 per cento del contributo assegnato a valere su tali risorse;

b. 10 miliardi tra i Consorzi per l’insegnamento universitario a distanza che hanno presentato proposte ai Comitati regionali di coordinamento ai fini della programmazione per il triennio 1998-2000, in proporzione al numero degli studenti, iscritti ai corsi di laurea e di diploma, delle Università consorziate e, ove l’attività di tali Consorzi si riferisca, per la formazione, a quella post-laurea, in proporzione ad un quarto del numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea.

I Consorzi ai quali saranno assegnate risorse provvederanno ad inviare al Ministero le relazioni indicate dall'articolo 23 del presente decreto.

Art. 19
Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca

  1. Per le scuole di specializzazione e i dottorati di ricerca si fa rinvio a quanto previsto dalla vigente normativa, da ultimo dall’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (e, per i dottorati di ricerca, dall’articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210), nonché dai provvedimenti di attuazione relativi.

Art. 20
Istituti universitari ad ordinamento speciale

  1. In sede di ripartizione, tra le Università, del fondo per il finanziamento ordinario e di quello per l’edilizia, il Ministro determina la quota da destinare alle esigenze della Scuola normale superiore di Pisa, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna" di Pisa e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, tenuto conto delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali delle stesse.

Art. 21
Istituzione di una nuova Università non statale legalmente riconosciuta

  1. Considerato quanto rappresentato nella relazione tecnica dell'Osservatorio richiamata nelle premesse, e tenuto conto della coerenza dell'iniziativa cui si riferisce il presente articolo con l’obiettivo e) della programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, determinato con il decreto ministeriale 6 marzo 1998, potrà essere disposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, l'istituzione della:

Università non statale legalmente riconosciuta mediterranea "Jean Monnet" - Casamassima (BARI) - (promotori: Associazione per la libera Università mediterranea e Fondazione "Caterina Degennaro") - limitatamente alle facoltà e ai corsi di laurea di seguito indicati:

facoltà di economia, con i corsi di laurea in:

economia aziendale;

economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

economia assicurativa e previdenziale;

facoltà di giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza.

  1. L'istituzione di cui al comma 1, con l’autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, contestuale alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico, potrà essere disposta con decreto del Ministro, subordinatamente alla positiva valutazione dell'Osservatorio in ordine agli adempimenti integrativi richiesti dallo stesso nella relazione tecnica.
  2. Al termine del secondo, quarto e sesto anno accademico di attività dell’Università, l’Osservatorio provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti. Soltanto dopo la positiva valutazione dell’Osservatorio al termine del quarto anno di attività, potranno essere concessi all’Università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991 n. 243.

Art. 22
Ripartizione delle risorse finanziarie

  1. Le risorse finanziarie non consolidabili previste dal presente provvedimento potranno essere destinate a tutte le Università, mentre quelle consolidabili soltanto alle Università statali. Tali risorse saranno ripartite con decreto direttoriale, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23
Relazioni

  1. Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 6, 11, 13 e 15, del presente decreto, le Università invieranno al Ministero una relazione con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Ateneo nella quale dovrà essere dato atto della verificata congruità tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.
  2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Università invieranno al Ministero, al termine del periodo di riferimento della presente programmazione, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.
  3. Ove le Università non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo di riferimento della presente programmazione ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1 e in quella successiva di cui al comma 2, l’Osservatorio formulerà al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire alle stesse sul fondo per il finanziamento ordinario relativo all’anno successivo.

Art. 24
Copertura finanziaria

  1. Alle spese derivanti dalla applicazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, iscritte sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 1998 e 1999 e sul corrispondente capitolo per il 2000, come appresso indicato:

     

     

    1998

    110

    1999

    150

    2000

    150

  2. Le modifiche alle destinazioni dei fondi previste nei precedenti articoli del presente provvedimento, che si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 6 marzo 1998.
  3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


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