Decreto MURST 29 dicembre 2000
(in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti)
Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 2001-2003
IL MINISTRO
VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, che ha emanato il regolamento sulla programmazione del sistema universitario e in particolare l’articolo 2, comma 3, lettera a), il quale prevede che, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengano determinati gli obiettivi della programmazione del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, previ pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
VISTO l’art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni, relativo al completamento delle autonomie degli Atenei, e il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
TENUTO CONTO dei pareri del CUN, della CRUI e del CNSU, resi rispettivamente in data 5 settembre, 21 settembre e 14 e 15 settembre 2000;
TENUTO CONTO dei pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 16 novembre 2000;
DECRETA
Art. 1
1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, e tenuto conto delle esigenze connesse alla attuazione dell’art. 17, comma 95 e seguenti della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni, nonché del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003:
a) la promozione ed il sostegno della innovazione didattica, anche con riferimento all'adeguamento delle strutture e dei servizi, delle attività di orientamento e di tutorato, dell'insegnamento a distanza e del processo di internazionalizzazione;
b) il potenziamento della rete dell’alta formazione, attraverso:
- il consolidamento e la costituzione di Scuole superiori per la realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, tassativamente caratterizzati dalla residenzialità, dall’adeguata dotazione di biblioteche e di laboratori, dall’ottimale rapporto numerico e funzionale tra docenti e studenti, dal pieno esercizio del tutorato;
- la promozione di corsi di dottorato di ricerca e di mirate attività di ricerca avanzata in cui possano essere impegnati dottori di ricerca - caratterizzati da collaborazioni internazionali e rispondenti a prefissati requisiti di qualità - realizzati da Università anche in convenzione con altre Università, istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e straniere;
- il cofinanziamento dei programmi dell’Unione Europea volti a rafforzare specifiche attività di formazione del sistema universitario ed il consolidamento delle iniziative già intraprese, con particolare riferimento alla formazione post-laurea nel Mezzogiorno;
c) il consolidamento e la promozione di centri di eccellenza nella ricerca.
d) la riduzione degli squilibri del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud.
e) la realizzazione di nuovi interventi per il decongestionamento degli Atenei sovraffollati e la graduale separazione organica degli stessi.
2. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, come determinate dalla legge finanziaria 2001, sono utilizzate per gli obiettivi di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa e per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti:
1) 41,381 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a);
2) 25,966 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b);
3) 12,245 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera c);
4) 10,204 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera d);
5) 10,204 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera e);
3. Per esigenze operative connesse alla definizione ed alla attuazione del decreto ministeriale di programmazione di cui all’art. 2, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, fermo restando il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo, i predetti limiti percentuali potranno essere oggetto di motivate modifiche, da disporre con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.