Decreto Ministeriale 31 marzo 2000

Modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) provvisorio, di cui all' art. 3, comma 3, della legge n. 508/99

     VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

     VISTO l'art. 3, comma 1, della suddetta legge n.508/99 con il quale è prevista la costituzione presso il M.U.R.S.T. del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM);

     VISTO in particolare l'art.3, comma 3, della legge n.508/99 con il quale è prevista la costituzione di un organismo che, in sede di prima applicazione della legge e fino alla prima elezione del CNAM, ne eserciti le relative competenze;

     CONSIDERATA l'esigenza, ai sensi del comma 4 del citato art.3, di stabilire le modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del predetto organismo:

D E C R E T A:

Art.1
Elezioni dei rappresentanti

1. Le elezioni per i rappresentanti delle Accademie, degli ISIA, dei Conservatori, degli Istituti musicali pareggiati e degli studenti delle predette istituzioni, ai fini della costituzione dell'organismo consultivo di cui all'art.3. comma 3, della legge n.508/99, sono indette per i giorni 12 e 13 giugno 2000 e si svolgono con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art.2
Individuazione dei rappresentanti

1. Le rappresentanze in seno al predetto organismo sono così individuate:

  1. 3 rappresentanti del personale docente ed equiparato delle Accademie;
  2. 1 rappresentante del personale docente ed equiparato degli ISIA;
  3. 3 rappresentanti del personale docente ed equiparato dei Conservatori di musica;
  4. 1 rappresentante del personale docente ed equiparato degli Istituti musicali pareggiati;
  5. 2 rappresentanti degli studenti delle Accademie e degli ISIA;
  6. 2 rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
  7. 1 rappresentante dei direttori amministrativi delle predette istituzioni.

Art.3
Procedura elettorale

  1. Per l'elezione di ciascuna delle rappresentanze di cui all'art.2 è costituito un unico collegio elettorale per ogni categoria.
  2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art.2 lettere a), b), c) e d) l'elettorato passivo è attribuito ai direttori, al personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore, con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
  3. L'elettorato attivo, per l'elezione del rappresentante dei direttori amministrativi, è attribuito ai direttori amministrativi ed al personale amministrativo ed ausiliario con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. L'elettorato passivo spetta esclusivamente ai direttori amministrativi in servizio presso ciascuna istituzione.
  4. Ai fini dell'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, il personale di cui ai commi 2 e 3 deve essere in servizio alla data della pubblicazione, da parte del Ministero, degli elenchi elettorali provvisori, di cui al comma 6.
  5. Per l'elezione della rappresentanza studentesca, l'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti iscritti, nell'anno accademico 1999/2000, ai seguenti corsi:
    1. al periodo superiore di studi al termine del quale sia previsto il conseguimento di un Diploma di Conservatorio, ai corsi di studio per il cui accesso sia richiesto, quale requisito di ammissione, il possesso di un Diploma di Conservatorio;
    2. ai corsi di studio al termine dei quali sia previsto il conseguimento di un Diploma di Accademia;
    3. a tutti i corsi degli ISIA e dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
    4. ai corsi superiori, al corso di avviamento coreutico ed ai corsi di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza.
  6. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo il MURST predispone gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo di cui al precedenti commi, distinti per categorie, e li trasmette, per via telematica, alle singole istituzioni che ne curano l'affissione sessanta giorni prima delle elezioni, con modalità intese ad assicurarne la massima pubblicità. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione al Ministro che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.
  7. Le candidature sono presentate mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale con un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi per ciascuna categoria. Le liste sono contrassegnate dalla denominazione ed eventualmente da un simbolo.
  8. Le liste dei candidati per i rappresentanti di cui all'art.2 lettere a) e c) sono sottoscritte da almeno 150 elettori; le liste dei candidati per l'elezione del rappresentante di cui alla lettera b) sono sottoscritte da almeno 10 elettori; le liste dei candidati per la rappresentanza di cui alla lettera d) sono sottoscritte da almeno 60 elettori; le liste dei candidati per l'elezione della rappresentanza studentesca sono sottoscritte da almeno 250 elettori; le liste dei candidati per l'elezione del direttore amministrativo sono sottoscritte da almeno 70 elettori di cui almeno sette appartenenti alla categoria dei direttori amministrativi. Le firme sono raccolte, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, presso almeno due delle istituzioni interessate ed in numero massimo non superiore alla metà presso ciascuna istituzione. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, istituzione di appartenenza. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più liste. Le liste, corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e delle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alla commissione elettorale di cui all'art.7, entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, per la verifica della regolarità delle candidature e l'accertamento dell'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità. Nel caso in cui il candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale, di cui all'art.7, lo esclude dall'elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non è sostituibile. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più liste.
  9. La commissione elettorale, verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, provvede ad effettuare pubblicamente un sorteggio tra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine della definizione di un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva. Tali elenchi sono trasmessi ai Direttori delle singole istituzioni affinché ne curino la pubblicazione presso ciascuna sede entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Entro due giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi gli interessati possono proporre opposizione alla Commissione elettorale che decide in merito nei successivi due giorni. Al termine di queste operazioni può avere inizio la campagna elettorale che deve terminare 24 ore prima della data delle votazioni.
  10. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni è costituito, con decreto del Direttore di ciascuna istituzione, un seggio elettorale composto da due docenti designati dal collegio dei docenti, dei quali quello di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e da un responsabile amministrativo che assume le funzioni di segretario. I rappresentanti di lista presso il seggio sono designati dai primi presentatori delle liste.

Art.4
Criteri per la individuazione degli eletti

  1. L'attribuzione delle rappresentanze dei docenti, degli studenti e dei direttori amministrativi avviene con il seguente criterio:
    1. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nel collegio elettorale;
    2. per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
    3. la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
    4. tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
    5. le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);
    6. risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Art.5
Schede elettorali

  1. Le schede elettorali sono predisposte dal Ministero in colori distinti per ciascuna delle categorie di eleggibili. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione, l'indicazione della sede e la firma del presidente del seggio.
  2. Le liste dei candidati sono riportate nelle schede elettorali nello stesso ordine progressivo individuato nel sorteggio, di cui all'art.3, comma 9.

Art.6
Operazioni di voto

  1. Nella data e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità con documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonché dopo aver apposto la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente la scheda ed esprime fino a due voti di preferenza. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente il quale la introduce nella relativa urna. E' possibile esercitare il diritto di voto in seggi fuori sede su delega del Direttore dell'Istituzione di appartenenza. Il Presidente del seggio riporta nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede, predisponendo a tale scopo un elenco integrativo in cui è indicato, oltre al loro nominativo, anche l'istituzione di appartenenza ed allegandovi le relative deleghe.
  2. Il voto è individuale e segreto. Il voto può essere espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, eventualmente indicando la propria preferenza scrivendo il nome e il cognome dei candidati prescelti, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il candidato. E' valido il voto espresso per la sola lista. E' nullo il voto espresso per la sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella in cui è ricompreso il candidato. E' nullo il voto, in caso di omonimia, quando non sia espressa chiaramente l'indicazione della lista. Sono nulle le schede che recano più di due nominativi o il nominativo di soggetti non candidati, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.
  3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nei locali del seggio, il presidente dichiara chiuse le votazioni e procede ai seguenti adempimenti:
    1. le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato.
    2. viene verificato, in base agli elenchi delle firme, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
    3. si procede allo scrutinio delle schede votate. Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisce di concludere le operazioni nello stesso giorno, il seggio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come anche i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.
  4. Al termine dello spoglio, il Presidente del seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi formati e sigillati plichi distinti: uno relativo alla elezione dei rappresentanti dei docenti, uno relativo all'elezione dei rappresentanti degli studenti ed uno relativo alla elezione del direttore amministrativo. In ciascuno dei tre plichi, viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non assegnate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dai componenti il seggio, nel quale sono indicati:
    1. I nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni;
    2. Il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il diritto di voto;
    3. Il numero ed il nominativo degli eventuali elettori che abbiano esercitato il diritto di voto fuori sede, nonché l'istituzione di appartenenza;
    4. Il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;
    5. Il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente non assegnate perché contestate;
    6. Gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati.
  5. Tutto il suddetto materiale viene riunito in un unico plico che viene consegnato agli uffici amministrativi della istituzione che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale di cui all'art.7.

Art.7
Commissione elettorale

  1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per lo svolgimento delle operazioni di cui all'art.3 e all'art.8, una commissione elettorale composta da un dirigente generale, che la presiede, e da cinque funzionari con qualifica non inferiore alla settima, dei quali uno con funzioni di segretario.
  2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
  3. I rappresentanti di lista presso la Commissione sono designati dai primi presentatori di lista.

Art.8
Formazione delle graduatorie finali
Proclamazione degli eletti

  1. Le operazioni della commissione sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione.
  2. La commissione effettua le operazioni di cui all'art.3 e, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale e verificata la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi, formula le graduatorie relative a ciascuna categoria.
  3. La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede parzialmente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.
  4. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la commissione proclama gli eletti.