Decreto Ministeriale 31 marzo 2000
Modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) provvisorio, di cui
all' art. 3, comma 3, della legge n. 508/99
VISTA la legge 21 dicembre 1999,
n.508 concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati;
VISTO l'art. 3, comma 1, della
suddetta legge n.508/99 con il quale è prevista la costituzione presso il
M.U.R.S.T. del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM);
VISTO in particolare l'art.3,
comma 3, della legge n.508/99 con il quale è prevista la costituzione di un
organismo che, in sede di prima applicazione della legge e fino alla prima
elezione del CNAM, ne eserciti le relative competenze;
CONSIDERATA l'esigenza, ai sensi
del comma 4 del citato art.3, di stabilire le modalità di svolgimento delle
elezioni dei componenti del predetto organismo:
D E C R E T A:
Art.1
Elezioni dei rappresentanti
1. Le elezioni per i rappresentanti delle Accademie, degli ISIA, dei
Conservatori, degli Istituti musicali pareggiati e degli studenti delle predette
istituzioni, ai fini della costituzione dell'organismo consultivo di cui
all'art.3. comma 3, della legge n.508/99, sono indette per i giorni 12 e 13
giugno 2000 e si svolgono con le modalità indicate nei successivi articoli.
Art.2
Individuazione dei rappresentanti
1. Le rappresentanze in seno al predetto organismo sono così individuate:
- 3 rappresentanti del personale docente ed equiparato delle Accademie;
- 1 rappresentante del personale docente ed equiparato degli ISIA;
- 3 rappresentanti del personale docente ed equiparato dei Conservatori di
musica;
- 1 rappresentante del personale docente ed equiparato degli Istituti
musicali pareggiati;
- 2 rappresentanti degli studenti delle Accademie e degli ISIA;
- 2 rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati;
- 1 rappresentante dei direttori amministrativi delle predette istituzioni.
Art.3
Procedura elettorale
- Per l'elezione di ciascuna delle rappresentanze di cui all'art.2 è
costituito un unico collegio elettorale per ogni categoria.
- Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art.2 lettere a), b), c) e d)
l'elettorato passivo è attribuito ai direttori, al personale docente,
assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore, con
contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto
personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti
vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta
la durata dello stesso.
- L'elettorato attivo, per l'elezione del rappresentante dei direttori
amministrativi, è attribuito ai direttori amministrativi ed al personale
amministrativo ed ausiliario con contratto a tempo indeterminato, ovvero con
contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque
disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello
stesso. L'elettorato passivo spetta esclusivamente ai direttori
amministrativi in servizio presso ciascuna istituzione.
- Ai fini dell'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, il personale
di cui ai commi 2 e 3 deve essere in servizio alla data della pubblicazione,
da parte del Ministero, degli elenchi elettorali provvisori, di cui al comma
6.
- Per l'elezione della rappresentanza studentesca, l'elettorato attivo e
passivo è attribuito agli studenti iscritti, nell'anno accademico
1999/2000, ai seguenti corsi:
- al periodo superiore di studi al termine del quale sia previsto il
conseguimento di un Diploma di Conservatorio, ai corsi di studio per il
cui accesso sia richiesto, quale requisito di ammissione, il possesso di
un Diploma di Conservatorio;
- ai corsi di studio al termine dei quali sia previsto il conseguimento
di un Diploma di Accademia;
- a tutti i corsi degli ISIA e dell'Accademia nazionale di arte
drammatica;
- ai corsi superiori, al corso di avviamento coreutico ed ai corsi di
perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza.
- Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo il MURST
predispone gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo
di cui al precedenti commi, distinti per categorie, e li trasmette, per via
telematica, alle singole istituzioni che ne curano l'affissione sessanta
giorni prima delle elezioni, con modalità intese ad assicurarne la massima
pubblicità. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono
proporre opposizione al Ministro che decide in via definitiva entro i
successivi dieci giorni.
- Le candidature sono presentate mediante liste tra loro concorrenti a
sistema proporzionale con un numero di candidati non superiore al doppio del
numero degli eligendi per ciascuna categoria. Le liste sono contrassegnate
dalla denominazione ed eventualmente da un simbolo.
- Le liste dei candidati per i rappresentanti di cui all'art.2 lettere a) e
c) sono sottoscritte da almeno 150 elettori; le liste dei candidati per
l'elezione del rappresentante di cui alla lettera b) sono sottoscritte da
almeno 10 elettori; le liste dei candidati per la rappresentanza di cui alla
lettera d) sono sottoscritte da almeno 60 elettori; le liste dei candidati
per l'elezione della rappresentanza studentesca sono sottoscritte da almeno
250 elettori; le liste dei candidati per l'elezione del direttore
amministrativo sono sottoscritte da almeno 70 elettori di cui almeno sette
appartenenti alla categoria dei direttori amministrativi. Le firme sono
raccolte, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 20 ottobre
1998, n.403, presso almeno due delle istituzioni interessate ed in numero
massimo non superiore alla metà presso ciascuna istituzione. Ogni
sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita,
istituzione di appartenenza. Non è consentita la contemporanea
sottoscrizione di più liste. Le liste, corredate dell'autocertificazione
dei candidati di accettazione della candidatura e delle relative
sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con
riferimento anche al luogo e data di nascita, alla commissione elettorale di
cui all'art.7, entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le
votazioni, per la verifica della regolarità delle candidature e
l'accertamento dell'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità. Nel
caso in cui il candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità,
la Commissione elettorale, di cui all'art.7, lo esclude dall'elenco dei
candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non è
sostituibile. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più liste.
- La commissione elettorale, verificata la regolarità delle sottoscrizioni
raccolte, provvede ad effettuare pubblicamente un sorteggio tra le liste
ammesse alla competizione elettorale al fine della definizione di un elenco
in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva. Tali elenchi sono
trasmessi ai Direttori delle singole istituzioni affinché ne curino la
pubblicazione presso ciascuna sede entro il decimo giorno antecedente quello
fissato per le votazioni. Entro due giorni dalla pubblicazione dei predetti
elenchi gli interessati possono proporre opposizione alla Commissione
elettorale che decide in merito nei successivi due giorni. Al termine di
queste operazioni può avere inizio la campagna elettorale che deve
terminare 24 ore prima della data delle votazioni.
- Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni è
costituito, con decreto del Direttore di ciascuna istituzione, un seggio
elettorale composto da due docenti designati dal collegio dei docenti, dei
quali quello di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di
presidente e da un responsabile amministrativo che assume le funzioni di
segretario. I rappresentanti di lista presso il seggio sono designati dai
primi presentatori delle liste.
Art.4
Criteri per la individuazione degli eletti
- L'attribuzione delle rappresentanze dei docenti, degli studenti e dei
direttori amministrativi avviene con il seguente criterio:
- per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal
totale dei voti validi ottenuti nel collegio elettorale;
- per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita
dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato
della lista;
- la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un
numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da
eleggere;
- tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi tra
essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da
eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui
corrisponde la minore cifra elettorale;
- le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai
quozienti scelti come indicato nella lettera d);
- risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il
candidato che precede nell'ordine di lista.
Art.5
Schede elettorali
- Le schede elettorali sono predisposte dal Ministero in colori distinti per
ciascuna delle categorie di eleggibili. Ogni scheda deve riportare sul
frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un
tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione, l'indicazione della
sede e la firma del presidente del seggio.
- Le liste dei candidati sono riportate nelle schede elettorali nello stesso
ordine progressivo individuato nel sorteggio, di cui all'art.3, comma 9.
Art.6
Operazioni di voto
- Nella data e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo aver
dimostrato la propria identità con documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, nonché dopo aver apposto la propria firma nell'elenco dei
votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente la scheda ed
esprime fino a due voti di preferenza. Chiusa la scheda, il votante la
riconsegna al presidente il quale la introduce nella relativa urna. E'
possibile esercitare il diritto di voto in seggi fuori sede su delega del
Direttore dell'Istituzione di appartenenza. Il Presidente del seggio riporta
nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede, predisponendo a
tale scopo un elenco integrativo in cui è indicato, oltre al loro
nominativo, anche l'istituzione di appartenenza ed allegandovi le relative
deleghe.
- Il voto è individuale e segreto. Il voto può essere espresso
contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, eventualmente
indicando la propria preferenza scrivendo il nome e il cognome dei candidati
prescelti, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare
il candidato. E' valido il voto espresso per la sola lista. E' nullo il voto
espresso per la sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza di una
lista diversa da quella in cui è ricompreso il candidato. E' nullo il voto,
in caso di omonimia, quando non sia espressa chiaramente l'indicazione della
lista. Sono nulle le schede che recano più di due nominativi o il
nominativo di soggetti non candidati, nonché quelle che non permettono di
interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un
segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli
prescritti, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.
- All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le
operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nei
locali del seggio, il presidente dichiara chiuse le votazioni e procede ai
seguenti adempimenti:
- le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un
plico o contenitore sigillato.
- viene verificato, in base agli elenchi delle firme, il numero degli
elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede
che risultano utilizzate per la votazione;
- si procede allo scrutinio delle schede votate. Nel caso in cui il
numero delle schede da scrutinare impedisce di concludere le operazioni
nello stesso giorno, il seggio può sospendere i propri lavori per
riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare
nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato,
come anche i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.
- Al termine dello spoglio, il Presidente del seggio, dopo aver constatato
che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede
utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da
ciascun candidato. Vengono poi formati e sigillati plichi distinti: uno
relativo alla elezione dei rappresentanti dei docenti, uno relativo
all'elezione dei rappresentanti degli studenti ed uno relativo alla elezione
del direttore amministrativo. In ciascuno dei tre plichi, viene inserito il
rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede
bianche, le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non assegnate
perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dai componenti il
seggio, nel quale sono indicati:
- I nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il
seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura,
nonché eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e
delle successive operazioni;
- Il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il
diritto di voto;
- Il numero ed il nominativo degli eventuali elettori che abbiano
esercitato il diritto di voto fuori sede, nonché l'istituzione di
appartenenza;
- Il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle
votate e di quelle non utilizzate;
- Il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero
delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle
eventualmente non assegnate perché contestate;
- Gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le
contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio
o singoli elettori chiedono siano verbalizzati.
- Tutto il suddetto materiale viene riunito in un unico plico che viene
consegnato agli uffici amministrativi della istituzione che ne curano la
trasmissione alla commissione elettorale di cui all'art.7.
Art.7
Commissione elettorale
- Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, per lo svolgimento delle
operazioni di cui all'art.3 e all'art.8, una commissione elettorale composta
da un dirigente generale, che la presiede, e da cinque funzionari con
qualifica non inferiore alla settima, dei quali uno con funzioni di
segretario.
- La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da
personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
- I rappresentanti di lista presso la Commissione sono designati dai primi
presentatori di lista.
Art.8
Formazione delle graduatorie finali
Proclamazione degli eletti
- Le operazioni della commissione sono pubbliche. Del loro inizio e del
calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione.
- La commissione effettua le operazioni di cui all'art.3 e, constatata
l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale
elettorale e verificata la regolarità delle operazioni di spoglio
effettuate dai seggi, formula le graduatorie relative a ciascuna categoria.
- La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in
ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede
parzialmente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se
assegnarle o dichiararle nulle.
- Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la commissione
proclama gli eletti.