Decreto Murst 30 aprile 1999, n. 224
(in G.U. 13 luglio 1999, n. 162)

Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

 

VISTO l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210,

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11 novembre 1998;

UDITO il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

VISTI i pareri resi dalla settima Commissione del Senato della Repubblica il 7 aprile 1999 e dalla settima Commissione della Camera dei Deputati il 25 marzo 1999;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 400 del 1988 (nota n. 820/III.6/99 del 22 aprile 1999), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 aprile 1999, prot. n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.34;

A D O T T A
il seguente regolamento

 

Art. 1
(Ambito di applicazione e soggetti interessati)

1. Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.

2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole università, da università tra loro consorziate o da università convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.

3. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

  1. per regolamenti universitari i regolamenti emanati dalle università ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
  2. per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
  3. per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
  4. per rettore dell’università, il rettore della singola università o dell’università sede amministrativa del consorzio di cui al comma 2 ovvero ancora dell’università convenzionata con i soggetti pubblici e privati di cui al predetto comma 2.

Art. 2
(Istituzione e requisiti di idoneità)

1. Il rettore dell'università istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei consigli di dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dagli statuti, previa delibera degli organi statutariamente competenti per la didattica e il governo dell'ateneo, verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonché, previa valutazione del nucleo di valutazione interna, della sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al comma 3.

2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un’aggregazione di più settori.

3. Sono requisiti di idoneità delle sedi:

a) la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso;

b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

c) la previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso;

d) la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;

e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;

f) l’attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all’articolo 4, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.

4. L’istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore dell’università al Ministero che ne cura la diffusione.

Art. 3
(Valutazione dei requisiti di idoneità)

1. La valutazione dei requisiti, di cui all’articolo 2, è effettuata dal nucleo di valutazione interna al momento dell’istituzione, nonchè con periodicità costante fissata dagli organi di governo dell'ateneo.

2. I rettori delle università inviano al Ministero, per la trasmissione all’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati dell’attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del senato accademico alla relazione stessa. Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 3, secondo periodo della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché ai fini dell’eventuale disattivazione del corso di dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità.

3. L’Osservatorio redige, anche sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione, una relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dall’università.

Art. 4
(Obiettivi formativi e programmi di studio)

1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Gli organi accademici determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.

3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5
(Accesso)

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

2. Le università disciplinano le prove di ammissione assicurando un’idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l’espletamento, nonché la pubblicità degli atti.

3. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal rettore dell'università, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il rettore ne invia tempestivamente comunicazione al MURST per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:

  1. il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca;
  2. il numero e l’ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell’articolo 7;
  3. i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell’articolo 7;
  4. modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

4. Il rettore, sentito il collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4.

5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 6
(Durata dei corsi e conseguimento del titolo)

1. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni.

2. I regolamenti universitari disciplinano obblighi e diritti dei dottorandi, nonché la sospensione o l'esclusione dal corso su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternità, di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.

3. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.

4. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

5. La commissione giudicatrice è nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.

6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

7. Gli atenei definiscono, le modalità e i tempi dei lavori delle commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

9. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, può ammettere il candidato all’esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.

10. Le università assicurano la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

11. Il titolo è rilasciato dal rettore dell’università che, a richiesta dell’interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l’università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

12. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art. 7
(Borse e contributi)

1. Le università definiscono i contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferiscono borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

  1. i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997,
  2. l’importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
  3. i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi;
  4. le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);
  5. il numero di borse di studio conferite dalle università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;
  6. gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti estranei all’amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all’emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;
  7. la durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso;
  8. la cadenza di pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre;
  9. l’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero nella misura non inferiore del 50 per cento.

Art. 8
(Norma finale)

1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge " della legge 30 novembre 1989, n. 398, il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento medesimo.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



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