Decreto Murst  27 luglio 1999

Numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario per l'a.a. 1999/2000

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTO il D.M. 26 maggio 1998;

VISTO il D.M. 21 luglio 1997, n. 245;

VISTO il D.M. 8 giugno 1999,n. 235;

VISTA la nota del MPI n.39931 del 5 luglio 1999

 

D E C R E T A:

Art. 1

Le modalità di accesso alla Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario sono disciplinate ai sensi del presente decreto.

Art. 2

Il numero dei posti disponibili a livello nazionale è determinato per l’anno accademico 1999-2000 in 11.294 ed è ripartito tra le università sedi della Scuola di specializzazione secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il predetto numero e i posti per ciascuna università sede della Scuola di specializzazione possono essere incrementati per un massimo del 20 per cento prima dell’emanazione dei bandi di concorso di cui all’art.3,anche al fine di determinare una più equilibrata offerta formativa sul territorio e di attivare ulteriori gestioni consortili fra più Atenei.

Art. 3

Per ogni Scuola, l’Ateneo che costituisce sede amministrativa, ovvero il Consorzio di Atenei se previsto, emana il bando di concorso per l’accesso alla Scuola per il numero di posti indicato nella tabella allegata al presente decreto.
Il bando prevede le norme atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e la segretezza dei contenuti delle prove predisposte; prevede inoltre le procedure relative alla nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del procedimento.

Art. 4

Per ogni Scuola di specializzazione, l’ammissione a ciascuna classe di abilitazione avviene attraverso la formulazione di una graduatoria, o eventualmente di più graduatorie in casi in cui la medesima classe sia attivata in più sedi, determinata per 70 punti su 100 dalla valutazione di una o più prove previste dal bando, eventualmente costituite da quesiti a risposta multipla, in aree disciplinari o anche relativi a competenze trasversali, come indicato nel bando stesso e per 30 punti su 100 dalla valutazione dei titoli indicati nel bando stesso. Qualora vi sia un candidato che compare in posizione utile in più di una graduatoria, nelle graduatorie diverse da quella in cui egli compare nella posizione più alta accede anche un ulteriore candidato.

Art. 5

Il bando per l’ammissione può, altresì, prevedere una fase di preselezione per il caso in cui il numero dei candidati superi il doppio dei posti disponibili nella Scuola di specializzazione.
La preselezione avviene mediante: a) l’attribuzione di punteggi prefissati al voto di laurea, a risultati riportati in specifici esami di profitto, ad eventuali titoli di dottorati di ricerca, di altri diplomi di laurea o di altri diplomi di specializzazione, per un massimo complessivo di punti 30; b) la valutazione delle risposte a quesiti a risposta multipla, in aree disciplinari o anche relativi a competenze trasversali, come indicato nel bando, per un massimo complessivo di punti 70.
A conclusione di tale preselezione viene individuato, mediante graduatoria, un numero di candidati da selezionare pari al doppio dei posti disponibili.
Il bando indica se, e in quale misura, il punteggio acquisito nella preselezione viene conteggiato ai fini della successiva graduatoria di ammissione. Qualora tale conteggio sia previsto, il bando opera una conseguente riduzione dei punteggi di cui all’art.3.

Art. 6

Le prove a risposta multipla di cui agli articoli 3 e 4 consistono in una parte riferita ad una pluralità di classi di abilitazione ed in parti specifiche riferite a singole classi di abilitazione.

Art. 7

Le prove a risposta multipla di cui all’art.3, qualora non vi sia la fase di preselezione, o all’art.4, qualora tale fase sia prevista, ovvero la prima prova scritta qualora non sia prevista una prova a risposta multipla, si effettuano in tutte le Università interessate nelle date seguenti indicate nel bando:

Art. 8

Le Università che per difficoltà organizzative non possono espletare le prove di ammissione per le immatricolazioni nelle date indicate all’art.7 effettuano tali prove nelle date seguenti indicate nel bando:

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

TABELLA ALLEGATA

Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria

REGIONE

Università sedi delle Scuole di specializzazione

Posti disponibili

LIGURIA GENOVA 180
PIEMONTE TORINO (Interateneo) 425
LOMBARDIA PAVIA (Consorzio) e Univ. Cattolica 1770
VENETO VENEZIA 1040
FRIULI GORIZIA (Consorzio Udine-Trieste) 360
Provincia Autonoma di TRENTO TRENTO 100
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 946
TOSCANA PISA 530
MARCHE MACERATA (Convenzione Ancona-Camerino) 312
UMBRIA PERUGIA 180
LAZIO ROMA III (Convenzione tra Atenei) 530
MOLISE CAMPOBASSO 105
ABRUZZO CHIETI (Interuniversitaria) 345
CAMPANIA NAPOLI (Federico II-conv.tra Atenei) 1400
BASILICATA POTENZA 150
PUGLIA BARI (Interuniversitaria) 840
CALABRIA COSENZA (Convenzione) 330
SICILIA PALERMO (Cons.Palermo-Catania-Messina) 1367
SARDEGNA CAGLIARI (Cons.Cagliari-Sassari) 384


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