Decreto Ministeriale 22 marzo 1999, n. 73
Previsioni delle Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici - Anno Scolastico 2000-2001Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Vista la legge 15 marzo 1997, n.59 e, in particolare, l'articolo 21;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare larticolo 137 con il quale è stata mantenuta la competenza dello Stato in merito alla formulazione dei criteri e dei parametri per la disciplina della organizzazione della rete scolastica;
Visto il Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n.59, concernente la dirigenza delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a sensi dellarticolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59;
Tenuto Conto della prevedibile entità numerica delle stesse istituzioni scolastiche in base allapplicazione dei parametri di cui allarticolo 2 ed a seguito della definizione dei piani provinciali di dimensionamento previsti dallarticolo 3 del decreto sopracitato;
Ravvisata lopportunità di fornire, nellambito della definizione degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali per la corretta formulazione dei piani di dimensionamento, anche la previsione delle dotazioni organiche del personale dirigente della scuola nel biennio 1999/2000;
Visto il Decreto interministeriale 24 luglio 1998, n.330, relativo alla determinazione della consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999;
Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città e Autonomie Locali nella seduta del 18 marzo 1999;
Decreta
Previsioni delle Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici - Anno scolastico 2000-2001
Art.1
1.1 - Nelle tabelle -A e B -allegate al presente provvedimento è esposta, articolata a livello provinciale, la consistenza prevista delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente, da preporre alle scuole ed istituti scolastici statali di ogni ordine e grado che saranno resi autonomi ai sensi dellarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59. Nella tabella C è esposta, altresì, la previsione dei dirigenti di ruolo in servizio negli anni scolastici 1999-2000 e 2000-2001.
1.2 - Le previsioni contenute nelle tabelle di cui al comma 1, valgono come indici di riferimento per l'esame dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti dalle conferenze provinciali, e per la conseguente approvazione dei piani regionali, ai sensi dell'art.3 del regolamento emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233.
1.3 - L'articolazione delle dotazioni organiche previste per province e per gradi di scuole va considerata nella sua entità complessiva a livello regionale, al fine di rendere possibili le eventuali compensazioni necessarie tra le previsioni contenute nelle tabelle allegate e le effettive esigenze accertate
1.4 - Gli organi competenti delle regioni, nella propria autonomia di decisione, assicurano, a norma del regolamento sopra richiamato, il coordinamento dei piani provinciali, e decidono sugli eventuali scostamenti, per eccesso o per difetto, dai contingenti regionali complessivi previsti dal presente decreto, valutando le esigenze derivanti dalle specificità demografiche, oro-geografiche e socio economiche dei diversi ambiti territoriali predeterminati.
1.5 - Le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici saranno definitivamente determinate, a seguito dell'approvazione dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.3, comma 8 del regolamento sopra richiamato.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.