Decreto
Presidente Consiglio Ministri 13 gennaio 2000
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili, che all'art. 1, comma 1, individua come finalità
la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e
di collocamento mirato;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 4, della citata legge 12 marzo
1999, n. 68, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri di un atto di indirizzo e coordinamento
contenente i criteri secondo i quali le commissioni di cui all'art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, effettuano l'accertamento delle
condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per
l'inserimento lavorativo dei disabili ed i criteri e le modalità per
l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza
dello stato invalidante;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la
delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione,
ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario
nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nella seduta del 2 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della sanità;
Decreta:
Art. 1.
Commissione di accertamento
1. L'accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto
di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e
l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza
dello stato invalidante, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 12
marzo 1999, n. 68, sono svolti dalle commissioni di cui all'art. 4,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e le modalità
di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,
commi 3, 5 e 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'accertamento delle
condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per
l'inserimento lavorativo dei disabili, nei confronti dei soggetti di
cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della medesima legge n.
68/1999, e' effettuato, eventualmente anche in più fasi temporali
sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni
civili.
Art. 2.
Attività della commissione
1. L'attività della commissione di cui all'art. 1 e' finalizzata a
formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad
individuarne la capacità globale per il collocamento lavorativo della
persona disabile.
Art. 3.
Criteri di accertamento delle condizioni di
disabilità e criteri e modalità per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
1. I criteri di accertamento delle condizioni di disabilità che danno
diritto ad accedere al sistema lavorativo dei disabili ed i criteri e
le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante si basano sulle indicazioni
di cui al successivo art. 4 e sulla diagnosi funzionale della persona
disabile e portano alla formulazione della relazione conclusiva da
parte della commissione di accertamento.
Art. 4.
Profilo socio-lavorativo della persona disabile
1. La commissione, in raccordo con il comitato tecnico di cui all'art.
6, comma 2, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, acquisisce
le notizie utili per individuare la posizione della persona disabile
nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di
lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono presi in
considerazione i dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo
dinamico funzionale, eventualmente redatti per la persona disabile nel
periodo scolare, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui compiti
delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap, previsto all'art. 12, comma 7, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
Art. 5.
Diagnosi funzionale della persona disabile
1. La diagnosi funzionale e' la descrizione analitica della
compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della
persona disabile.
2. La diagnosi funzionale si basa sui dati
anamnestico-clinici, sugli elementi di cui al precedente art. 4,
nonché sulla valutazione della documentazione medica preesistente.
3. L'accertamento è eseguito secondo le
indicazioni contenute nella scheda per la definizione delle capacità
di cui all'allegato 1, utilizzando le definizioni medico-scientifiche,
contenute nell'allegato 2.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità
comporta la definizione collegiale della capacità globale attuale e
potenziale della persona disabile e l'indicazione delle conseguenze
derivanti dalle minorazioni, in relazione all'apprendimento, alla vita
di relazione e all'integrazione lavorativa.
Art. 6.
Relazione conclusiva
1. La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze
derivanti dalla valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla
data della prima visita, la relazione conclusiva.
2. La commissione di accertamento, nella relazione conclusiva, formula
suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti
tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della
persona disabile.
Art. 7.
Attività della azienda U.S.L. e del Comitato tecnico di cui all'art.
6, comma 2, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68).
1. La relazione conclusiva, di cui all'art. 6, comma 1, e' consegnata
in originale agli uffici amministrativi dell'azienda U.S.L. presso cui
e' istituita la commissione di accertamento, unitamente a tutta la
documentazione acquisita e redatta nel corso della visita. Tali uffici
curano la custodia degli atti. Copia di tutti gli atti di cui al
precedente art. 5 sono trasmessi dalle aziende sanitarie locali alle
commissioni mediche di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'approvazione o la sospensione
degli effetti degli accertamenti clinico-sanitari, secondo ed entro i
termini previsti dal comma 7 dell'art. 1, della legge n. 295 del 15
ottobre 1990.
2. L'azienda U.S.L. invia copia della relazione
conclusiva alla persona disabile e alla commissione provinciale per le
politiche del lavoro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469.
3. Il comitato tecnico informa la commissione di accertamento sul
percorso di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale
siano state formulate le linee progettuali per l'integrazione
lavorativa, anche ai fini delle visite sanitarie di controllo di cui
all'art. 8.
4. Il direttore del distretto di residenza della
persona disabile assicura che nelle risorse per l'integrazione
socio-sanitaria di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano ricompresi anche gli
interventi per le prestazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2.
Art. 8.
Visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante
1. La commissione di accertamento, su indicazione del Comitato
tecnico, contenente anche la comunicazione della data di avvio
dell'inserimento lavorativo della persona disabile, effettua visite
sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del
collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza
dello stato invalidante e della misura delle capacità
già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di
collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo
accertamento.
2. La visita sanitaria di controllo e' effettuata
secondo i criteri e con le modalità indicati negli articoli 4 e 5 e
si conclude con la formulazione da parte della commissione di
accertamento di una nuova relazione conclusiva certificata. Detta
relazione, sulle base delle risultanze della visita di controllo,
modifica, ove necessario, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 6 ed indica la nuova tipologia di collocamento mirato, la
forma di sostegno necessarie e le eventuali ulteriori tipologie di
inserimento lavorativo.
3. La frequenza delle visite sanitarie di controllo
per ciascun soggetto disabile e' stabilita dalla commissione di
accertamento sulla base delle risultanze degli elementi di cui
all'art. 4, della diagnosi funzionale, nonché in relazione alle
modalità del percorso di inserimento lavorativo, indipendentemente
dalla forma giuridica che lo stesso assume.
4. La chiamata a visita di controllo e' effettuata
con immediatezza qualora vi sia la specifica richiesta da parte della
persona disabile, ovvero qualora il legale rappresentante dell'azienda
o dell'ente presso i quali la persona sia stata inserita rappresentino
al Comitato tecnico, e per conoscenza alla commissione, l'insorgere di
difficoltà che pongano in pregiudizio la prosecuzione
dell'integrazione lavorativa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte
della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro della sanità
Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 79
Allegato 1
SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA'
Capacita' utili per lo svolgimento di attività lavorative
(circoscrivere la definizione più rispondente alle capacità
della persona esaminata)
Attività mentali e relazionali:
capacità di acquisire cognizioni e di
impiegarle adeguatamente rispetto alle situazioni che si
presentano (assente, minima, media, elevata, potenziale
capacità di mantenere un comportamento
positivo e collaborativo nelle diverse situazioni relazionali (sul
lavoro, in famiglia ...) (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacità di affrontare una situazione di
disagio causata dal ritmo lavorativo, dall'ambiente,
dall'attività svolta ecc. (assente, minima, media, elevata,
potenziale) capacità di svolgere un lavoro di squadra (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
capacità di svolgere un lavoro autonomamente
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di svolgere un'attività, ma con
supervisione (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di presentarsi bene e di curare
adeguatamente la propria persona (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
Informazione:
capacità di comprendere e memorizzare
informazioni (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di trasmettere informazioni coerenti e
comprensibili a terzi mediante parola e/o scrittura (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
capacità di esprimersi con altre modalità
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
Postura:
- capacità di mantenere la posizione seduta (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
capacità di rimanere in piedi (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
capacità di piegare le ginocchia e rimanere
sulle ginocchia in tale posizione (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
capacità di piegare completamente le ginocchia
e di mantenersi in equilibrio sui talloni (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
capacità di distendersi su una superficie
piana orizzontale e di mantenere tale posizione (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
capacità di passare da una posizione del corpo
ad un'altra (es. da seduti a distesi e viceversa, da seduti a in
piedi, da in piedi a distesi ecc.) (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
capacità di piegare in avanti e/o in basso la
schiena e il corpo (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Locomozione:
- capacità di spostarsi su un piano orizzontale o inclinato
servendosi delle proprie gambe (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacità di spostarsi su un piano inclinato o
su una superficie non piana (es. una scala) (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
capacità di spostare qualcosa/qualcuno da un
posto ad un altro per mezzo di un veicolo (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
Movimento delle estremità/funzione degli arti:
capacità di muovere e usare gambe e braccia;
capacità di afferrare/spostare oggetti pesanti
con le mani (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di servirsi delle mani per svariate
operazioni che richiedano precisione (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
capacità di muovere o tenere fermi i piedi
coscientemente (ad esempio: la capacità di usare una
pedaliera) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Attività complesse attività fisica associata a
resistenza:
- capacità di compiere lavori che richiedono sforzi fisici
capacità di sopportare lo sforzo per periodi
più o meno lunghi (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di mantenere la posizione in cui ci
si trova, determinata dall'interazione ed efficienza di altre
capacità (ad es. capacità di ricevere informazioni esterne ed
interne alla propria struttura corporea, capacità di posizionarsi
nello spazio in modo adeguato ecc.) (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
Fattori ambientali:
capacità di sopportare condizioni atmosferiche
tipiche di una data regione (assente, minima, media, elevata,
potenziale
capacità di sopportare la presenza di suoni o
rumori costanti nell'ambiente di vita o di lavoro (eventuale
inquinamento acustico) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di sopportare la presenza di vibrazioni
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di sopportare la presenza di
illuminazione naturale o artificiale adeguata (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
Situazioni lavorative (organizzazione del lavoro,
ad es. in turni di lavoro):
capacità di sopportare la alternanza durante la
giornata lavorativa (eventualmente anche di notte) (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
capacità di sopportare il ritmo lavorativo
ovvero di mantenere la velocità con cui l'attività lavorativa
procede (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di accedere autonomamente al posto di
lavoro (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di superare la distanza, di effettuare
il tragitto con mezzi di trasporto dal posto di lavoro
all'abitazione e di raggiungere il posto di lavoro (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
Sintesi:
- capacità migliori - descrizione:
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Potenzialità relative a capacità:
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile ....(mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
Allegato 2
GLOSSARIO
Capacità globale (residua) di cui alla legge n. 104/1992. Il
ricorso al parametro "capacità complessiva individuale
residua" esprime da un lato la precisa volontà di superare il
ricorso alla stima della "capacità lavorativa"; almeno
così deve intendersi l'abbandono della qualificazione delle
capacità, che nella indicazione "complessiva"
104/1992, non va intesa, secondo le finalità della norma stessa, in
termini tali da porre in evidenza solamente le diversità negative
della persona considerata. La capacità complessiva di una persona è
il fondamento della sua individualità. Tale "capacità"
espressione positiva di ciò che la per è effettivamente in grado di
estrinsecare, e' globale, complessiva, e quindi tale da non poter
essere ricondotta solo alla sfera lavorativa della persona
considerata. La capacità non può prescindere dal riferimento
all'ambiente di vita della persona mi esame, in quanto ciò che si e'
chiamati a valutare e' il "globale" funzionamento del
soggetto, non nel senso astratto di una "performance"
teorica, ma piuttosto inteso come capacità di interagire ed adattarsi
alle più diverse circostanze.
Capacità lavorativa.
La capacità di lavoro è la potenzialità ad
espletare una o più attività qualora sussistano caratteristiche ben
delineate, sia biologiche, sia attitudinali, sia, ancora,
tecnico-professionali.
L'evoluzione tecnologica ha prodotto un inevitabile ridimensionamento
di tutte le attività a prevalente estrinsecazione motoria, facilmente
sostituibili da strutture meccaniche, nonché una moltiplicazione di
attività diversificate, "specializzate" nelle quali prevale
sempre più la componente intellettuale.
Conseguentemente sempre di piu' nel tempo si e' reso necessario, da un
lato l'approfondimento dello studio valutativo delle conseguenze delle
lesioni, non solo motorie, ma anche viscerali, dall'altro una sorta di
"personalizzazione", definendo di volta in volta la
riduzione della capacità lavorativa in base alle caratteristiche
specifiche della persona esaminata.
Diagnosi funzionale della persona disabile ai fini del collocamento
mirato.
Consiste in una valutazione qualitativa e
quantitativa, il più possibile oggettiva e riproducibile, di come la
persona "funziona" per quanto concerne le sue condizioni
fisiche, la sua autonomia, il suo ruolo sociale, le sue condizioni
intellettive ed emotive.
Profilo socio-lavorativo della persona disabile.
Consiste nelle notizie ed informazioni utili per
individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la
sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro e vengono
utilizzate per la diagnosi funzionale.
Servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Strutture che operano con modalità alquanto
differenziate, a seconda delle esigenze del territorio in cui sono
insediate.
In genere questi servizi si configurano come gli
organi preposti alla programmazione e gestione delle iniziative
finalizzate all'integrazione di persone svantaggiate, attraverso la
collaborazione con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, con
i datori di lavoro, i sindacati, le cooperative, le scuole e la
pubblica amministrazione.
Allo scopo di porsi quale area di
"mediazione" si avvalgono delle seguenti modalità di
intervento:
rilevazione dei bisogni e progettazione degli
interventi;
promozione della collaborazione tra i diversi
soggetti istituzionali, di mercato e di solidarietà sociale;
programmazione di progetti di integrazione
lavorativa con gestione diretta o affidata a servizi
convenzionati;
valutazione, monitoraggio e verifica delle
esperienze promozione di iniziative di informazione e
sensibilizzazione.
Vengono attuati, inoltre, progetti relativi all'orientamento per
valutare, in situazione lavorativa, le potenzialità e le attitudini
della persona sul piano della autonomia, della socializzazione e
dell'apprendimento di regole base per un eventuale inserimento
lavorativo - alla formazione in situazione - finalizzata alla
maturazione complessiva della personalità e all'acquisizione di
competenze e abilità, specifiche spendibili nel mercato del lavoro -
la mediazione al collocamento - per favorire il raggiungimento e il
mantenimento di un rapporto di lavoro. Tali progetti possono prevedere
un eventuale sostegno alla persona anche dopo l'instaurarsi del
rapporto lavorativo.
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