Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 gennaio 2007
(in GU 23 febbraio 2007, n. 45)
Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo
indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 35, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in favore di Ministeri, Enti pubblici non economici ed
Agenzie IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)», che conferma, per le Amministrazioni dello Stato,
Enti pubblici non economici, Agenzie ed enti di ricerca, la disciplina
prevista dall'art. 1, commi 95, 96 e 97 della citata legge n. 311/2004;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 104, della citata legge 30
dicembre 2004, n. 311 che, nel modificare il secondo periodo del comma 4
dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, subordina
l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali,
gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico
superiore alle 200 unita', all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Viste le richieste di autorizzazione a bandire trasmesse dal1e
Amministrazioni ai sensi del citato art. 1, comma 104, della legge n.
311/2004;
Viste le note n. 263778 del 17 luglio 2006, n. 0351820 e n. 0351822 del
27 settembre 2006 con le quali il Ministero degli affari esteri ha
chiesto l'autorizzazione a bandire, rispettivamente, concorsi per
venticinque posti di segretario di legazione in prova nella carriera
diplomatica, per venticinque posti di funzionario amministrativo,
consolare e sociale, posizione economica C2 e per venti posti di
funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica,
telecomunicazioni e cifra, posizione economica C1;
Vista la nota n. 0076585 del 6 ottobre 2006, con la quale l'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
ha chiesto l'autorizzazione a bandire un corso-concorso per trecento
segretari comunali ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali; Considerato che, con riferimento alla
suddetta richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, all'atto dell'effettiva assunzione dei
segretari comunali e provinciali gli oneri saranno posti a carico
dell'ente territoriale con cui verra' ad instaurarsi il rapporto di
servizio, nei limiti di spesa previsti dalle disposizioni finanziarie
vigenti per gli enti locali;
Vista la nota n. 3.579 dei 15 maggio 2006, con la quale il Ministero
dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, ha chiesto
l'autorizzazione a bandire concorsi per la copertura di milleventuno
posti nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Vista la richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali
trasmessa dall'Istituto nazionale previdenza sociale che riguardano
particolari professionalita' quali avvocati, medici e ispettori;
Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulla base dei principi
e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e
all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando
una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione,
tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione», che, nel modificare l'art. 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che le amministrazioni,
nell'individuazione delle dotazioni organiche, non possono determinare,
in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di
personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle
singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello
dirigenziale; Visto l'art. 4 del ripetuto decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n.
80, il quale prevede che l'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di
cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si
applica anche procedure di reclutamento a tempo determinato per
contingenti superiori alle cinque unita';
Vista la nota n. 684 del 24 ottobre 2006 con la quale il Ministero della
giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria, ha chiesto
l'autorizzazione ad avvalersi, a tempo determinato, di
cinquecentocinquantotto operatori giudiziari, posizione economica B1, al
fine di far fronte alle particolari situazioni di necessita' in cui
versa l'amministrazione giudiziaria in conseguenza delle significative
riforme normative e organizzative attuate negli ultimi anni;
Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare un numero di procedure di
reclutamento in favore delle amministrazioni di cui al comma 4 dell'art.
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compatibilmente con i
limiti assunzionali previsti, a decorrere dall'anno 2008, dal citato
art. 1, comma 103 della legge n. 311/2004;
Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti un
numero di posti sulla base delle richieste strettamente indispensabili
subordinatamente alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al
citato art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, nonche'
dell'espletamento delle procedure di mobilita' volontaria, anche con
riferimento all'acquisizione di dipendenti provenienti dalla
trasformazione di amministrazioni pubbliche e di dipendenti in
situazione di eccedenza o disponibilita', a cui successivamente dovra'
seguire la comunicazione di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001;
Considerato che le amministrazioni dello Stato devono procedere, ai
sensi dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233,
concernente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri, al riordino dei rispettivi assetti organizzativi e delle
dotazioni organiche, tenuto conto che la medesima disposizione
legislativa ha previsto un'espressa delega in favore del Governo rivolta
ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione n. 233/2006, uno o piu' decreti legislativi
per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, come modificato dalla citata disposizione legislativa;
Ritenuto, altresi', di autorizzare l'avvio di procedure di reclutamento
per un numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti,
relativamente al triennio 2007/2009, dalla normativa finanziaria, tenuto
conto della scarsita' delle risorse finanziarie disponibili ai fini
della relativa autorizzazione ad assumere previste dalla normativa
vigente;
Ritenuto di autorizzare il Ministero degli affari esteri ad avviare
procedure concorsuali per venticinque posti di segretario di legazione
in prova nella carriera diplomatica, per venticinque posti di
funzionario amministrativo, consolare e sociale, posizione economica C2
e per venti posti di funzionario tecnico aggiunto per i servizi di
informatica, telecomunicazioni e cifra, posizione economica C1;
Ritenuto, altresi', di autorizzare l'Agenzia autonoma dell'albo dei
segretari comunali e provinciali ad avviare procedure concorsuali al
fine di assicurare la presenza di segretari comunali e provinciali in
tutti gli enti locali che si trovano ad operare in condizioni di estrema
difficolta', anche in considerazione che il numero dei segretari
comunali in posizioni di disponibilita' si e' notevolmente ridotto;
Ritenuto di autorizzare l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad
avviare procedure concorsuali concernenti il reclutamento di medici,
avvocati ed ispettori al fine di fronteggiare il preoccupante
contenzioso in atto presso l'Istituto, nonche' fronteggiare la lotta
all'evasione ed all'elusione contributiva; Ritenuto di autorizzare il
Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, ad avviare
le citate procedure di reclutamento per la copertura di milleventuno
posti nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tenuto conto
dell'urgente necessita' di provvedere alla copertura di qualifiche
operative di specifica e diretta attinenza con lo svolgimento delle
attivita' del Corpo dei Vigili del fuoco in materia di soccorso tecnico
urgente e prevenzione incendi;
Ritenuto, infine, di autorizzare, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della
giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria, ad avviare
procedure selettive a tempo determinato per cinquecentocinquantotto
operatori giudiziari, posizione economica B1, al fine di far fronte alle
particolari situazioni di necessita' in cui versa l'amministrazione
giudiziaria in conseguenza delle significative riforme normative e
organizzative attuate negli ultimi anni;
Vista la nota n. 48836 del 9 novembre 2006 del Ministro della funzione
pubblica con la quale si chiede il parere del Ministro dell'economia e
delle finanze in ordine alle richieste di autorizzazione a bandire delle
predette ulteriori amministrazioni;
Acquisito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze
concernente le suindicate richieste di autorizzazione a bandire con nota
n. 26850 del 19 dicembre 2006; Visti gli articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato
e modificato;
Ritenuto, pertanto, che le predette amministrazioni possano, ai sensi
dell'art. 1, comma 104, del decreto legislativo 30 dicembre 2005, n.
311, essere autorizzate ad avviare le citate procedure di reclutamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno
2006, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di riforme ed innovazione nelle pubbliche
amministrazioni al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais»;
Decreta:
Art. 1. 1. Le Amministrazioni di cui alla
tabella allegata al presente decreto sono autorizzate, ai sensi
dell'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e nel
rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti, in particolare
in materia di organici, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
avviare, nel triennio 2007/2009, procedure di reclutamento per
complessivi seimilaquattrocentottantacinque posti cosi' come suddivisi
tra le amministrazioni di cui alla citata tabella.
2. Nell'ambito del contingente di posti di cui alla ripetuta tabella, il
Ministero dei beni culturali, il Ministero dell'interno e l'INAIL sono,
altresi', autorizzati ad avviare procedure selettive interne relative a
progressioni verticali di passaggio da un'area professionale all'altra,
rispettivamente, per un totale di millecentosessanta, seicentodieci e
settecentotrentotto unita' di personale per l'accesso ai profili
professionali delle posizioni economiche C1 e B1.
3. L'avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma 1 restano,
comunque, subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1,
comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'art. 11 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
nella legge del 9 marzo 2006, n. 80, nonche' degli articoli 30 e 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente
modificato ed integrato, nonche' alla trasmissione al Dipartimento della
funzione pubblica - Ufficio personale pubblica amministrazione, e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, IGOP, della copia dell'atto di programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo
possono, altresi', essere avviate tenendo conto dell'effettiva vacanza
dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di
emanazione dei relativi bandi di concorso.
5. Le medesime Amministrazioni sono, altresi', tenute a trasmettere il
provvedimento di nomina delle relative commissioni di concorso alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni. Art. 2. 1. Il Ministero degli
affari esteri e' autorizzato ad avviare procedure concorsuali per
complessivi venticinque posti di segretari di legazione in prova nella
carriera diplomatica, venticinque posti di funzionario amministrativo,
consolare e sociale (posizione C2) e venti posti di funzionario aggiunto
tecnico-informatico (posiz. C1).
2. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali e' autorizzata ad avviare procedure concorsuali per trecento
posti di segretario comunale e provinciale ai fini dell'iscrizione
all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, e'
autorizzato ad avviare procedure concorsuali per la copertura di
milleventuno posti nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Art. 3. Il Ministero della giustizia - Dipartimento
organizzazione giudiziaria, e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, commi
4 e 4-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare
procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato
per cinquecentocinquantotto operatori giudiziari, posizione economica
B1, al fine di far fronte alle particolari situazioni di necessita' in
cui versa l'amministrazione giudiziaria in conseguenza delle
significative riforme normative e organizzative attuate negli ultimi
anni.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 gennaio 2007 p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Nicolais
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 21
ALLEGATO
Autorizzazione a Bandire Concorsi Pubblici
AMMINISTRAZIONI |
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B2 |
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