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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007
(in GU 23 febbraio 2007, n. 45)

Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri, Enti pubblici non economici ed Agenzie

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», che conferma, per le Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici non economici, Agenzie ed enti di ricerca, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 95, 96 e 97 della citata legge n. 311/2004;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 104, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, nel modificare il secondo periodo del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Viste le richieste di autorizzazione a bandire trasmesse dal1e Amministrazioni ai sensi del citato art. 1, comma 104, della legge n. 311/2004;

Viste le note n. 263778 del 17 luglio 2006, n. 0351820 e n. 0351822 del 27 settembre 2006 con le quali il Ministero degli affari esteri ha chiesto l'autorizzazione a bandire, rispettivamente, concorsi per venticinque posti di segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica, per venticinque posti di funzionario amministrativo, consolare e sociale, posizione economica C2 e per venti posti di funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, posizione economica C1;

Vista la nota n. 0076585 del 6 ottobre 2006, con la quale l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha chiesto l'autorizzazione a bandire un corso-concorso per trecento segretari comunali ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali; Considerato che, con riferimento alla suddetta richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, all'atto dell'effettiva assunzione dei segretari comunali e provinciali gli oneri saranno posti a carico dell'ente territoriale con cui verra' ad instaurarsi il rapporto di servizio, nei limiti di spesa previsti dalle disposizioni finanziarie vigenti per gli enti locali;

Vista la nota n. 3.579 dei 15 maggio 2006, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, ha chiesto l'autorizzazione a bandire concorsi per la copertura di milleventuno posti nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Vista la richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali trasmessa dall'Istituto nazionale previdenza sociale che riguardano particolari professionalita' quali avvocati, medici e ispettori;

Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», che, nel modificare l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che le amministrazioni, nell'individuazione delle dotazioni organiche, non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Visto l'art. 4 del ripetuto decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80, il quale prevede che l'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita';

Vista la nota n. 684 del 24 ottobre 2006 con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria, ha chiesto l'autorizzazione ad avvalersi, a tempo determinato, di cinquecentocinquantotto operatori giudiziari, posizione economica B1, al fine di far fronte alle particolari situazioni di necessita' in cui versa l'amministrazione giudiziaria in conseguenza delle significative riforme normative e organizzative attuate negli ultimi anni;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare un numero di procedure di reclutamento in favore delle amministrazioni di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compatibilmente con i limiti assunzionali previsti, a decorrere dall'anno 2008, dal citato art. 1, comma 103 della legge n. 311/2004;

Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti un numero di posti sulla base delle richieste strettamente indispensabili subordinatamente alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, nonche' dell'espletamento delle procedure di mobilita' volontaria, anche con riferimento all'acquisizione di dipendenti provenienti dalla trasformazione di amministrazioni pubbliche e di dipendenti in situazione di eccedenza o disponibilita', a cui successivamente dovra' seguire la comunicazione di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Considerato che le amministrazioni dello Stato devono procedere, ai sensi dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, al riordino dei rispettivi assetti organizzativi e delle dotazioni organiche, tenuto conto che la medesima disposizione legislativa ha previsto un'espressa delega in favore del Governo rivolta ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 233/2006, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto, altresi', di autorizzare l'avvio di procedure di reclutamento per un numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti, relativamente al triennio 2007/2009, dalla normativa finanziaria, tenuto conto della scarsita' delle risorse finanziarie disponibili ai fini della relativa autorizzazione ad assumere previste dalla normativa vigente;

Ritenuto di autorizzare il Ministero degli affari esteri ad avviare procedure concorsuali per venticinque posti di segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica, per venticinque posti di funzionario amministrativo, consolare e sociale, posizione economica C2 e per venti posti di funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, posizione economica C1;

Ritenuto, altresi', di autorizzare l'Agenzia autonoma dell'albo dei segretari comunali e provinciali ad avviare procedure concorsuali al fine di assicurare la presenza di segretari comunali e provinciali in tutti gli enti locali che si trovano ad operare in condizioni di estrema difficolta', anche in considerazione che il numero dei segretari comunali in posizioni di disponibilita' si e' notevolmente ridotto; Ritenuto di autorizzare l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad avviare procedure concorsuali concernenti il reclutamento di medici, avvocati ed ispettori al fine di fronteggiare il preoccupante contenzioso in atto presso l'Istituto, nonche' fronteggiare la lotta all'evasione ed all'elusione contributiva; Ritenuto di autorizzare il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, ad avviare le citate procedure di reclutamento per la copertura di milleventuno posti nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tenuto conto dell'urgente necessita' di provvedere alla copertura di qualifiche operative di specifica e diretta attinenza con lo svolgimento delle attivita' del Corpo dei Vigili del fuoco in materia di soccorso tecnico urgente e prevenzione incendi;

Ritenuto, infine, di autorizzare, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria, ad avviare procedure selettive a tempo determinato per cinquecentocinquantotto operatori giudiziari, posizione economica B1, al fine di far fronte alle particolari situazioni di necessita' in cui versa l'amministrazione giudiziaria in conseguenza delle significative riforme normative e organizzative attuate negli ultimi anni;

Vista la nota n. 48836 del 9 novembre 2006 del Ministro della funzione pubblica con la quale si chiede il parere del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle richieste di autorizzazione a bandire delle predette ulteriori amministrazioni;

Acquisito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze concernente le suindicate richieste di autorizzazione a bandire con nota n. 26850 del 19 dicembre 2006; Visti gli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato;

Ritenuto, pertanto, che le predette amministrazioni possano, ai sensi dell'art. 1, comma 104, del decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 311, essere autorizzate ad avviare le citate procedure di reclutamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais»;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto sono autorizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti, in particolare in materia di organici, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare, nel triennio 2007/2009, procedure di reclutamento per complessivi seimilaquattrocentottantacinque posti cosi' come suddivisi tra le amministrazioni di cui alla citata tabella.
2. Nell'ambito del contingente di posti di cui alla ripetuta tabella, il Ministero dei beni culturali, il Ministero dell'interno e l'INAIL sono, altresi', autorizzati ad avviare procedure selettive interne relative a progressioni verticali di passaggio da un'area professionale all'altra, rispettivamente, per un totale di millecentosessanta, seicentodieci e settecentotrentotto unita' di personale per l'accesso ai profili professionali delle posizioni economiche C1 e B1.
3. L'avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma 1 restano, comunque, subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'art. 11 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80, nonche' degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato, nonche' alla trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubblica amministrazione, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, della copia dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono, altresi', essere avviate tenendo conto dell'effettiva vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione dei relativi bandi di concorso.
5. Le medesime Amministrazioni sono, altresi', tenute a trasmettere il provvedimento di nomina delle relative commissioni di concorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avviare procedure concorsuali per complessivi venticinque posti di segretari di legazione in prova nella carriera diplomatica, venticinque posti di funzionario amministrativo, consolare e sociale (posizione C2) e venti posti di funzionario aggiunto tecnico-informatico (posiz. C1).
2. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e' autorizzata ad avviare procedure concorsuali per trecento posti di segretario comunale e provinciale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, e' autorizzato ad avviare procedure concorsuali per la copertura di milleventuno posti nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Art. 3.

Il Ministero della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria, e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato per cinquecentocinquantotto operatori giudiziari, posizione economica B1, al fine di far fronte alle particolari situazioni di necessita' in cui versa l'amministrazione giudiziaria in conseguenza delle significative riforme normative e organizzative attuate negli ultimi anni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2007

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Nicolais

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 21


ALLEGATO

Autorizzazione a Bandire Concorsi Pubblici
 
AMMINISTRAZIONI Profilo Professionale Categoria Posti

MINISTERI

[OMISSIS]

Ministero Istruzione

Area C C1 300
Area B B2 100
Dirigenti Tecnici   130
TOTALE     530

[OMISSIS]


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