Decreto Presidente CdM 20 dicembre 1999
(in GU 15 maggio 2000, n. 111)

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

Vista la legge 29 maggio 1982, n.297, recante "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica";

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.241;

Visto l'articolo 2, commi 5,6, 7, 8, 9 della legge 8 agosto 1995, n.335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Visto l'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

Visto l'articolo 26, commi 18 e 18, della legge 23 dicembre 1998, n.448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

Visto l'Accordo quadro sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;

Decreta

Art. 1 -
Trattamento di fine rapporto

1. L'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell'indennità di fine esercizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall'articolo 1 della citata legge n. 297 del 1982. All'indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'articolo 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, a ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.

4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.

5. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni Inpdap per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'articolo 11 della legge n. 152 del 1968 e dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'Inpdap per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999. Nell'accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione.

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle università, della sanità e degli enti locali è affidata all'Inpdap. Il contributo previdenziale a favore dell'Inpdap da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'articolo 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6,10 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali.

8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'Inpdap per i trattamenti di fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la gestione di tali trattamenti.

9. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'articolo 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data.

Art. 2 -
Fondi pensione

1. Sono associati ai fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1º gennaio 1996 fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto del presidente del Consiglio dei ministri che avranno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La quota di Tfr che detti dipendenti potranno destinare ai fondi pensione non potrà superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del Tfr.

2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto del presidente del Consiglio si applicano le regole concessive e di computo di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto. Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva, sceglierà di iscriversi al fondo pensione sarà prevista la integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto.

3. La somma di 200 miliardi annui, di cui all'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sarà resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti. In via transitoria e fino alla raccolta delle adesioni da parte dei lavoratori, il riparto dell'intera somma di 200 miliardi avverrà in misura proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del personale in servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi pensione in conto di quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Le ulteriori quote di trattamento di fine rapporto, destinate ai fondi pensione e non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi annui sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al successivo comma 5.

4. A favore del personale di cui al comma 2 dell'articolo 1 viene destinata, come previsto dall'articolo 59, comma 56, della legge n. 449/97, una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, è considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'Inpdap non sono destinatari della quota dell'1,5 per cento.

5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'Inpdap conferirà al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5% di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e sperimentazione e gli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'Inpdap conferiranno al fondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.

7.La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo medesimo avverrà entro il 31 dicembre 2001.