Decreto Presidente Consiglio Ministri 21
febbraio 2001
(in GU 5 aprile 2001, n. 80)
Iniziative intese a favorire l'approccio al mondo dello sport di giovani studenti in situazione di disagio socio-economico
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 2, lettera b),&d,; della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera f), e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento, d'intesa con i Ministeri della pubblica istruzione ed dei beni e delle attivita' culturali, intende promuovere iniziative che favoriscano l'approccio al mondo dello sport dei giovani studenti che si trovino in situazione di disagio socio-economico;
Considerato che obiettivo prioritario dell'iniziativa e' quello di coinvolgere le fasce di studenti per i quali sarebbe difficile l'accesso allo sport se non in forme meramente spontaneistiche e di ottenere, nel contempo, l'ampliamento globale dell'offerta della pratica sportiva, ferme restando le competenze delle organizzazioni sportive in tema di offerte e selezioni;
Ritenuta la necessita' di definire con direttiva un quadro amministrativo unitario di coordinamento;
D'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Decreta:
Art. 1.
1. Al fine di armonizzare e razionalizzare gli interventi di promozione delle attivita' sportive di cui alle premesse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri coordinera' le iniziative promosse dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle altre discipline sportive associate al CONI in favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2. I contenuti delle iniziative di cui al comma 1, saranno successivamente diffusi presso le articolazioni scolastiche territoriali competenti.
3. Le organizzazioni sportive, di cui al comma 1, che offrano corsi gratuiti e agevolati agli studenti, potranno avvalersi del coordinamento di cui al comma 1, a condizione che i corsi offerti siano di durata non inferiore ad otto mesi, che sia prevista la precedenza per gli appartenenti a nuclei familiari con situazioni di disagio socio-economico e che sia riservata una percentuale non inferiore al 75% ai soggetti appartenenti ai territori a rischio di dispersione scolastica, di cui alla tabella allegata (allegato 1).
Art. 2.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce agli Uffici locali competenti il materiale documentale trasmesso dalle organizzazioni sportive, ne cura la diffusione e vigila sulla corretta attuazione delle procedure previste per l'attribuzione delle borse e per l'esecuzione dei corsi; formula altresi' proposte in relazione alle materie oggetto del presente decreto.
Art. 3.
1. Il Ministero della pubblica istruzione curera' di informare le proprie articolazioni periferiche regionali e le istituzioni scolastiche affinche' sia offerta la massima collaborazione al successo delle iniziative che saranno adottate.
2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con il CONI e le altre organizzazioni sportive, cureranno la verifica degli standard tecnici dell'iniziativa.
Allegato 1
PROVINCE E AREE METROPOLITANE CHE PRESENTANO ALTI INDICI DI DISPERSIONE SCOLASTICA CONNESSI A FENOMENI DI CRIMINALITA' GIOVANILE E DISAGIO SOCIALE
Province
1) Agrigento;
2) Avellino;
3) Bari;
4) Benevento;
5) Brindisi;
6) Cagliari;
7) Caltanissetta;
8) Caserta;
9) Catania;
10) Catanzaro;
11) Cosenza;
12) Crotone;
13) Enna;
14) Foggia;
15) Lecce;
16) Messina;
17) Napoli;
18) Nuoro;
19) Oristano;
20) Palermo;
21) Ragusa;
22) Reggio Calabria;
23) Salerno;
24) Sassari;
25) Siracusa;
26) Taranto;
27) Trapani;
28) Vibo Valentia.
Aree metropolitane
1) Genova;
2) Milano;
3) Roma;
4) Torino.