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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto Presidente Consiglio Ministri 24 gennaio 2003
(in GU 12 febbraio 2003, n. 35)

Disposizioni per l’informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell’art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto  l’art.  11,  comma  2,  secondo periodo, ultima parte, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista l’intesa con i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto

1. Il  presente  decreto  individua  le  attività  costituenti il programma   delle   iniziative   di  cui  all’art.  107  della  legge 23 dicembre   2000,  n.  388,  le  forme  organizzative,  nonché  le modalità  di  finanziamento  a valere sul fondo di cui alla predetta disposizione.

Art. 2.
Contenuto del programma

1. Rientrano nel programma di cui all’art. 1 le seguenti attività:

a) compilazione  del testo delle leggi statali e degli altri atti normativi  emanati  dallo  Stato,  quale risultante dalle modifiche e abrogazioni espresse;

b) messa  a  disposizione  gratuita,  con strumenti informatici e telematici,  dei  testi  di  cui  alla  lettera a), e delle relazioni afferenti al singolo atto normativo;

c) classificazione della normativa vigente di cui alla lettera a) secondo  parametri  per  favorire  la  ricerca  per via informatica e telematica,  nonché  predisposizione  di  un idoneo apparato critico atto  ad  individuare  profili  di  incompatibilità  ed  abrogazioni implicite fra disposizioni;

d) studio  ed  applicazione  di  strumenti e procedure di ricerca raffinata  della  normativa  vigente,  nonché di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi,  anche ai fini dell’istruttoria dell’attività di riordino normativo;

e) realizzazione  di  appositi portali e siti Internet, corredati da  idonei  motori  di  ricerca,  ai fini delle attività di cui alle lettere precedenti.

2. Le   attività   incluse   nel   programma  sono  definite  in coordinamento   con  le  iniziative  già  avviate  nel  campo  della informatizzazione   della   documentazione   giuridica  pubblica,  in particolare  dalla  Corte  costituzionale,  dalla  Corte  suprema  di cassazione,   dalla  Magistratura  amministrativa  e  contabile,  dal Ministero  della  giustizia,  dall’Istituto Poligrafico e Zecca della Stato, dall’AIPA, dalle regioni e dalle province autonome.

3. Con  protocolli  di intesa, approvati dal Comitato guida di cui all’art.  4, stipulati tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  regioni,  si  stabiliscono  modalità e termini di partecipazione delle  regioni  al programma ovvero di coordinamento delle iniziative di competenza.

4. In  conformità  alle determinazioni e valutazioni espresse dal citato  comitato  guida,  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri approva  i  progetti  ammessi  al  finanziamento  e  può,  altresì, stipulare  convenzioni  con soggetti pubblici e privati che intendono finanziare con proprie risorse attività previste nel programma o che intendono  attuare direttamente con proprie risor-se progetti o parti di essi, rientranti nel programma medesimo.

Art. 3.
Attuazione del programma

1. Il  programma  è  realizzato  mediante progetti proposti dagli organi  costituzionali,  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni,  nonché  da  soggetti  privati  o  anche  da soggetti appositamente  costituitisi  in  collaborazione  tra  enti pubblici e privati.

Art. 4.
Comitato guida

1.È costituito un Comitato guida, formato dai segretari generali della  Camera  dei  deputati,  del  Senato  della  Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da loro delegati.

2. Il  Comitato  guida procede d’intesa sulla base delle direttive del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, a:

a) determinare   gli  indirizzi  generali  per  l’attuazione  del programma;

b) definire   gli   obiettivi  e  la  cadenza  temporale  per  la realizzazione del programma di cui all’art. 2;

c) definire  i  requisiti di ammissione al programma dei progetti di cui all’art. 3;

d) definire  le  modalità  e  i  termini  per  la redazione e la presentazione di progetti di implementazione del programma;

e) valutare  la  conformità  agli  obiettivi  del  programma dei progetti ammissibili a finanziamento da parte del fondo;

f) verificare lo stato di attuazione del programma e riferirne ai Presidenti  delle  Camere  e al Presidente del Consiglio dei Ministri con cadenza almeno annuale.

3. L’attività preparatoria delle determinazioni del Comitato guida è  curata  dal  Dipartimento  per gli affari giuridici e legislativi della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri tramite un gruppo di lavoro  operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  costituito  da  personale  designato dalla Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, dalla Camera dei deputati e dal  Senato  della  Repubblica. I compiti di esecuzione del programma sono   attribuiti,   nell’ambito   delle  rispettive  competenze,  al Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e  legislativi  nonché al Dipartimento   per  l’innovazione  e  le  tecnologie  ed  alle  altre strutture  di  cui  si  avvale  il  Ministro  per  l’innovazione e le tecnologie.

4. Il  Comitato  guida  può procedere, anche tramite il gruppo di lavoro, a consultazioni di soggetti pubblici e privati interessati al tema della conoscibilità della normazione.

Art. 5.
Modificazioni al presente decreto

1. Eventuali modificazioni al presente decreto sono disposte con la forma  e  nel  rispetto della procedura stabilite dall’art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Roma, 24 gennaio 2003

p. Il Presidente: Letta


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