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Decreto Presidente Consiglio
Ministri 24 gennaio 2003 Disposizioni per l’informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell’art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l’art. 11, comma 2, secondo periodo, ultima parte, della legge 6 luglio 2002, n. 137; Vista l’intesa con i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto individua le attività costituenti il programma delle iniziative di cui all’art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le forme organizzative, nonché le modalità di finanziamento a valere sul fondo di cui alla predetta disposizione. Art. 2. 1. Rientrano nel programma di cui all’art. 1 le seguenti attività:
2. Le attività incluse nel programma sono definite in coordinamento con le iniziative già avviate nel campo della informatizzazione della documentazione giuridica pubblica, in particolare dalla Corte costituzionale, dalla Corte suprema di cassazione, dalla Magistratura amministrativa e contabile, dal Ministero della giustizia, dall’Istituto Poligrafico e Zecca della Stato, dall’AIPA, dalle regioni e dalle province autonome. 3. Con protocolli di intesa, approvati dal Comitato guida di cui all’art. 4, stipulati tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le regioni, si stabiliscono modalità e termini di partecipazione delle regioni al programma ovvero di coordinamento delle iniziative di competenza. 4. In conformità alle determinazioni e valutazioni espresse dal citato comitato guida, la Presidenza del Consiglio dei Ministri approva i progetti ammessi al finanziamento e può, altresì, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati che intendono finanziare con proprie risorse attività previste nel programma o che intendono attuare direttamente con proprie risor-se progetti o parti di essi, rientranti nel programma medesimo. Art. 3. 1. Il programma è realizzato mediante progetti proposti dagli organi costituzionali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché da soggetti privati o anche da soggetti appositamente costituitisi in collaborazione tra enti pubblici e privati. Art. 4. 1.È costituito un Comitato guida, formato dai segretari generali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da loro delegati. 2. Il Comitato guida procede d’intesa sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, a:
3. L’attività preparatoria delle determinazioni del Comitato guida è curata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite un gruppo di lavoro operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituito da personale designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. I compiti di esecuzione del programma sono attribuiti, nell’ambito delle rispettive competenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nonché al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie ed alle altre strutture di cui si avvale il Ministro per l’innovazione e le tecnologie. 4. Il Comitato guida può procedere, anche tramite il gruppo di lavoro, a consultazioni di soggetti pubblici e privati interessati al tema della conoscibilità della normazione. Art. 5. 1. Eventuali modificazioni al presente decreto sono disposte con la forma e nel rispetto della procedura stabilite dall’art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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