1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti, cui si applicano
le disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i
servizi abitativi, i contributi per la partecipazione degli studenti universitari italiani a
programmi di studio che prevedano mobilità internazionale concessi dalle regioni agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonchè le borse di studio erogate ai sensi
dell'articolo 10 del presente decreto, concesse dalle università agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi.
2. Le regioni e le università, ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla
generalità degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare
autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica,
nonché i criteri per la definizione delle graduatorie. Per la valutazione della condizione
economica del nucleo familiare convenzionale, ove richiesta, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 3, ad eccezione dei limiti massimi degli indicatori previsti dai commi 7 e 8.
3. Le università determinano ai sensi del comma 2 i requisiti relativi al merito ed alla
condizione economica per l'ammissione degli studenti al concorso per le attività a tempo
parziale, tenendo conto delle indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo
13. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, le università concedono i benefici in via
prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse
di studio concesse dalle regioni.
4. La concessione delle borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla
razionalizzazione della frequenza universitaria è disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre
1991, n. 390, articolo 17.
1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono attribuiti per concorso
agli studenti, iscritti alle scuole dirette a fini speciali, ai corsi di diploma e di laurea delle
università e degli istituti universitari, ed ai corsi degli Istituti superiori di grado universitario
che rilasciano titoli aventi valore legale, di seguito denominate università, che risultino
idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione
economica ed al merito definiti agli articoli 3 e 4.
2. Tali benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di
studio più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione. Gli studenti che abbiano
conseguito un diploma universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea possono
beneficiare degli interventi per un numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del
corso di laurea più uno e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del
diploma. Le regioni possono estendere i benefici, limitatamente ai servizi abitativi e ai
contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che
prevedano mobilità internazionale, anche per un ulteriore anno solo nel caso in cui gli
studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda,
il novanta per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea
e di diploma, arrotondato per difetto. Le regioni possono altresì concedere i benefici anche
agli studenti iscritti alle Accademie delle belle arti, definendo specifici criteri di merito.
3. Per gli immatricolati per la prima volta all'università i benefici sono attribuiti sulla
base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi
di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'Indicatore della condizione economica
di cui all'articolo 3. I benefici sono revocati agli studenti immatricolati i quali, entro il 30
novembre successivo, non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti per il secondo
anno. In caso di revoca le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi
goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma
4, dovranno essere restituiti. A tale scopo le regioni e le università stabiliscono accordi
intesi a definire le procedure di recupero.
4. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo le graduatorie degli idonei sono
definite in ordine decrescente di merito, tenendo conto del numero di annualità superate e
delle votazioni conseguite. A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata
con riferimento alle condizioni economiche. Le regioni e le università concedono i benefici,
per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base di graduatorie generali, attraverso
l'adozione di metodologie che permettano di normalizzare e rendere confrontabili i
parametri di merito individuale degli studenti. Nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, le
regioni e le università individuano, per gli interventi di rispettiva competenza, il numero
minimo previsto per ciascuna facoltà o corso di studio e per ciascun anno di corso, al fine di
assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici.
5. Le regioni e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la
condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi
di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:
a) studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di
studio frequentato;
b) studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano
presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni e le università, per gli interventi di
rispettiva competenza, possono considerare pendolari anche studenti residenti nel comune
nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di
percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato
e che per tale motivo prende alloggio nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture
residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.
6. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito
denominato Ministero, le regioni e le università curano una ampia pubblicizzazione dei
servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attività di
diffusione delle notizie. I bandi per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1 devono
essere pubblicati almeno un mese prima della rispettiva scadenza.
7. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle informazioni
relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio di cui al comma 5,
lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai
sensi dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, articolo 4, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le università e gli organismi regionali di gestione, per gli interventi di
rispettiva competenza, controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli
studenti, svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione, che interessano
annualmente almeno il cinque per cento dei beneficiari dei servizi e degli interventi non
destinati alla generalità degli studenti.
8. I termini per la richiesta delle borse e dei servizi abitativi devono essere stabiliti in
modo da consentire che le procedure amministrative siano completate almeno entro l'inizio
dei corsi e comunque non oltre il 31 ottobre, con la pubblicazione di graduatorie
provvisorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti. Entro due mesi
dalla pubblicazione deve essere erogata agli studenti beneficiari delle borse di studio e dei
prestiti d'onore una quota non inferiore alla metà dell'ammontare totale. Entro un mese dalla
pubblicazione delle graduatorie deve essere garantita la disponibilità dei servizi abitativi
agli studenti beneficiari. Al fine di assicurare il rispetto di tali termini i controlli e le
verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti
anche successivamente alla erogazione dei benefici.
9. A partire dall'anno accademico 1998/99, e comunque congiuntamente all'entrata in
vigore della nuova normativa sulle preiscrizioni ai corsi di grado universitario, le regioni
definiscono i termini per la richiesta delle borse di studio da parte degli studenti iscritti
all'ultimo anno delle scuole superiori non oltre la data di scadenza delle preiscrizioni
all'università. Entro il 31 maggio sono pubblicate le graduatorie provvisorie degli idonei al
conseguimento della borsa di studio, secondo le modalità stabilite al comma 3. La borsa è
concessa, sulla base di graduatorie definitive, agli studenti che entro il 15 settembre
risultino regolarmente iscritti all'università ed in possesso dei requisiti relativi alla
condizione economica ed al merito previsti dagli articoli 3 e 4.
10. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e
modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi,
attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli
studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Qualora tale graduatoria sia
esaurita o non disponibile gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il
conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli
idonei non beneficiari.
11. Il Ministero, le università e le regioni concordano le modalità per la reciproca
informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva
competenza, nonché per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici
di cui al presente decreto. In particolare le università sono tenute a comunicare
tempestivamente all'Ufficio studenti del Ministero ed alle regioni i dati necessari alla
valutazione del merito di cui all'articolo 4, comma 1.
12. Ai fini della verifica della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti
all'adempimento degli obblighi fiscali, l'Amministrazione finanziaria, le regioni e le
università procedono allo scambio delle informazioni in loro possesso. Ai sensi del decreto
legge 29 marzo 1991, n. 103, articolo 2, comma 12, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero delle
finanze definiscono, con una specifica convenzione, i termini e le modalità tecniche per lo
scambio dei dati con sistemi automatizzati tra gli enti interessati. Tale convenzione è
finalizzata anche a consentire un agevole e rapido accesso delle università e delle regioni
alle informazioni dell'Anagrafe tributaria.
1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e
dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo
familiare.
2. Al fine di tener adeguatamente conto della effettiva possibilità di accesso
all'istruzione superiore, per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1 si procede alla
definizione di un nucleo familiare convenzionale dello studente, dell'Indicatore della
condizione economica e dell'Indicatore della condizione patrimoniale ad esso riferiti.
3. Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i
benefici e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo
stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quanto stabilito
dal comma 4.
4. Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente si considera
facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di
mantenimento dello studente. Sono considerati facenti parte del nucleo familiare
convenzionale inoltre:
a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino
conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio;
b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di
presentazione della domanda.
5. La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non
tiene conto dei componenti della famiglia d'origine, è definita in relazione alla presenza di
entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno
rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo
membro;
b) Indicatore della condizione economica, derivante esclusivamente da redditi da
lavoro, non inferiore ai 24 milioni con riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di
tre persone.
6. L'Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale è
definito come il reddito complessivo dei suoi membri, al netto dell'Irpef, incrementato del
venti per cento del valore dell'Indicatore della condizione patrimoniale. Al fine della
determinazione di tali indicatori, il reddito ed il patrimonio dei membri del nucleo familiare
convenzionale sono valutati in relazione alla loro natura. Tale valutazione è effettuata a
partire dalle evidenze fiscali, integrate con indicatori di reddito normale in relazione alla
dimensione ed alla tipologia economica delle attività che li generano o a cui sono destinate,
secondo le modalità stabilite dalla tabella n. 1.
7. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1, l'Indicatore della
condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale non potrà superare il limite,
stabilito dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 100
ed i 130 milioni, con riferimento ad un nucleo di tre persone. Qualora il nucleo familiare
convenzionale non disponga di una casa di proprietà, il limite precedente è applicato
tenendo conto di una franchigia di 100 milioni. Ai fini del calcolo dell'Indicatore della
condizione economica di cui al comma 6, si prende in considerazione il valore patrimoniale
eccedente tale franchigia. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di
cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri del nucleo familiare
convenzionale risultino soci.
8. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1, l'Indicatore della condizione
economica non potrà superare il limite, stabilito dalle regioni e dalle università per gli
interventi di rispettiva competenza, tra i 43 e i 50 milioni con riferimento ad un nucleo di
tre persone.
9. I limiti stabiliti ai commi 5, 7 e 8 con riferimento ad un nucleo di tre persone sono
parametrati per nuclei familiari convenzionali di diversa composizione sulla base della
seguente scala di equivalenza:
1 componente | 0,45 |
2 componente | 0,75 |
3 componente | 1,00 |
4 componente | 1,22 |
5 componente | 1,43 |
6 componente | 1,62 |
7 componente | 1,80 |
ogni componente in più | +0,15 |
1. Al fine di determinare il diritto all'inserimento nelle graduatorie lo studente deve
possedere i seguenti requisiti:
a) immatricolati: voto di diploma non inferiore a 42/60;
b) iscritti agli anni successivi al primo: avere superato ad una determinata data il
numero medio di annualità conseguito dagli studenti immatricolati nello stesso anno
accademico e nello stesso corso di studi, o degli studenti immatricolati delle coorti
immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con zero annualità e di quelli che non
hanno rinnovato per gli anni precedenti l'iscrizione, arrotondato per eccesso. Qualora il
numero medio di annualità in un corso di studi calcolato nel modo precedentemente
indicato risultasse inferiore a quello calcolato con i criteri di cui al comma 2, si applicherà
come limite quello indicato da quest'ultimo.
2. In casi eccezionali, nell'impossibilità di adottare il metodo di cui al comma 1,
lettera b), per l'assenza delle relative informazioni, le regioni e le università possono
utilizzare in alternativa, per gli interventi di rispettiva competenza, i seguenti requisiti:
a) iscritti al secondo anno a corsi di studio organizzati su un singolo periodo didattico:
aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno una
annualità fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che prevedano sino a quattro
annualità, almeno due annualità negli altri casi;
b) iscritti al secondo anno a corsi di studio organizzati su due periodi didattici ognuno
dei quali si conclude con una prova di esame: aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda, almeno due annualità fra quelle previste dal piano di studi per
i corsi che prevedano sino a quattro annualità, almeno tre annualità negli altri casi;
c) iscritti al terzo e al quarto anno di corso, qualora questo non sia l'ultimo: avere
superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno la metà più
uno del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione
previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto;
d) iscritti all'ultimo anno di corso: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda, almeno il sessanta per cento del numero complessivo delle
annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo
corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto;
e) iscritti al primo anno fuori corso: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda, almeno il sessantasei per cento del numero complessivo delle
annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato
per difetto.
3. Al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione, i requisiti di merito
stabiliti dal presente articolo, ad eccezione di quelli relativi agli immatricolati più
favorevoli rispetto ai precedenti, trovano applicazione a partire dall'anno accademico
1998/99. Per l'anno accademico 1997/98 si applicano i requisiti di merito in vigore in
quello precedente.
4. Ai soli fini del mantenimento del permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, il
limite minimo di merito è stabilito in due annualità per ciascun anno accademico.
1. Ai fini della determinazione della tassa di iscrizione e dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, commi 14 e 15, le Università statali valutano la condizione economica del nucleo familiare convenzionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, ad eccezione dei limiti massimi degli indicatori previsti dai commi 7 e 8, e determinano autonomamente le condizioni di merito.
1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli
studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, ai sensi della legge 24.12.1993, n.
537, articolo 5, comma 20.
2. Le università statali stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi
criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari sulla base dei principi di
cui ai commi successivi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 20.
3. Le università statali esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni
e che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tali provvidenze e gli studenti portatori
di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.
4. Qualora il numero degli esonerati totali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari
per effetto dei commi 1 e 3 del presente articolo superi nell'anno accademico 1997/98 l'otto per
cento degli iscritti totali al 31 dicembre, le università statali possono determinare per gli studenti
idonei eccedenti tale quota modalità di esonero parziale, tenendo conto dell'ordine delle graduatorie.
Tale limite è elevato al nove per cento nell'anno accademico 1998/99 e al dieci per cento nel
1999/2000.
5. Le università statali possono esonerare totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gi
studenti fuori corso che svolgano una documentata attività lavorativa continuativa che si iscrivono
ai corsi di laurea e di diploma dopo un periodo di interruzione degli studi, per gli anni accademici
in cui non siano risultati iscritti. Per tali anni essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso
stabilito dalle stesse università.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli studenti per l'anno di svolgimento
del servizio militare di leva o del servizio civile, per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun
figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e
prolungate debitamente certificate.
7. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non possono effettuare
negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio
non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in
considerazione ai fini della valutazione del merito.
8. Le università statali possono determinare altresì ulteriori forme di esonero in particolare
per:
a) gli studenti portatori di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento;
b) gli studenti iscritti ai corsi di laurea che concludano gli studi entro i termini legali senza
iscrizioni fuori corso o ripetenze;
c) gli studenti che abbiano superato tutte le annualità previste dal piano di studi;
d) gli studenti fuori corso che svolgano una documentata attività lavorativa dipendente o
autonoma.
9. Le università non statali legalmente riconosciute riservano una quota del contributo statale,
erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi
mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi di cui
al comma 1 e di ulteriori esoneri stabiliti dalle stesse università, tenendo conto degli indirizzi di cui
al presente articolo.
10. Le università comunicano annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari ed all'ufficio studenti del Ministero, entro il 31 maggio, il numero di studenti esonerati
totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonché
la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.
1. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura
delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. Le regioni possono
diversificare gli importi sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa
necessari nelle diverse sedi. L'importo minimo delle borse di studio previste dalla legge 2
dicembre 1991, n. 390, articolo 8, è stabilito nel modo seguente:
a) studenti fuori sede: lire 6.500.000;
b) studenti pendolari: lire 3.600.000;
c) studenti in sede: lire 2.700.000 + un pasto giornaliero gratuito.
2. L'importo della borsa di studio può essere incrementato nel caso di studenti
portatori di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonchè di tutti gli
interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio. Le borse di studio
possono essere integrate al fine di agevolare la partecipazione di borsisti a programmi di
studio che prevedano mobilità internazionale, secondo modalità stabilite dalle regioni.
3. Le regioni promuovono periodicamente indagini per la individuazione dei costi di
mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse città,
che saranno comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed
all'ufficio studenti del Ministero. Qualora da tali indagini il costo di mantenimento risulti
inferiore al livello minimo dell'importo della borsa precedentemente indicato, le regioni
sono autorizzate a ridurre corrispondentemente l'importo di cui al comma 1.
4. Qualora le regioni siano in grado di assicurare i servizi di vitto ed alloggio
gratuitamente e ad una distanza adeguata rispetto alla sede del corso di studi, l'importo
minimo delle borse è così determinato:
studenti fuori sede: | alloggio o vitto (2 pasti giornalieri) + lire 4.300.000 |
alloggio e vitto (2 pasti giornalieri) + lire 2.100.000 | |
studenti pendolari: | vitto (1 pasto giornaliero) + lire 2.800.000 |
1. Le regioni perseguiranno l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a
sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della
Costituzione e comunicheranno alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari e
all'ufficio studenti del Ministero l'importo e l'incidenza sul totale della spesa per i servizi
non destinati alla generalità degli studenti.
2. Le regioni provvederanno a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto
allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una conversione
dalla gestione diretta a quella indiretta, secondo gli indirizzi previsti dalla legge 2 dicembre
1991, n.390, articolo 25, comma 2.
3. Le regioni curano l'adozione da parte degli organismi regionali di sistemi di
controllo di gestione che consentano un'attribuzione dei costi per ciascun centro di spesa.
Le regioni sono tenute annualmente a comunicare il costo unitario medio per ciascun centro
di spesa alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed a curarne la relativa
pubblicizzazione.
4. Il servizio di ristorazione, nelle sue diverse modalità di erogazione, deve essere
fruito al costo medio effettivo di ciascun organismo regionale di gestione, determinato
secondo criteri stabiliti dalle regioni, che tengano conto sia delle spese correnti che degli
oneri di ammortamento dei beni di investimento.
5. Le regioni possono determinare altresì tariffe differenziate per gli studenti, per
ciascuna tipologia del servizio, sulla base di criteri di merito e delle condizioni economiche,
a partire dalla tariffa minima definita sulla base della percentuale del costo a carico degli
utenti prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali. Nel periodo di vigenza
del presente decreto, ai fini del calcolo della tariffa minima per un pasto completo per gli
studenti universitari, si assume convenzionalmente un costo medio di riferimento pari a lire
8.500. A partire dall'anno accademico 1998/99 tale importo è aggiornato annualmente sulla
base dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo, come stabilito all'articolo 7, comma 6.
6. Qualora le tariffe minime già approvate dalle regioni e dagli organismi regionali di
gestione per l'anno accademico 1996/97 siano superiori all'importo minimo determinato ai
sensi del comma 5, le stesse si intendono confermate. Gli eventuali aumenti delle tariffe
minime, derivanti dall'applicazione del comma precedente, entrano in vigore nell'anno
accademico 1997/98 secondo tempi e modalità definiti dalle regioni.
7. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore
in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non
ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a
fruire gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione degli immatricolati cui si
applica l'importo più basso delle tariffe determinate dalle regioni.
8. Gli studenti iscritti ai corsi di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione
attivati presso le università, i borsisti delle università e degli enti pubblici di ricerca, i
frequentanti il dottorato di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle
stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma.
9. Le regioni possono ammettere a fruire dei servizi di ristorazione anche altri utenti.
In tal caso la tariffa minima deve essere pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia
di servizio.
1. Le università possono concedere contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, ad integrazione delle borse ottenute, con particolare attenzione per gli studenti risultati idonei per la concessione di borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8. Le università e le regioni possono offrire supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero ed agli studenti stranieri in Italia. Le università e le regioni concordano le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
1. Le università possono concedere con oneri a carico del proprio bilancio, ai sensi
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 15, borse di studio destinate a coprire i costi di
mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingendo in via
prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle
regioni ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8.
2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per
quelle concesse dalle regioni.
3. Le università possono concedere, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse
di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle indicate al comma 1, nonchè
borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati. In tal caso si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.