DPCM 3 agosto 1998
Modifiche all'articolo 20 del DPR 8 luglio 1986, n 429
Articolo 1
L'articolo 20 del Dpr 8 luglio 1986 n 429 è sostituito dal seguente:
Articolo 20
(Pagamento degli assegni con accreditamento in conto corrente postale, su libretto di risparmio postale e su carta post-card)
1. Lintestatario può richiedere allAgenzia postale di localizzazione che 1assegno sia commutato in un versamento nel conto corrente postale a lui intestato. A tale fine 1assegno deve essere presentato unitamente al documento di cui al comma 1 dell'articolo 15 e quietanzato con le modalità previste da1 comma 7 dello stesso articolo.
2. Ove 1assegno già quietanzato sia presentato da persona diversa dallintestatario, 1'operazione può avere ugualmente luogo se il presentatore è personalmente conosciuto dalloperatore postale.
3. Lagenzia postale prende nota dellavvenuta estinzione dellassegno sulla distinta di conferma di cui allarticolo 9.
4. I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del Tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento sul conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta post-card ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dellintestatario a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori nonché lesplicita autorizzazione per leventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate con le modalità di cui al presente comma.
5. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalità di cui allarticolo 4, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo emettono distintamente per provincia nonché per capitolo o per ente Convenzionato assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla "Poste italiane s.p.a."
6. Detti postagiro vanno rimessi direttamente alla "Poste italiane s.p.a." unitamente alle distinte di cui allarticolo 9, per i conseguenti adempimenti e sono integrati da tabulati, contenenti le generalità e il codice fiscale dei pensionati interessati e i relativi numeri di iscrizione, la somma spettante a ciascuno di essi nonché gli elementi occorrenti per 1'individuazione dei conti correnti postali o dei libretti di risparmio postale ovvero delle carte post-card loro intestati. Limporto complessivo di ciascun postagiro deve concordare con il totale del corrispondente tabulato. Copie dei supporti magnetici, occorsi per lallestimento dei tabulati integrativi dei postagiro, sono consegnati alla "Poste italiane s.p.a."
7.1 tabulati integrativi di cui al comma 6 in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante del postagiro cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresì completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 6.
8. La direzione provinciale del Tesoro può disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica e la "Poste italiane s.p.a."
9. Nelleventualità. in cui l'accreditamento non debba essere effettuato in conseguenza di quanto previsto al comma 8 o non possa essere effettuato per altri motivi, la "Poste italiane s.p.a." è tenuta a versare senza indugio il corrispondente importo in tesoreria, rimettendo il relativo documento di entrata alla competente direzione provinciale del Tesoro.,
10. Le operazioni si cui al presente articolo sono esenti da tassa.