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Decreto Presidenza Consiglio Ministri Atto di
indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria,
VISTO l'articolo2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998, n. 419 laddove è prevista l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento che assicuri livelli uniformi delle prestazioni sociosanitarie di alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale novembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, in cui è prevista la tipologia delle prestazioni sociosanitarie e l'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lettera n) della legge n.419 del 1998; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", con particolare riguardo alla parte relativa all'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale; VISTO l'articolo 8, commi 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; CONSIDERATA, quindi VISTO l'articolo 3-septies del decreto legislativo 30, l'esigenza di assicurare l'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione sociosanitaria; VISTA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000; VISTO il parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000; CONSULTATE le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 gennaio 2001. SULLA PROPOSTA del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale: DECRETA Art. 1 1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento
Art. 2 1. L'assistenza sociosanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le Regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati. 2. Le prestazioni sociosanitarie di cui all'art.3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno,la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata. 3. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetto inerenti a: a. funzioni psicofisiche; b. natura delle attività del soggetto e relative limitazioni; c. modalità di partecipazione alla vita sociale; d. fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento. 4. L'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, così definite: a. la fase intensiva , caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari; b. la fase estensiva , caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito; c. la fase di lungoassistenza , finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi. 5. La complessità dell'intervento è determinata con riferimento alla composizione dei fattori produttivi impiegati ( professionali e di altra natura ), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato.
Art. 3 1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo,tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle Aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali o semiresidenziali. 2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai Comuni stessi e si esplicano attraverso: a. Gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari; b. Gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali; c. Gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti ; d. Gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio; e. Gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili; f. Ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente. Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza. 3. Sono da considerare prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle Aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno sociosanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fai estensive e di lungoassistenza.
Art. 4 1. La Regione nell'ambito della programmazione degli interventi sociosanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella Tabella allegata. A tal fine si avvale del concerto della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale di cui all'art.2, comma 2-bis del decreto legislativo 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni o di altri organismi consultivi equivalenti previsti dalla legislazione regionale. La Regione con il concorso della stessa Conferenza, svolge attività di vigilanza e coordinamento sul rispetto di dette indicazioni da parte delle Aziende sanitarie e dei Comuni al fine di garantire uniformità di comportamenti a livello territoriale. La programmazione degli interventi sociosanitari avviene secondo principi di sussidiarietà , cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità , copertura finanziaria e patrimoniale, nonché di continuità assistenziale 2. Al fine di favorire l'integrazione con i servizi di assistenza primaria e con le altre prestazioni sociosanitarie, la programmazione dei servizi e delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria rientra nel Programma delle attività territoriali, di cui all'art. 3-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. I comuni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini per consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle suddette prestazioni. 3. Per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti. La Regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale.
Art. 5 1. Le Regioni. nella ripartizione delle risorse del fondo per il servizio sanitario regionale con il concorso della Conferenza di cui all'art.3, comma 1, tengono conto delle finalità del presente provvedimento, sulla base di indicatori demografici ed epidemiologici, nonché delle differenti configurazioni territoriali e ambientali. 2. La Regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni sanitarie dal decreto legislativo n. 124 del 1998 e per quelle sociali dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6 1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 2. Il presente decreto verrà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana.
Art. 7 1. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.
Art. 8 1. Le Regioni e i Comuni predispongono, di concerto con gli organismi rappresentativi del Terzo Settore, azioni di promozione, sostegno e qualificazione dei soggetti del Terzo Settore mediante politiche formative, fiscali e interventi per l'accesso agevolato al credito e ai Fondi Europei, avvalendosi anche delle realtà e delle competenze da loro espresse.
Art. 9 1. In attesa della adozione delle norme statali e regionali in materia di autorizzazione e accreditamento, previste dalla legge n. 328 del 2000, le Regioni definiscono, nell'ambito degli indirizzi di attuazione del presente provvedimento, le condizioni minime e le modalità per l'instaurazione di rapporti economici tra i Comuni e i soggetti del Terzo Settore. 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche ai soggetti ai quali i Comuni delegano l'esercizio delle proprie funzioni, nonché ai soggetti costituiti per l'esercizio delle stesse. 3. Le Regioni adottano indirizzi al fine di rendere applicabili le norme del presente provvedimento anche ai servizi ed interventi socio sanitari. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti con altri soggetti erogatori. 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
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