|
|
Decreto Presidente Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; Visto, in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lettera f), della legge n. 508 del 1999; Acquisiti i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999, resi nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e del 6 maggio 2002; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002; Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti; Ritenuto di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto binario previsto dalla legge; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Emana Capo I Art. 1. 1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonche' per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza. 2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute. 3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
Art. 2. 1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:
Art. 3. 1. Le istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformita' alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare:
Capo II Art. 4. 1. Sono organi necessari delle istituzioni:
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. 3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1. Art. 5. 1. Il presidente e' rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno. 2. Il presidente e' nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro. 3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione. Art. 6. 1. Il direttore e' responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attivita' per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico. 2. Il direttore e' eletto dai docenti dell'istituzione, nonche' dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalita' stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto,con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. 3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico. 4. Il direttore e' titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti. 5. Il direttore, qualora lo richieda, e' esonerato dagli obblighi didattici. 6. Al direttore e' attribuita un'indennita' di direzione a carico del bilancio dell'istituzione. 7. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarita' e che optino per l'elezione nella sede di servizio. Art. 7. 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
3. Il consiglio di amministrazione e' integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro. 4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo. 5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo. 6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. 8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parita' di voti, prevale il voto espresso dal presidente. Art. 8. 1. Il consiglio accademico e' composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. 2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
3. Il consiglio accademico:
Art. 9. 1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, e' composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili. Art. 10. 1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, e' formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. 2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Art. 11. 1. Il collegio dei professori e' composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonche' dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attivita' del consiglio accademico, secondo modalita' definite dallo statuto dell'istituzione. Art. 12. 1. La consulta degli studenti e' composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta puo' indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolareriferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. 2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta. 3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti. Art. 13. 1. Con apposito regolamento e' disciplinata l'organizzazione degli uffici cui e' attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione. 2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 e' preposto in direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione. 3. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e gia' appartenente all'area direttiva. 4. L'incarico di cui al comma 3 puo' essere altresi' attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Capo III Art. 14. 1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei professori e la rappresentanza degli studenti appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni. 2. In sede di prima applicazione:
3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', nonche' il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento didattico e' trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo. 4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico. 5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione. Art. 15. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Art. 16. 1. I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente. Art. 17. 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, articoli 213, 216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, articoli 229, 230, 231, 241, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367, comma 1 e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 281 |
La pagina
- Educazione&Scuola©