Decreto Presidente Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164
(in SO alla GU 31 marzo 1956, n. 78)
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo
l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
(Attività soggette)
La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni è regolata dalle norme del presente decreto e, per gli
argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Le norme del presente decreto si applicano alle
attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati, concernono la esecuzione dei lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in
legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici,
le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche,
di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
Art. 2
(Attività escluse)
Le norme del presente decreto non si applicano, in
quanto la materia è regolata o sarà regolata da appositi provvedimenti:
a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Le norme stesse non si applicano ai lavori in sotterraneo e nei cassoni
ad aria compressa per la parte espressamente disciplinata dalle apposite
norme speciali.
Art. 3
(Soggetti delle norme)
All'osservanza delle norme del presente decreto sono
tenuti coloro che esercitano le attività indicate all'art. 1 e, per
quanto loro spetti e competa, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori in
conformità agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Capo II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 4
(Viabilità nei cantieri)
Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri
la viabilità delle persone e dei veicoli.
Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al
transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.
La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di
almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora
nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono
essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a 20 metri lungo l'altro lato.
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia
devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto
quando il dislivello superi i 2 metri.
Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le
disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a
monte dei posti di lavoro.
Art. 5
(Luoghi di transito)
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo,
scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con
l'adozione di misure o cautele adeguate.
Art. 6
(Fosse della calce)
Le fosse della calce devono essere allestite in zona
appartata del cantiere ed essere munite su tutti i lati di solido
parapetto con arresto al piede.
Nei casi in cui per l'ampiezza della fossa si debba ricorrere all'uso di
passerelle, queste devono essere munite di solidi parapetti con arresto
al piede e costruite in modo da offrire le necessarie garanzie di
solidità e robustezza.
Art. 7
(Idoneità delle opere provvisionali)
Le opere provvisionali devono essere allestite con
buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo;
esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del
lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve
provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più
idonei.
Art. 8
(Scale a mano)
Le scale a mano devono avere le caratteristiche di
resistenza stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547.
I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali
devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due
pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato
anche un tirante intermedio.
E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui
montanti al posto dei pioli rotti.
Durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All'uopo,
secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe in ferro,
listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni
accentuate.
Quando non sia attuabile l'adozione delle misure di cui al precedente
comma, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona.
La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano
di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al
prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di
reggetta o sistemi equivalenti.
Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle
impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono
sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul
lato esterno di un corrimano-parapetto.
Art. 9
(Protezione dei posti di lavoro)
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del
posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati
calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere
continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad
altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta
di materiali.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere
delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto
i carichi.
Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di
spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere
predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone
direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o
transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di
normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.
Art. 10
(Cinture di sicurezza)
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui
ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei
lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o
entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione
o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di
sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.
La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante
anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili
delle opere fisse o provvisionali.
La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni
tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta
del lavoratore.
La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la
caduta a non oltre m. 1,50.
Nei lavori su pali l'operaio deve essere munito di ramponi e di cinture
di sicurezza.
Art. 11
(Lavori in prossimità di linee elettriche)
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di
linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla
costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione
all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti
lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti
o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
Capo III
SCAVI E FONDAZIONI
Art. 12
(Splateamento e sbancamento)
Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti
senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di
attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione
alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del
fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di
escavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della
parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere
frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al
consolidamento del terreno.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la
presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio
del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia
munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla
base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione
all'altezza dell'escavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio
della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno
delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire
dell'escavo.
Art. 13
(Pozzi, scavi e cunicoli)
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m.
1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di
stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle
necessarie armature di sostegno.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli
scavi di almeno 30 centimetri.
Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non
presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per
evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono
essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro
rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle
sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano
fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o
indebolite dagli scavi.
Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e
precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano
lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo per i lavoratori.
Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere
disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed
all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con
apertura per il passaggio delle benna.
Art. 14
(Deposito di materiali in prossimità degli scavi)
E' vietato costituire depositi di materiali presso il
ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Art. 15
(Presenza di gas negli scavi)
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne,
cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure
contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici,
asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura
geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi,
raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e
condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze
pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici,
asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile
assicurare una efficiente aereazione ed una completa bonifica, i
lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere
muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle
collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute
all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve
mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere
in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai
gas.
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di
autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione
dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di
sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aereazione.
Quando siasi accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve
provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione;
deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere
emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi
incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme
o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente
articolo i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.
Capo IV
PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
Art. 16
(Ponteggi ed opere provvisionali)
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore
ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
Art. 17
(Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali)
Il montaggio e lo smontaggio delle opere
provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un
preposto ai lavori.
Art. 18
(Deposito di materiali sulle impalcature)
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in
genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a
quello che è consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio
occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre
necessarie per l'andamento del lavoro.
Art. 19
(Collegamenti delle impalcature)
L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i
montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con
piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di
traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi
di fibra tessile.
Art. 20
(Disposizione dei montanti)
I montanti devono essere costituiti con elementi
accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di
almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati
verso la costruzione.
Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti
singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto
per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di
appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in
senso verticale ed orizzontale.
L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo
impalcato o il piano di gronda.
La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m.
3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia
richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tal
caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un
ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno
in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti,
con disposizione di ancoraggi a rombo.
Art. 21
(Correnti)
I correnti devono essere disposti a distanze
verticali consecutive non superiori a m. 2.
Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed
essere solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura di
piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento
può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro
di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi
di fibra tessile.
Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono
essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in
corrispondenza dei montanti.
Art. 22
(Traversi)
I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere
montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.
Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo
dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 centimetri
e l'altro deve essere assicurato al corrente.
La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m.
1,20.
Art. 23
(Intavolati)
Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti,
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare
ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20
centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano
più del dieci per cento la sezione di resistenza.
Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre
su quattro traversi; le loro estremità devono essere sovrapposte, in
corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.
Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben
accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un
distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la
esecuzione di lavori in finitura.
Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
Art. 24
(Parapetti)
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le
andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono
essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto
costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui
margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di
calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa
di costa e aderente al tavolato.
Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso
verticale, maggiore di 60 centimetri.
Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla
parte interna dei montanti.
Art. 25
(Ponti a sbalzo)
Nei casi in cui particolari esigenze non permettono
l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo
purché la loro costruzione risponda a rigorosi criteri tecnici e ne
garantisca la solidità e la stabilità.
In ogni caso per il ponte a sbalzo devono essere osservate le seguenti
norme:
1) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto,
senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto
del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo
ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;
2) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;
3) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente
ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo
eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di
contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile
provvedere altrimenti;
4) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
5) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra
di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato
interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in
modo da impedire qualsiasi spostamento.
Art. 26
(Mensole metalliche)
Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di
mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati
alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da
dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi
che offrano piena garanzia di resistenza.
Art. 27
(Sottoponti)
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un
sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non
superiore a m. 2,50.
La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per
i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di
riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
Art. 28
(Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio)
Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato
cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle
casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato,
in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a
sbalzo, avente larghezza utile di almeno m. 1,20.
Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva
soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere
dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della
sponda esterna del cassero medesimo.
Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in
corrispondenza al piano sottostante.
In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere
sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un
impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di
materiali dall'alto.
Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in
graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie
di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.
Art. 29
(Andatoie e passerelle)
Le andatoie devono avere larghezza non minore di m.
0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m.
1,20, se destinate al trasporto di materiali.
La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad
opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati
listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo
carico.
Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di
normali parapetti e tavole fermapiede.
Capo V
PONTEGGI METALLICI FISSI
Art. 30
(Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego)
La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui
strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi
metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo.
Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione
all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono
essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il Consiglio
nazionale delle ricerche e la Commissione consultiva prevista dall'art.
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal
fabbricante copia conforme della autorizzazione di cui ai commi
precedenti e delle istruzioni e schemi elencati ai numeri 4, 5, 6 e 7
dell'articolo seguente.
Art. 31
(Relazione tecnica)
La relazione di cui all'articolo precedente deve
contenere:
1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro
dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti
di sicurezza adottati per i singoli materiali;
3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari
elementi;
4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
6) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di
sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per
i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola
applicazione.
Art. 32
(Progetto)
I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri
e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di
notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai
sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
1) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione
ministeriale;
2) disegno esecutivo.
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto
abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve
risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei
carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 30 e copia
del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a
richiesta degli ispettori del lavoro, nei cantieri in cui vengono usati
i ponteggi e le opere provvisionali di cui al primo comma.
Art. 33
(Disegno)
Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici
deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli ispettori del lavoro,
copia dell'attestazione di conformità di cui all'ultimo comma dell'art.
30 e copia del disegno esecutivo, dalle quali risultino:
1) l'indicazione del tipo di ponteggio usato;
2) generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al n. 7
dell'art. 31;
3) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del n. 7
dell'articolo 31, invece delle indicazioni di cui al precedente n. 2,
sono sufficienti le generalità e la firma del responsabile del cantiere.
Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate
sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha
giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
Art. 34
(Nome del fabbricante)
Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi,
giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome
o il marchio del fabbricante.
Art. 35
(Caratteristiche di resistenza)
Gli elementi metallici costituenti il ponteggio
devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'art. 30.
Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza
saldatura con superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta.
L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta da una piastra
di base metallica, a superficie piana, di area non minore di 18 volte
l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di
spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. La piastra deve
avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il
carico su di essa e tale da non produrre movimenti flettenti sul
montante.
I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso
longitudinale che trasversale; ogni controvento deve resistere a
trazione e a compressione.
I giunti metallici devono avere caratteristiche di resistenza non minori
di quelle delle aste collegate e sempre in relazione agli sforzi a cui
sono sottoposti; ad elementi non verniciati, essi devono assicurare
resistenza allo scorrimento con largo margine di sicurezza.
A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla
parte del bullone.
Le parti costituenti il giunto di collegamento devono essere riunite fra
di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale
distacco di qualcuna di esse.
Art. 36
(Montaggio e smontaggio)
Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi
metallici deve essere adibito personale pratico e fornito di attrezzi
appropriati ed in buono stato di manutenzione.
I montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non
superiore a m. 1,80 da asse ad asse.
Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere
collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno
può fare parte del parapetto.
Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga
montato conformemente al progetto e a regola d'arte.
Art. 37
(Manutenzione e revisione)
Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici
o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di
lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto
serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei
controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi
inefficienti.
I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi
esterni con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti.
Art. 38
(Norme particolari ai ponti metallici)
Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere
fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte.
E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
relative ai ponteggi in legno.
Capo VI
PONTEGGI MOVIBILI
Art. 39
(Ponti sospesi e loro caratteristiche)
Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di
sospensione ed un argano di manovra per ciascuna estremità, non devono
gravare sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori a 100
chilogrammi per metro lineare di sviluppo. Essi non devono avere
larghezza superiore a m. 1.
Detti ponti, sui quali non è consentita la contemporanea presenza di più
di due persone, devono essere usati soltanto per lavori di rifinitura,
di manutenzione, o altri lavori di limitata entità.
I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unità
(ponte singolo) e quattro argani di manovra non devono avere larghezza
maggiore di m. 1,50.
Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purché le
unità di ponte siano allo stesso livello.
Su ciascuna unità di ponti pesanti non è consentita la contemporanea
presenza di persone in numero superiore a quello indicato nelle
targhette prescritte dal successivo art. 42.
Gli argani di ogni unità di ponte devono essere dello stesso tipo e
della stessa portata.
Art. 40
(Impalcatura dei ponti sospesi)
L'unità di ponte deve essere costituita da due telai
metallici, che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui
quali viene fissato il tavolame.
I due telai devono essere montati con distanza di non più di tre metri;
i correnti devono avere un franco a sbalzo, oltre ciascun telaio, di 50
centimetri e devono essere muniti di sicuro sistema di trattenuta contro
il pericolo di sfilamento dai telai.
Il piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore non
inferiore a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate contro
eventuali spostamenti. Il legname impiegato nel ponte deve essere a
fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.
Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici di
resistenza non minore.
Il collegamento di più unità di ponti pesanti deve essere effettuato
rendendo direttamente connesse fra di loro le unità contigue, senza
inserzione di passerelle tra l'una e l'altra.
I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle
elastiche e con controdadi.
Art. 41
(Parapetti)
Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere
munito di normali parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore
del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di
ferro di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere di
legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il
corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono essere
maggiori di 30 centimetri.
Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati
solidamente alla parte interna dei ritti estremi del ponte in
corrispondenza degli argani.
I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la
costruzione.
Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato
prospiciente la costruzione e privo di parapetto una sponda di arresto
al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.
Art. 42
(Argani)
Gli argani devono essere rigidamente connessi con i
telai di sospensione. Essi devono essere a discesa autofrenante e
forniti di dispositivo di arresto.
Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere le
flange laterali di diametro tale da lasciare, a fune completamente
avvolta, un franco pari a due diametri della fune.
Il diametro del tamburo deve essere non inferiore a 12 volte il diametro
della fune.
Le parti dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche, devono avere
un grado di sicurezza non minore di otto.
Su ciascun argano deve essere fissata in posizione visibile una
targhetta metallica indicante il carico massimo utile ed il numero delle
persone ammissibili riferite all'argano stesso. La targhetta deve anche
indicare la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il numero di
matricola.
Art. 43
(Funi)
Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con
fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120
e non maggiore di 160 Kg. per mm2 e devono essere calcolate per un
coefficiente di sicurezza non minore di 10.
Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti
corrosivi esterni mediante ingrassatura.
L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a
bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo
sfilamento.
L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura
del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura o con non meno
di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere inserita apposita
redancia per ripartire la pressione sul gancio o anello di sospensione.
Art. 44
(Travi di sostegno)
Le travi di sostegno devono essere in profilati di
acciaio e calcolate, per ogni specifica installazione, con un
coefficiente di sicurezza non minore di 6.
Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali
resistenti, devono avere un prolungamento verso l'interno dell'edificio
non minore del doppio della sporgenza libera e devono essere saldamente
ancorate ad elementi di resistenza accertata, provvedendosi ad una
sufficiente distribuzione degli sforzi e ad impedire qualsiasi
spostamento. Non è ammesso l'ancoraggio con pesi.
Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno
devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere
assicurati contro lo scivolamento lungo la trave stessa verso l'esterno.
Art. 45
(Accesso ai ponti sospesi)
L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a
seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e con mezzi tali da
rendere sicuri il passaggio e la manovra.
Nel caso di ponti pesanti ad unità collegate, si può fare uso di scale a
mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte e della
scala.
Art. 46
(Stabilità dei ponti)
Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono
essere ancorati a parti stabili della costruzione.
La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete della
costruzione non deve superare 10 centimetri.
Ove per esigenze della costruzione tale distanza non possa essere
rispettata, i vuoti risultanti devono essere protetti fino alla distanza
massima prevista dal comma precedente.
I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come apparecchi
di sollevamento e su di essi non devono essere installati apparecchi del
genere.
Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai ponti
stessi deve essere situato ad altezza non inferiore a metri 1,50 dal
piano di calpestio.
Art. 47
(Manovra dei ponti)
Prima di procedere al sollevamento o all'abbassamento
del ponte, deve essere accertato che non esistano ostacoli al movimento
e che non vi siano sovraccarichi di materiali.
Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo
almeno due spire di fune.
La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri; nei
ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di una
estremità dell'unità di ponte, procedendo per le coppie di argani
successive con spostamenti che non determinano sull'impalcato pendenze
superiori al 10 per cento.
Art. 48
(Lavoratori ammessi sui ponti sospesi)
I lavoratori che operano sui ponti sospesi devono
essere edotti delle modalità delle manovre.
E' vietato adibire al lavoro sui ponti sospesi i minori di anni 18 e le
donne.
Art. 49
(Manutenzione)
La manutenzione e l'efficienza del ponte, la
lubrificazione delle funi e degli argani devono essere costantemente
curate.
Le funi non devono essere più usate quando su un tratto di fune lungo
quattro volte il passo dell'elica del filo elementare nel trefolo il
numero dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per cento dei fili
costituenti la fune.
Art. 50
(Libretto di immatricolazione)
Gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati
prima dell'impiego e sottoposti a verifiche biennali.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita
la Commissione consultiva di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, saranno stabilite le modalità
del collaudo e delle verifiche periodiche ed il modello del libretto di
immatricolazione per le relative registrazioni.
Art. 51
(Ponti su cavalletti)
I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti
di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi
al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono aver altezza
superiore a m. 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei
ponteggi esterni.
I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti
normali e diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben
livellato.
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m.
3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm. 30 x 5 e
lunghe m. 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori,
esse devono poggiare su tre cavalletti.
La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e
le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra
loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri,
devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i
montanti costituiti da scale a pioli.
Art. 52
(Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice)
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da
resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per
colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico
del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni
o altro mezzo equivalente.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei
dalle due parti.
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due
piani.
La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o
con pendolino.
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza
per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di
contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
Art. 53
(Scale aeree su carro)
Il carro della scala aerea deve essere sistemato su
base non cedevole, orizzontale, ed in modo che il piano di simmetria
della scala sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato
sul lato posteriore del carro stesso.
Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze minori di 60°
nè maggiori di 80° sull'orizzontale; la pendenza deve essere controllata
mediante dispositivo a pendolo annesso al primo tratto della scala.
I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata,
devono portare un numero progressivo nell'ordine di montaggio.
Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere applicate
robuste calzatoie doppie per ogni ruota, sagomate e collegate con
catenelle o tiranti.
Art. 54
(Manovre delle scale aeree)
Qualunque operazione di spostamento e di messa a
punto deve essere eseguita a scala scarica.
Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore ed
eventuali carichi in ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a pieno
sviluppo della scala, devono gravare sulla linea mediana della stessa.
Nei verbali di collaudo di cui agli articoli 25 e 399 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere indicato
il numero massimo di persone che possono contemporaneamente salire sulla
scala. Tale numero non deve essere in alcun caso superato.
E' vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima alla
scala, la quale non deve poggiare con la estremità superiore a strutture
fisse.
Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimità di linee
elettriche, si deve evitare ogni possibilità di contatto, abbassando
opportunamente la volata della scala.
Capo VII
TRASPORTO DEI MATERIALI
Art. 55
(Castelli per elevatori)
I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le
operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori,
devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere
costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da
più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui
corrispondenti elementi sottostanti.
I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di
ponteggio.
Art. 56
(Impalcati e parapetti dei castelli)
Gli impalcati dei castelli devono risultare
sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e
tavola fermapiede normali.
Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un
varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto
non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto
necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali
quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato
superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.
Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m. 1,20 e nel
senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in
ferro sporgenti almeno cm. 20, da servire per appoggio e riparo del
lavoratore.
Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di
spessore non inferiore a cm. 5 che devono poggiare su traversi aventi
sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo
previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
Art. 57
(Montaggio degli elevatori)
I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi
di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere
rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata
alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli
elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni
caso non minore di due.
I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani
degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con
bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere
provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti
quando gli argani sono installati a terra.
Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati,
devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte
inferiore del tamburo.
Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di
impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e
sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di
sicurezza.
La protezione di cui al 3° comma dell'articolo precedente deve essere
applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi
sulle normali impalcature.
Art. 58
(Argani - Salita e discesa dei carichi)
Gli argani a motore devono essere muniti di
dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli
interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere.
Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri
devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del
carico.
Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un
carico di sicurezza non minore di 8.
Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali
minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni
metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.
Art. 59
(Sollevamento di materiali dagli scavi)
Le incastellature per sostenere argani a mano od a
motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia
piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati
prospicienti il vuoto.
Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di
pozzi o di cavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati
solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio in travi di
legno, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse
dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.
In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità
di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie
per impedire franamenti o caduta di materiali.
Art. 60
(Trasporti con vagonetti su guide)
Il binario di corsa dei vagonetti deve essere posato
su terreno o altro piano resistente e mantenuto in buono stato per tutta
la durata dei lavori.
Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le
piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di blocco.
I binari debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero di
almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.
Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono
lasciare un uguale franco, avere il piano di posa dei binari costituito
da tavole accostate ed essere provviste di normali parapetti nonché di
tavole fermapiede.
Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco sia limitato ad
un sol lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad
opportuni intervalli lungo l'altro lato.
Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.
Art. 61
(Pendenza dei binari)
E' fatto divieto di disporre in pendenza il binario
adducente alle discariche delle materie scavate o demolite.
Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche non sia
possibile evitare la posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto deve
essere in contropendenza.
Alle estremità del binario deve essere disposto un arresto di sicuro
affidamento per la trattenuta del vagonetto.
Art. 62
(Transito e attraversamento sui piani inclinati)
E' vietato il transito lungo i tratti di binario in
pendenza quando i vagonetti sono in movimento. Tale divieto deve essere
espresso mediante avvisi posti alle due estremità del percorso in
pendenza.
Quando si rendesse necessario un attraversamento, davanti a ciascuno
sbocco e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere, con la
parte centrale mobile, di lunghezza pari almeno a tre volte la larghezza
dell'attraversamento.
Capo VIII
COSTRUZIONI EDILIZIE
Art. 63
(Strutture speciali)
Durante la costruzione o il consolidamento di
cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere
adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature
provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia
completamente assicurata.
Art. 64
(Costruzioni di archi, volte e simili)
Le armature provvisorie per la esecuzione di
manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e
di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in
muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare,
in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da
consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo
abbassamento e disarmo.
Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad
arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli
schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un
ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente,
devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli ispettori
del lavoro.
Art. 65
(Posa delle armature e delle centine)
Prima della posa delle armature e delle centine di
sostegno delle opere di cui all'articolo precedente, è fatto obbligo di
assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali
esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature
stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a
possibili degradazioni per presenza d'acqua.
Art. 66
(Resistenza delle armature)
Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il
peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi
eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a
vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla
spinta del vento e dell'acqua.
Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere
opportunamente distribuito.
Art. 67
(Disarmo delle armature)
Il disarmo delle armature provvisorie di cui al
secondo comma dell'art. 64 deve essere effettuato con cautela da operai
pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo
che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno
quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.
Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere
adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione
delle opere in conglomerato cementizio.
Art. 68
(Difesa delle aperture)
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di
lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola
fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato
e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti
di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di
persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera
mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo
necessario al passaggio.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una
profondità superiore a m. 0,50 devono essere munite di normale parapetto
e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da
impedire la caduta di persone.
Art. 69
(Scale in muratura)
Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in
costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere
tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a
strutture resistenti.
Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta
all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone
transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.
Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini,
qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere
fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere
applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non
superiore a 40 centimetri.
Art. 70
(Lavori speciali)
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su
lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi
abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei
materiali di impiego.
Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i
necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone
addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure,
sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.
Capo IX
DEMOLIZIONI
Art. 71
(Rafforzamento delle strutture)
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto
obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e
di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le
opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che,
durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Art. 72
(Ordine delle demolizioni)
I lavori di demolizione devono procedere con cautela
e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in
maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di
collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra,
al loro preventivo puntellamento.
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese
demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere
firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove
esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.
Art. 73
(Misure di sicurezza)
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi
di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
Gli obblighi di cui ai commi precedenti non sussistono quando trattasi
di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze
da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.
Art. 74
(Convogliamento del materiale di demolizione)
Il materiale di demolizione non deve essere gettato
dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi
canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore
di due metri dal livello del piano di raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco
imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non
possano cadervi accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di
demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta.
Art. 75
(Sbarramento della zona di demolizione)
Nella zona sottostante la demolizione deve essere
vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi
sbarramenti.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il
trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo
che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Art. 76
(Demolizione per rovesciamento)
Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti
speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza
sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza
strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura
opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo
da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la
sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta
e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.
Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per
facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente
puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a
distanza a mezzo di funi.
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo
per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli
sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in
seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare
danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose ai
lavoratori addettivi.
Capo X
NORME PENALI
Art. 77
(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 12, 15, 17, 24 primo comma, 27 primo comma, 29 quarto comma,
41, 49 secondo comma, 56 primo comma, 57 primo e secondo comma, 67 primo
e secondo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 4 sesto comma, 10, 11, 13, 20, primo, secondo e terzo comma, 23
primo e secondo comma, 25, 26, 28 primo comma, 35, 36, 40, 42, 43, 44,
49 primo comma, 55, 56 secondo, terzo e quarto comma, 57 terzo comma,
58, 59, 60 quarto comma, 62 secondo comma, 70, 72 primo comma, 73 primo
comma, 75;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme.
-----------
N.B.: Articolo così modificato dall'art. 26, comma 8, D.Lgs. 19 dicembre
1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.
Art. 78
(Contravvenzioni commesse dai preposti)
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
15, 36 ultimo comma, 37 primo comma, 67 primo e secondo comma, nonché
per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui
lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla
lett. a) dell'articolo seguente;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire un milione per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12
terzo e quinto comma, 17, 39 secondo e quinto comma, 46, 48, 52 terzo ed
ultimo comma, 53 primo, secondo ed ultimo comma, 54, 73 secondo e terzo
comma, nonché per non aver esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta
vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme
indicate alla lett. b) dell'articolo seguente.
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N.B.: Articolo così modificato dall'art. 26, comma 9, D.Lgs. 19 dicembre
1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.
Art. 79
(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui
all'art. 47;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 10 primo comma, 18, 38 secondo e terzo comma, 54 quarto
comma, 57 quinto comma, 60 ultimo comma, 62 primo comma, 73 terzo comma.
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N.B.: Articolo così modificato dall'art. 26, comma 10, D.Lgs. 19
dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.
Capo XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 80
(Collaudi e verifiche periodiche)
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la Commissione di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, può stabilire l'obbligo di
sottoporre a collaudo e visite periodiche ponteggi e attrezzature per
costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.
Art. 81
(Decorrenza)
Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile
1956.
A decorrere da tale data sono abrogate le disposizioni del regolamento
approvato con regio decreto 27 maggio 1900, n. 205, che concernono i
lavori di costruzione disciplinati dal presente decreto. |