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Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca on. Guido Possa, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 400 del 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 10 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Decreta: Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca on. Guido Possa è attribuito il titolo di Vice Ministro. Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione. Dato a Roma, addì 19 ottobre 2001 CIAMPI Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001 Decreto Ministeriale 4 ottobre 2001 Delega di particolari funzioni al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca on. Guido Possa, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 400 del 1988
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITà E DELLA RICERCA Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e il relativo regolamento approvato con il
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche
ed integrazioni; Decreta: Art. 1. 1. All'on. Guido Possa, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aree e progetti indicati al successivo art. 2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario opera in costante raccordo con il Ministro stesso. 2. Nelle materie ad esso delegate, l'on. Guido Possa firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro. 3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti. Art. 2. 1. All'onorevole Guido Possa, è conferita la delega a trattare gli affari di competenza degli enti di ricerca, nonché degli interventi per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica e per l'attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ivi compresi i progetti concernenti la ricerca universitaria e i progetti di diffusione della cultura scientifica. 2. E' altresì delegata all'on. Guido Possa la partecipazione alle sedute del CIPE, ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza. Art. 3. 1. Per le materie di competenza, il Sottosegretario on. Guido Possa, sulla base delle indicazioni del Ministro, è delegato a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente. 2. Al Sottosegretario potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro. Art. 4. 1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
Art. 5. 1. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica del Sottosegretario su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve previamente essere concordata con il Ministro. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge. |
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