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Decreto Presidente Repubblica 19
novembre 2003 Determinazione del contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2004-2005 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato; Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le proprie finalita' istituzionali, ha esigenze del tutto specifiche e peculiari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1999, previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, relativo alla individuazione di criteri, modalita' e termini differenziati delle assunzioni, in particolare per il settore della scuola; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 2000 e 4 agosto 2001 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 e n. 245 del 20 ottobre 2001 che hanno autorizzato, rispettivamente, per l'anno scolastico 2000-2001 un contingente non superiore a 40.000 unita', e per l'anno scolastico 2001-2002 un contingente non superiore a 35.000 unita' di personale della scuola con contratto a tempo indeterminato; Visto l'atto di programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato adottato dal Ministro della pubblica istruzione in data 16 novembre 2000, con nota D7/3374, concernente il personale della scuola per gli anni scolastici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003; Ravvisata l'opportunita' di dare corso al completamento dell'attuazione della suindicata programmazione come previsto dai citati decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 2000 e 4 agosto 2001; Viste le note del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (protocollo n. 1481 del 29 maggio 2003, protocollo n. 1763 del 26 giugno 2003, protocollo n. 2081 del 1° agosto 2003, protocollo n. 2281 del 4 settembre 2003) relative alle assunzioni di personale del settore della scuola e riferita al completamento del predetto piano programmatico di assunzioni; Considerato che dette richieste ammontano complessivamente a 21.000 unita' di personale docente, educativo ed ATA del settore della scuola; Ritenuto di poter autorizzare un numero di assunzioni nell'anno scolastico 2004-2005 idoneo a sopperire al fabbisogno effettivo di personale del settore scuola, tenuto conto delle previsioni relative al turn-over nel medesimo settore, stimato in entita' superiore a quella previsto nel citato atto di programmazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini della stipulazione dei contratti a tempo indeterminato e' assegnato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a decorrere dal 1° settembre 2004, sia agli effetti giuridici che economici, un contingente di personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2004-2005 non superiore a 15.000 unita'. 2. Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel rispetto dei fabbisogni prioritari. 3. Per le assunzioni del personale ATA non puo' essere comunque superato il limite complessivo del relativo turn-over. 4. Con successivo atto di programmazione si procedera' ad una quantificazione del fabbisogno di personale della scuola da autorizzare ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato in relazione agli effetti concreti della riforma dell'istruzione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, ed alle cessazioni dal servizio correlate alle modifiche normative che potranno intervenire in materia di quiescenza e previdenza. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte
dei conti il 23 dicembre 2003 |
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