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Decreto Presidente Repubblica 21
ottobre 2002 Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato; Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del citato art. 39; Vista la nota n. 593 del 7 febbraio 2002 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rappresenta, tra l'altro, la necessità di avviare, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, procedure di reclutamento concernenti i dirigenti scolastici, al fine di sopperire al fabbisogno di personale dirigenziale della scuola relativo al triennio 2002-2004 che ammonta a complessive 3.500 unità, a fronte di un turn-over previsto per l'anno 2004 di 1.400 unità; Vista la richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nota n. 159 in data 27 settembre 2002) di autorizzazione all'avvio di procedure di reclutamento, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riservata ai presidi incaricati, per complessivi 1.500 dirigenti scolastici, al fine di soddisfare le immediate esigenze di detto personale dirigenziale corrispondenti al 50 per cento dei posti individuati dal medesimo Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in relazione a quanto disciplinato dal citato art. 29, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare, l'articolo 19, comma 1, il quale esclude dal divieto per le amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, il comparto della scuola Tenuto conto delle ragioni di necessità ed urgenza rappresentate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Ritenuto, pertanto, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, debba essere autorizzato a bandire la citata procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di soddisfare le immediate esigenze di personale scolastico con qualifica dirigenziale, corrispondenti al 50 per cento dei posti individuati e disponibili, in relazione a quanto disciplinato dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato, ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad avviare una procedura di reclutamento per dirigenti scolastici, riservata ai presidi incaricati di cui al citato art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per complessive millecinquecento unità. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 21 ottobre 2002
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 13 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 376 |
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