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Decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 2004, n. 272 Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 28, come modificato dall'articolo 3, comma 5, della legge 15 luglio 2002, n. 145, e dall'articolo 34, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la parte relativa al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Capo I Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 2. Programmazione 1. I posti di dirigente da coprire con l'attivazione delle due distinte procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono determinati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione del fabbisogno di personale. 2. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, ed ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero di posti che si renderanno vacanti entro l'anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale. Capo II Art. 3. Concorso pubblico per esami 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale del settanta per cento dei posti disponibili calcolati, in relazione alla dotazione organica, al 31 dicembre di ogni anno. 2. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso è pari al trenta per cento dei posti messi a concorso. Art. 4. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell'Organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso, ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente. 2. Il Presidente della commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. 3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonchè tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C. 5. La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica. 6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne. 8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalità di nomina indicate nel presente articolo. Art. 5. Modalità di svolgimento delle selezioni 1. Il concorso pubblico per esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto. 2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra prova, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso. 3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonchè l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua straniera ad un livello avanzato, è prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando. Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonchè la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 4. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 5. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. Art. 6. Ciclo di attività formative 1. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. Il ciclo formativo ha una durata massima di dodici mesi e si svolge secondo il programma predisposto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Tale ciclo può comprendere anche un periodo di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private e può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero con primarie istituzioni formative pubbliche o private. La frequenza al ciclo formativo è obbligatoria ed a tempo pieno. 3. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e modalità di valutazione sia delle attività didattiche sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di professionalità acquisito al termine del ciclo. Per ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione continua e della verifica finale. La scheda è inserita nel fascicolo personale del dirigente e valutata dall'Amministrazione ai fini del conferimento del primo incarico dirigenziale. Capo III Art. 7. Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, nella percentuale del trenta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna amministrazione al 31 dicembre di ogni anno. 2. L'ammissione al corso-concorso avviene mediante concorso pubblico per esami. Art. 8 Bando di concorso per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con provvedimento direttoriale, bandisce un concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti. Il bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei posti destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame. Art. 9. Prove d'esame 1. Gli esami per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed in una prova orale. 2. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Art. 10. Graduatoria 1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del 30 per cento. 2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 11. Commissione esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami intermedio e finale sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono composte ai sensi dell'articolo 4. Art. 12. Svolgimento dei corsi 1. Il corso-concorso è tenuto presso le sedi stabilite dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ed ha una durata complessiva di dodici mesi seguito, previo superamento dell'esame intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private. 2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i criteri della valutazione continua e di svolgimento delle prove dell'esame intermedio e dell'esame finale. Art. 13. Valutazione continua ed esame-concorso intermedio 1. Durante il corso gli allievi sono soggetti a valutazione continua, secondo i criteri fissati dalla Scuola. La media delle valutazioni sulle singole discipline, non inferiore a settanta centesimi, dà accesso all'esameconcorso intermedio. 2. L'esame-concorso intermedio consiste in una prova scritta, composta da tre elaborati in forma sintetica sulle discipline oggetto del corso, da svolgersi secondo le regole dei concorsi pubblici e comunque assicurando la non identificabilità del candidato, e da una prova orale sui temi concernenti le discipline oggetto del corso. 3. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. La graduatoria di merito dell'esame concorso intermedio è predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati, costituito dalla somma dei voti della prova scritta e della prova orale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Art. 14. Semestre di applicazione ed esame-concorso finale 1. Al periodo di applicazione della durata di sei mesi di cui all'articolo 12, comma 1, sono ammessi i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite del numero dei posti dirigenziali messi a concorso. Al termine del semestre i candidati sono sottoposti a un esame finale, che consiste nella discussione di un rapporto scritto individuale, a carattere interdisciplinare applicativo o operativo, sulle tematiche affrontate durante il periodo di applicazione pratica. 2. La valutazione dell'esame finale è espressa in centesimi. Art. 15. Graduatoria finale 1. La graduatoria finale è predisposta dalla Commissione esaminatrice in base alla somma del punteggio conseguito nell'esame intermedio e di quello conseguito nell'esame finale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria finale è approvata con decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. La graduatoria dei vincitori, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è pubblicata nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 16. Trattamento economico 1. Agli allievi del corso, non dipendenti di amministrazioni pubbliche, la Scuola superiore della pubblica amministrazione assegna una borsa di studio nella misura del settanta per cento dello stipendio tabellare previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni statali, da corrispondersi con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi ed in relazione alla frequenza del corso. 2. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio la Scuola superiore della pubblica amministrazione effettua le ritenute erariali previste per legge. 3. Il dipendente pubblico ammesso a frequentare il corso è collocato a disposizione della Scuola superiore della pubblica amministrazione per la durata del corso e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge. 4. Ai predetti dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, durante lo svolgimento del corso-concorso, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione, nonchè, a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la differenza tra il trattamento in godimento e quello stabilito per gli allievi del corso di cui al comma 1. L'importo così corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dirigente all'amministrazione che lo ha anticipato. Art. 17. Riammissione al corso successivo 1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi di leva, oppure per maternità o per gravi motivi previsti dall'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo. Art. 18. Norme di comportamento 1. Gli ammessi a frequentare il corso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. 2. Con provvedimento della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono stabilite le norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante il corso e le conseguenti sanzioni che ne derivano in caso di inosservanza, nonchè il numero massimo di assenze consentite durante il corso. Capo IV Art. 19. Prove preselettive 1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti ovvero delle borse di studio messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il bando di concorso stabilisce i criteri di superamento della prova preselettiva. L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La prova preselettiva può essere gestita con l'ausilio di società specializzate. Art. 20. Resti di frazione 1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti da mettere a concorso fra i due sistemi di accesso, gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso che presenta la frazione più vicina all'unità, salvo il recupero nell'anno successivo a favore dell'altra procedura concorsuale. Analogo criterio deve trovare applicazione nei concorsi pubblici per esami, nella determinazione della riserva dei posti a favore del personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso. 2. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo dei posti messi a concorso. Art. 21. Accesso alla dirigenza tecnica 1. L'accesso alla qualifica dirigenziale relativa a specifiche professionalità tecniche avviene esclusivamente mediante concorso pubblico per esami indetto dalle singole amministrazioni ai sensi della disciplina di cui al Capo II. Art. 22. Prima applicazione 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali del settanta e del trenta per cento di cui agli articoli 3 e 7 vanno riferite alle disponibilità dei posti in organico di ciascuna amministrazione dei dirigenti di seconda fascia. 2. Nel primo concorso pubblico per esami, bandito dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva nell'amministrazione che indice il concorso. Art. 23. Norma di rinvio e abrogazioni 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, per le parti non incompatibili. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, salva l'applicazione al ciclo di attività formative per i dirigenti vincitori del concorso pubblico per esami per centotrentaquattro posti di dirigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 315 |
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