Decreto Presidente della Repubblica 8
settembre 2000, n. 324
(in GU 8 novembre 2000, n. 261)
Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l'articolo 28 come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e l'articolo 36-ter inserito dal medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'articolo 28, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e definisce i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi per esami, attraverso i quali è consentito l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, di cui al medesimo articolo 28.
Art. 2.
Programmazione
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente da coprire con l'attivazione delle due distinte procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono determinati in sede di programmazione del fabbisogno di personale.
Art. 3.
Concorsi per esami
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica bandisce, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e relativamente agli enti pubblici
non economici, i concorsi di cui alla lettera b) del medesimo comma.
2. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi
di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, applicando le disposizioni del presente regolamento.
Art. 4.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, salvo nel caso di concorsi
indetti da enti pubblici non economici, i quali vi provvedono direttamente, e
sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.
2. Per i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il presidente è scelto fra i dirigenti di
amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di
direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i magistrati del Consiglio
di Stato o avvocati dello Stato, nonché tra i professori di prima fascia di
università statali o equiparate, anche collocati a riposo.
3. Gli altri due o più componenti sono scelti fra dirigenti dello Stato e di
enti pubblici non economici, professori di ruolo di università statali o
equiparate, anche straniere, nonché esperti nelle materie di esame oggetto dei
concorsi.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area
professionale C.
5. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più componenti esperti
nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti
di informatica.
6. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o
più supplenti per ciascun componente.
Art. 5.
Modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 28, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
1. Il concorso per esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui
all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, consiste in due prove scritte ed in una prova orale, su materie
individuate sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, nonché
le amministrazioni interessate, e specificate nel bando di concorso:
a) le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato
sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. La prima
prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito
giuridico-economico e/o storico-sociale e/o tecnico-scientifico a carattere
generale, in relazione alle professionalità richieste, con riflessi su materie
attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed è mirata ad accertare
l'attitudine all'analisi di fatti e di avvenimenti, nonché alla riflessione
critica. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in
ambito giuridico-amministrativo e/o gestio-nale-organizzativo, ed è mirata a
verificare l'attitudine all'analisi e la soluzione di problemi inerenti le
funzioni dirigenziali da svolgere. Il bando di concorso stabilisce la votazione
minima prevista per ciascuna delle due prove scritte ai fini dell'ammissione dei
candidati alla prova orale. Il bando di concorso può altresì prevedere un
numero massimo di candidati da ammettere alla prova orale;
b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle
materie indicate nel bando di concorso, e mira ad accertare la preparazione e la
professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando
l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni
dirigenziali. Nell'ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza
della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando,
attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una
conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa
padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato. In occasione
della prova orale è accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una
verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle
potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del
giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione
del voto relativo alla prova orale;
c) il punteggio complessivo dei candidati idonei è attribuito in centesimi e
determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto
riportato nella prova orale.
Art. 6.
Modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 28, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
1. Il concorso per esami al quale possono partecipare i soggetti di cui
all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, consiste in due prove scritte e in una prova orale, su materie
individuate sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione e
specificate nel bando di concorso:
a) le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato
sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. La prima
prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche
specificate nel bando di concorso, di ambito giuridico-economico e/o
storico-sociale e/o tecnico-scientifico a carattere generale, in relazione alle
professionalità richieste, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento
delle funzioni dirigenziali ed è mirata ad accertare l'attitudine all'analisi
di fatti e di avvenimenti, nonché alla riflessione critica. La seconda prova
scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo
e/o gestionale-organizzativo, ed è mirata a verificare l'attitudine all'analisi
e alla soluzione di problemi inerenti le funzioni dirigenziali. Il bando di
concorso stabilisce la votazione minima prevista per ciascuna delle due prove
scritte ai fini dell'ammissione dei candidati alla prova orale. Il bando di
concorso può altresì prevedere un numero massimo di candidati da ammettere
alla prova orale;
b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle
materie indicate nel bando di concorso e mira a verificare la preparazione nonché
l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della
prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta
dai candidati tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la
traduzione di testi, nonché mediante una conversazione in modo tale da
riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti
linguistici, ad un livello avanzato. In occasione della prova orale è accertata
la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la
conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse
all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si
tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova
orale;
c) il punteggio complessivo dei candidati idonei è attribuito in centesimi e
determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto
riportato nella prova orale.
2. Le modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari previsti come
requisiti per l'accesso alla procedura selettiva di cui al presente articolo,
sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
Art. 7.
Prove preselettive
1. In entrambe le procedure concorsuali di cui agli articoli 5 e 6, nel caso
in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a 5 volte il numero dei
posti messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per
determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il test
preselettivo è articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti
l'accertamento della conoscenza delle materie previste dal bando di concorso,
ivi compresa la lingua straniera prescelta dal candidato, nonché del possesso
delle capacità attitudinali, con particolare riferimento alle capacità di
analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla
soluzione dei problemi. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non
concorre alla formazione del voto finale di merito. Sulla base dei risultati di
tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di
candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica, può affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati
istituti pubblici e privati. Le prove preselettive possono essere gestite con
l'ausilio di società specializzate.
Art. 8.
Termine delle procedure concorsuali
1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 5 devono essere ultimate entro sei mesi dalla prima prova scritta e quelle di cui all'art. 6 del medesimo decreto entro nove mesi dalla prima prova scritta.
Art. 9.
Ciclo di attività formative
1. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori
dei concorsi sono tenuti a frequentare cicli di attività formative organizzati
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. I cicli comprendono un
periodo di attività didattica e un periodo di applicazione pratica.
2. I cicli formativi si svolgono secondo il programma predisposto per ciascuno
di essi dalla Scuola in relazione alle due distinte procedure concorsuali
previste dagli articoli 5 e 6 e tenendo conto, anche ai fini della durata
complessiva e della loro articolazione, delle specifiche metodologie formative
di volta in volta previste in relazione ai fabbisogni professionali da
soddisfare, e di eventuali periodi di integrazione tra i diversi cicli
formativi.
3. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5, il ciclo formativo ha una
durata massima non superiore a 12 mesi e si deve articolare in un periodo di
attività didattica non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata e in
un periodo di applicazione non inferiore al trenta per cento dell'intera
durata.
4. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 6 il ciclo formativo ha una
durata massima non superiore a 18 mesi e si deve articolare in un periodo di
attività didattica non inferiore al trenta per cento dell'intera durata e in un
periodo di applicazione non inferiore al sessanta per cento dell'intera
durata.
5. I periodi dedicati alla didattica e all'applicazione sono distribuiti
nell'arco temporale del ciclo formativo secondo il programma stabilito dalla
Scuola.
6. I periodi di applicazione possono svolgersi presso amministrazioni italiane o
straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private, secondo
modalità che assicurino l'acquisizione di un ampio spettro di esperienze
professionali.
7. L'attività didattica è di regola organizzata in modo da assicurare che
parte di essa si svolga in collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. Per i
vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5 tali forme di collaborazione devono
comunque riguardare almeno un terzo delle attività didattiche previste dal
ciclo formativo.
8. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e
modalità di valutazione sia delle attività didattiche sia di quelle svolte
nell'ambito dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di
professionalità acquisito al termine del ciclo. Per ciascun partecipante la
Scuola annota su un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione
continua e della verifica finale.
Art. 10.
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, per le parti non incompatibili. Le graduatorie finali dei concorsi banditi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e rese consultabili via Internet. Gli enti pubblici non economici provvedono, per i concorsi banditi direttamente ai sensi dell'art. 3, mediante pubblicazione sui propri bollettini ufficiali.
Art. 11.
Norme transitorie
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387, la Scuola superiore della pubblica amministrazione modifica il
bando di concorso del 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - n. 41 del 29 maggio 1998 adeguandolo alle disposizioni
contenute nel presente regolamento relative alle prove concorsuali e alla
predisposizione dei cicli formativi previsti per i concorsi di cui all'articolo
6. I requisiti di ammissione rimangono regolati dalle disposizioni vigenti al
momento del bando del 6 aprile 1998.
2. La quota di posti di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29
ottobre 1998, n. 387, per i quali sono ammessi a partecipare candidati anche se
non in possesso del previsto titolo post-universitario, è determinata nella
misura del settanta per cento dei posti messi a concorso con il primo bando e
del cinquanta per cento dei posti messi a concorso con il secondo bando.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 11
NOTE:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 10 del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), è il
seguente:
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla
qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente
a seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono determinati i posti di dirigente da
coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente
partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in
possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma
di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni
dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere a) e b) del
comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
b) le modalità di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del
primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato
dal regolamento di cui all'art. 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche
l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei
concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, il regolamento può prevedere che
il ciclo formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si
svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri,
ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo
incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai
contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i
concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche
dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia,
delle Forze armate e dei Vigili del fuoco".
- Il testo dell'art. 36-ter del decreto legislativo n. 29/1993 è il
seguente:
"Art. 36-ter (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue
straniere nei concorsi pubblici).
- 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, prevedono l'accertamento
della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'art. 28 definisce il livello di
conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i livelli di
conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando,
e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento
stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, reca:
"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni, prevede: "Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concerne:
"Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta
del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché
delle modalità di elezione del componente del Comitato dei garanti".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 28, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n.
29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del
part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente
con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto
salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee,
secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro
il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del
personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore
all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997.
Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al
numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è
assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere
realizzata una riduzione di personale inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di
riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di
cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30
settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione
del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto
dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente,
separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono
al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle
amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa,
garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a
decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per
la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da
soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione
di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun
anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle
assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi
di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le
assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere risposte
esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni
previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3
si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove
assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare a decorrere allo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri,
modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a
quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e
delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei
compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma
organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate,
le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una
relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualficazione, adottate
o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai
programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e
qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte
all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con
cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a
riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o
all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi
sottoscritti, corredati da una apposita relazione tenico-finanziaria riguardante
gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale,
certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove
operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità
economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale
termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del
contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le
parti riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede
comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di
cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione
finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8
all'assunzione di 2.400 unità di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si
provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al
servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate
all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto
Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per
disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia
di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni
regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai
territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale
in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma
delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella
circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando,
per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il
profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da
mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a
riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di
quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura
generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico
e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna
delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11,
commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa
legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al
comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno
dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree
funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare
in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree
predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito
periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del
comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti
sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e
modalità di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede
alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche
funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4,
provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito
dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti e graduatorie dei concorsi pubblici
per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente ai
31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998 .
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro
approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali
presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali
e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è
autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600
unità di personale che in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica
funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su
base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile,
informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale.
I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in
corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità
complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta
rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e
specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per
le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e
11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità
di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui
all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni
superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio
dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce,
entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da
assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque
essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le
amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono
essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo
parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non
comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo
parziale.
18-bis. è consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale
non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità
di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano
i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla
riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per
attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i
propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il
personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità
si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e
20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove
assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle
assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai
processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le
università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente
articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità
di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui
ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di
risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del
predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a
ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al
comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre
amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di
personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di
cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al
presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico
accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e
dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31
dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . Al comma
18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art.
6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31
dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 .
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del
1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di
cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.
237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di
polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione
alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri,
nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni
di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso
che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici
con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane,
la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori
collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché
ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione
lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario
adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere
emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente
intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso
l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge,
sono esaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25,
tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente
disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il Corpo della Guardia di finanza agisce avvalendosi dei
poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile
il segreto d'ufficio".
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n.
29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n.
29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n.
29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 10:
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387, è il seguente:
"2. I corsi concorsi per i quali siano in atto le prove di esame proseguono
secondo la normativa vigente al momento del bando. Al concorso da svolgersi
presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, già indetto dalla
stessa Scuola in data 6 aprile 1998 con bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 41 del 29 maggio 1998, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, ad eccezione dei requisiti di
ammissione che rimangono regolati dalle disposizioni vigenti al momento del
bando".
- Il testo dell'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387, è il seguente:
"3. Per i primi due bandi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui
al comma 2, lettera b), dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, con il regolamento
governativo di cui al comma 3 del medesimo articolo è determinata la quota di
posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto
titolo di specializzazione".