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Decreto Presidente Repubblica 25
settembre 1989, n. 348 Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068; Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567; Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi in data 9 dicembre 1988; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Nell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567, di seguito denominato decreto, i minimi di L. 5.000.000 e di L. 200.000 sono, rispettivamente, elevati a L. 11.000.000 e a L. 1.100.000. Art. 2 1. Al primo comma dell'art. 17 del decreto sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oltre la rivalutazione monetaria prevista dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.". Art. 3 1. Le indennità di cui all'art. 19 del decreto sono aumentate del 55 per cento. Gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto sono fissati in L. 13.000. Art. 4 1. Gli scaglioni di cui all'art. 30 del decreto sono aumentati del 65 per cento. Art. 5 1. Gli onorari di cui agli articoli 26 e 51, punti I, II e III, del decreto sono aumentati del 60 per cento. Art. 6 1. Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 del decreto sono aumentati del 60 per cento. Art. 7 1. Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille. Art. 8 1. Gli scaglioni e gli emolumenti di cui all'art. 34 del decreto sono aumentati del 65 per cento con arrotondamento alle centomila lire, per difetto se la frazione non e' superiore alle lire cinquantamila e per eccesso se e' superiore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 settembre 1989
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