Decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352
(in GU 29 luglio 1992, n. 177)
Regolamento per la disciplina della modalità di esercizio e dei casi
di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in
attuazione dell’articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 24, comma 2, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
dell'11 maggio 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e dei
casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in conformità all'art. 24, comma 2, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.
2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di
accesso sono adottate dalle amministrazioni interessate, ai sensi
dell'art. 22, comma 3, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.
Articolo 2. Ambito di applicazione.
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei
confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari di
pubblici servizi da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del
procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti
dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo
stabilmente.
3. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il
deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante
strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia
consentito l'accesso, secondo le modalità stabilite dalle singole
amministrazioni ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge 7 Agosto
1990, n. 241.
Articolo 3. Accesso informale.
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante
richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o
periferico, competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a
detenerlo stabilmente.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della
richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione,
specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto
della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei
propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta
mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie,
esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità
idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è
presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del
procedimento amministrativo.
Articolo 4. Procedimento di accesso formale.
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in
via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il
richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre
presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare
ricevuta.
3. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella
nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa
immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è
data comunicazione all'interessato.
4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni
contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 3.
5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta
giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241,
decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o
dalla recezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3.
6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro
dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente
con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad
accertare la recezione. Il termine del procedimento ricomincia a
decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
7. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su
designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa
competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti
infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il
dirigente, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione
dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.
Articolo 5. Accoglimento della richiesta e modalità di accesso.
1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure
organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della Legge 7 Agosto 1990, n.
241, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono.
2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene
l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi,
nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici
giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta
anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati
e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di
legge o regolamento.
4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di
accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove
necessaria, di personale addetto.
5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare
i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni
su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da
lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui
vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in
calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere
in tutto o in parte i documenti presi in visione.
7. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento
degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 Agosto 1990, n.
241, secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su
richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.
Articolo 6. Contenuto minimo delle misure organizzative delle singole
amministrazioni.
1. Le misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della Legge 7
Agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare:
a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso,
preferibilmente mediante l'uso di prestampati;
b) le categorie di documenti da pubblicare in luoghi accessibili a tutti
e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di
ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di indici e
la indicazione dei luoghi di consultazione;
c) la tariffa da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di
cui sia stata fatta richiesta;
d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici che
vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita accidentale,
nonché dalla divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei
dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti,
ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove
esistente.
2. Le singole amministrazioni valutano altresì l'opportunità di
istituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e comunque
individuano un ufficio che fornisca tutte le informazioni sulle modalità
di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.
Articolo 7. Non accoglimento della richiesta.
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto
in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento
di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla
individuazione delle categorie di cui all'art. 24, comma 4, della Legge
7 Agosto 1990, n. 241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta
non può essere accolta così come proposta.
2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare
una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della
Legge 7 Agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di
riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
Articolo 8. Disciplina dei casi di esclusione.
1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti
di cui all'art. 24, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, con
l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando
essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi
indicati nell'art. 24 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241. I documenti
contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati
segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine,
le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche
l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti
all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove
sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990,
n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di
omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti
amministrativi possono essere sottratti all'accesso:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare
una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa
nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla
continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle
relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle
fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone
coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione
delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di
persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni,
con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve
comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare
o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
Articolo 9. Richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e
diffusi.
1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al
presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle
amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici
o diffusi.
Articolo 10. Commissione per l'accesso.
1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena
conoscibilità dell'azione amministrativa, la commissione per l'accesso,
al fine di coordinare l'attività organizzativa delle amministrazioni in
materia di accesso e di garantire l'uniforme applicazione dei principi,
esprime parere sui regolamenti che le singole amministrazioni adottano
ai sensi dell'art. 24, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241,
nonché, ove ne sia richiesta, sugli atti comunque attinenti
all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso.
2. Il Governo può sentire il parere della commissione per l'accesso ai
fini dell'emanazione dei regolamenti governativi di cui all'art. 24,
comma 3, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, delle loro modificazioni e
della introduzione di normative speciali comunque attinenti al diritto
di accesso.
3. È istituito presso la commissione per l'accesso l'archivio dei
regolamenti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti
dall'art. 24 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241. A tal fine, i
regolamenti adottati sono trasmessi alla commissione per l'accesso dai
soggetti di cui all'art. 23 della citata legge n. 241 del 1990, nonché,
per il tramite dei commissari di Governo e dei prefetti, dalle
amministrazioni regionali e locali.
Articolo 11. Archivio delle istanze di accesso.
1. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto
di accesso, ciascuna amministrazione istituisce, presso i propri uffici,
archivi automatizzati delle richieste di accesso.
2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e
cronologici della richiesta di accesso e sono costantemente aggiornati
con le informazioni attinenti al relativo corso.
3. I dati contenuti nei singoli archivi periferici confluiscono in un
archivio centralizzato costituito presso ciascuna amministrazione,
collegato telematicamente con i suoi uffici centrali e periferici per
l'accesso diretto ai dati.
4. A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffici centrali e
periferici contenenti le informazioni relative ai singoli procedimenti
amministrativi, nonché un archivio centralizzato contenente i dati
legislativi e normativi relativi ai procedimenti di competenza.
5. Con appositi accordi le amministrazioni definiscono i termini e le
modalità tecniche per lo scambio, con sistemi automatizzati, delle
informazioni contenute nei rispettivi archivi.
6. Gli archivi devono essere compatibili con quello generale costituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, a questo fine, il
Presidente del Consiglio dei Ministri adotta un apposito atto di
indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, su conforme
parere della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni
e le province autonome.
7. In attesa che le amministrazioni interessate provvedano a realizzare
gli archivi automatizzati, sono costituiti appositi archivi cartacei
contenenti le stesse informazioni.
Articolo 12. Archivio centralizzato delle amministrazioni pubbliche.
1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio generale costituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni forniscono
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati e le notizie ritenuti
necessari e individuati in appositi questionari dalla commissione per
l'accesso, alla quale vengono periodicamente comunicate le risultanze
delle elaborazioni effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. L'archivio viene organizzato e gestito sulla base di apposite
direttive della commissione per l'accesso, che si avvale all'uopo del
proprio ufficio di segreteria.
Articolo 13. Disciplina transitoria.
1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti ministeriali concernenti le
categorie di documenti da sottrarre all'accesso, e in ogni caso non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
il diniego di accesso può essere opposto con provvedimento motivato dal
Ministro, per le amministrazioni dello Stato, e dall'organo che ha la
legale rappresentanza dell'ente, negli altri casi, in relazione alle
esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all'art. 24, comma 2,
della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e con riferimento ai criteri
delineati all'art. 8 (1) .
2. Decorso il termine del 30 giugno 1994, l'accesso non può essere
negato se non nei casi previsti dalla legge (2) .
Note Nota 1
Il termine previsto dal presente comma è stato differito di sei mesi
dall'art. 1, D.L. 14 settembre 1993, n. 358, riportato al n. LIV e
successivamente al 30 giugno 1994 dall'art. 1, D.L. 16 maggio 1994,
n. 295 (Gazz. Uff. 18 maggio 1994, n. 114), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 1994, n. 445 (Gazz.
Uff. 16 luglio 1994, n. 165). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha,
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1994, n. 35,
e 17 marzo 1994, n. 181, non convertiti in legge.
Nota 2
Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 16 maggio 1994, n. 295 (Gazz.
Uff. 18 maggio 1994, n. 114), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 1994, n. 445 (Gazz.
Uff. 16 luglio 1994, n. 165).
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