Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369
Regolamento recante norme per lorganizzazione dellOsservatorio nazionale per linfanzia e ladolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per linfanzia e ladolescenza, a norma dellarticolo 4, comma 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451
Il Presidente della Repubblica
Visto larticolo 87 della Costituzione
Vista la legge 23 dicembre 1997, n.451, concernente istituzione della commissione
parlamentare per linfanzia e dellOsservatorio nazionale per linfanzia,
ed in particolare larticolo 4, comma 1;
Visto larticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 28 agosto 1997, n.285, recante disposizioni per la promozione di diritti ed
opportunità per linfanzia e ladolescenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1998, che
ha istituito la commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale
dei minori;
Sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nelladunanza del 18 maggio 1998;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 giugno e
del 6 agosto 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
solidarietà sociale;
Emana
Il seguente regolamento
Articolo 1
Osservatorio nazionale per linfanzia e ladolescenza
1. LOsservatorio nazionale per linfanzia e ladolescenza, istituito
dallarticolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n.451, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, presieduto dal Ministro per
la solidarietà sociale, è composto da:
a. due rappresentanti per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
Dipartimento per gli affari sociali;
Ministero della pubblica istruzione;
Ministero della sanità;
b. un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
Dipartimento per le pari opportunità;
Ministero degli affari esteri;
Ministero dellinterno;
Ministero di grazie e giustizia;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Ministero dei lavori pubblici;
Ministero dellambiente;
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Ministero per le politiche agricole;
un rappresentante dellistituto degli Innocenti di Firenze;
un rappresentante dellistituto nazionale di statistica (ISTAT);
sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
quattro rappresentanti indicati dallAssociazione comuni dItalia;
un rappresentante dellUnione province italiane;
un rappresentante dellUnione nazionale delle comunità montante;
un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;
un rappresentante della Società italiana di pediatria;
un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;
un rappresentante dellAssociazione giudici per i minorenni;
un rappresentante del Sindacato unitario nazionale degli assistenti sociali (SUNAS);
un rappresentante dellOrdine nazionale degli assistenti sociali;
un rappresentante dellOrdine nazionale degli psicologi;
un rappresentante dellAssociazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i
minori;
un rappresentante dellOrdine nazionale dei giornalisti;
un rappresentante dellAssociazione nazionale dei pedagogisti;
un rappresentante dellAssociazione nazionale degli educatori professionali;
rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel
setore dellinfanzia e delladolescenza, individuati con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale, fino ad un massimo di otto;
esperti individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, fino ad un
massimo di otto;
il responsabile del Centro nazionale di documentazione ed analisi ed il coordinatore delle
attività scientifiche di cui allarticolo 3.
Il Dipartimento per gli affari sociali assicura la segreteria dellOsservatorio.
Ai componenti dellosservatorio spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno. Per i componenti estrani alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è
equiparato a quello dei dirigenti generali dello Stato, livello C. I relativi oneri sono a
carico dellunità previsionale di base "12.1.1.0 Funzionamento" dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Capitolo 2940.
Articolo 2
Compiti e funzioni dellOsservatorio
1. LOsservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale dazione per
linfanzia e ladolescenza, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla
sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dellinfanzia, adottata a New York il 30
settembre 1990, articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale
strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991,
n.176.
2. Ai fini della elaborazione del piano nazionale dazione le amministrazioni
centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano, ai sensi
dellarticolo 2, comma 2, della citata legge n.451 del 1997, con lOsservatorio
affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare limpegno finanziaria per
perseguire le priorità e le funzioni previste dal medesimo piano nazionale.
3. Al fine di rafforzare, ai sensi dellarticolo 2, comma 2, della citata legge n.451
del 1997, la cooperazione per lo sviluppo dellinfanzia nel mondo, il Ministero degli
affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di
interventi che diviene parte integrante del piano nazionale dazione, indicando anche
le risorse finanziarie destinate allo scopo.
4. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la commissione parlamentare per
linfanzia ai sensi dellarticolo 2, comma2, della citata legge n.451 del 1997,
propone ladozione del piano nazionale dazione al Consiglio dei Ministri.
5. In attuazione dellarticolo 2, commi 5 e 6, e dellarticolo 3, comma 2,
lettera d), della legge n.451 del 1997, lOsservatorio predispone, avvalendosi del
Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione
dellinfanzia e delladolescenza in Italia, nonché lo schema del rapporto
previsto dallarticolo 44 della citata Convenzione di New York.
Articolo 3
Centro di documentazione e di analisi per linfanzia e ladolescenza
1. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per linfanzia e
ladolescenza, si seguito denominato Centro di documentazione e analisi, svolge i
compiti di cui allarticolo 3, comma 2, della citata legge n.451 del 1997, sulla base
di un programma e di priorità definiti annualmente dallOsservatorio.
2. Il Centro di documentazione e analisi garantisce ogni opportuno raccordo scientifico
con il Centro internazionale di studi e ricerche per lassistenza allinfanzia
dellUnicef, nonché con altro organismi europei ed internazionali.
Articolo 4
Rapporti con le regioni
1. Al fine di garantire allOsservatorio nazionale un consistente, regolare ed omogeneo afflusso di informazioni sulle condizioni dellinfanzia e ladolescenza, il Ministro per la solidarietà sociale, dintesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, determina le modalità di coordinamento tra le regioni ed il Centro nazionale di documentazione e analisi di cui allarticolo 3, ai sensi dellarticolo 4, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1997, n.451.
Articolo 5
Giornata italiana per i diritti dellinfanzia e delladolescenza
1. Il piano biennale nazionale dazione di cui allarticolo 2, comma 2, della citata legge 451 del 1997, definisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata del 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti dellinfanzia e delladolescenza, istituita dallarticolo 1, comma 6, della citata legge 451 del 1997.