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Decreto Presidente Repubblica 31
maggio 1974, n. 418 Corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato; Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1. Per corrispondere alle effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, in relazione anche all'impegno per la partecipazione agli organi collegiali, all'organizzazione di attività collaterali a quelle delle scuole od istituzioni educative ed alla organizzazione dei rapporti con le famiglie degli alunni, il personale direttivo, compreso quello incaricato, delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, degli istituti e scuole speciali statali può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza al normale orario di servizio, anche in deroga alle norme vigenti, secondo i criteri e le modalità indicati nel successivo art. 2. Art. 2. L'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario è
disposta, previo accertamento delle obiettive necessità, dal
provveditore agli studi: Art. 3. Fino a quando non saranno istituiti i circoli didattici di scuola materna, ai direttori delle scuole elementari, nel cui circolo funzionino scuole materne statali, è corrisposto, in aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 2, un compenso per lavoro straordinario nel limite di ulteriori 10 ore mensili. Art. 4. Il presente decreto non si applica al personale ispettivo e direttivo in servizio nelle scuole ed istituzioni scolastiche italiane all'estero. Art. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in lire 2.006 milioni per l'anno finanziario 1974,
si provvede mediante riduzione del cap.
3523 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per detto anno finanziario. Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. |
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