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D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471


Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
Tabella XXIII

ARTICOLO 1 (Finalità del corso di laurea)

1. Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

ARTICOLO 2 (Collocazione del Corso di laurea)

1. Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria è collocato nella facoltà di Scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facoltà presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facoltà che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno parte del Consiglio di corso di laurea in Scienze della formazione primaria, nonché del Consiglio di facoltà di Scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.

ARTICOLO 3 (Titolo di ammissione)

1. Il titolo di ammissione è quello previsto dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea universitari.

ARTICOLO 4 (Durata ed articolazione degli studi)

1. Gli studi hanno durata di 4 anni e sono articolati in due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la formazione degli insegnanti della scuola elementare. Di norma il primo biennio è comune ai due indirizzi. L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità indicate all'articolo 1 1 della legge 19 novembre 1990. no 341.
2. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze della formazione primaria alle direttive indicate negli articoli seguenti, fatte salve eventuali variazioni che le università riterranno di apportare alle discipline previste nelle varie aree scientifico-disciplinari.

ARTICOLO 5 (Titolo di studio rilasciato)

1. Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in scienze della formazione primaria possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.

ARTICOLO 6 (impegno didattico e tirocinio)

1. L'impegno didattico complessivo è di almeno 2000 ore, delle quali 1600 corrispondenti almeno all'equivalente di 21 annualità e almeno 400 di tirocinio didattico. L'annualità può essere divisa in moduli semestrali. La didattica comprende attività teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attività di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende almeno 400 ore di insegnamento.
2. Il tirocinio è svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare ovvero di un direttore didattico designato, con modalità previste da una apposita convenzione sottoscritta dall'università e dalle competenti autorità scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base dì una relazione analitica redatta dallo studente, che sarà comunque valutata anche in sede di esame di laurea. in caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio, sotto la guida di un altro insegnante.

ARTICOLO 7 (insegnamenti)

1. Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari indicate all'articolo 13. Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994 e successive modificazioni e dovranno comunque tenere conto delle peculiarità professionali specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area della educazione motoria e della educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalle facoltà nel regolamento della struttura didattica in coerenza con le finalità del corso di laurea e di indirizzo e in analogia agli insegnamenti previsti negli Istituti superiori di educazione fisica nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti.
2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere attivati con professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei Conservatori e delle Accademie. in ogni caso il regolamento didattico della struttura prevederà opportune specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le finalità specifiche del corso di laurea. in particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, i consigli delle strutture didattiche competenti dovranno orientare le scelte degli insegnamenti caratterizzanti in termini culturali e professionali rispettivamente i due indirizzi.
3. Fermi restando, a tal fine, quelli che dovranno essere sostenuti obbligatoriamente, gií insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalente finalità formativa e all'interno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

ARTICOLO 8 (Piani di studio)

1. I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale scelto in ognuna delle aree disciplinari appresso indicate: area giuridica, area socio-antropologica, area della musica e della comunicazione sonora, area del disegno; dovranno comprendere altresì l'equivalente di un'annuaiità dell'area delle scienze ambientali naturali ed igienistíche, dell'area storico-sociaie, l'equivalente di due annualità dell'area linguistico-letteraria, dell'area pedagogica e dell'area metodologico-didattica.
2. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola elementare i piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale dell'area delle scienze motorie e dell'area dell'integrazione scolastica per gli allievi disabili; dovrà essere incluso almeno l'equivalente di un'annualità dell'area psicologica e di due annualità dell'area fisico-matematica. Almeno tre annualità saranno dedicate all'apprendimento di una lingua straniera.
3. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola materna, i piani di studio dovranno comprendere almeno l'equivalente di tre annualità dell'area psicologica, di una annualità dell'area fisico- matematica, di una annualità dell'area dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, di una annualità dell'area deile scienze motorie e di una annualità dell'area della didattica delle lingue moderne.
4. Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico-letteraria e fisico-matematica è obbligatorio il superamento di almeno un esame di didattica. Le strutture didattiche avranno cura di differenziare gli indirizzi sulla base delle scelte delle discipline all'interno delie aree e del livello e finalità delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico, orientando l'indirizzo per i maestri elementari verso una formazione culturale di base nelle aree letteraria, matematico-scientifica e di didattica delle lingue moderne, mentre l'indirizzo per la scuola materna verso una formazione più specifica nelle aree della comunicazione espressivoartistica, motoria e della socializzazione.
5. I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per le attività di sostegno prevedono almeno sei ulteriori semestralità di insegnamento, scelte nell'area deii'íntegrazione scolastica per allievi disabiii; nei piani di studio stessi, le annualità di cui all'inizio dell'articolo 6 possono essere rido-tte a 20. Le facoltà hanno l'obbligo di attivare anche mediante mutuazione, un numero di insegnamenti afferenti all'area in oggetto, pari ai corsi richiesti.
6. I piani di studio potranno prevedere iniziative ddattiche, individuate annuaimente dalle strutture didattiche competenti, finalizzate ail'approfondimento di tematiche a carattere interdisciplinare.

ARTICOLO 9 (Esame di laurea)

1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove previste dal proprio piano dì studi ed una prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera e deve aver completato il tirocinio didattico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonché di una relazione sull'attività di tirocinio didattico.

ARTICOLO 10 (Abbreviazione di corso)

1. Le strutture didattiche valuteranno i curricoli degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi universitari o di diplomi degli Istituti superiori di educazione fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione ail'indirizzo presceito in modo da valorizzare gli studi compiuti. Di norma gli studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al terzo anno di corso.

ARTICOLO 11 (Minoranze linguistiche)

1. Per la regione Valle d'Aosta, per la provincia di Bolzano, nonché per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia e con lingua d'insegnamento ladina delle province di Trento e Bolzano, le competenze di cui all'articolo 4, nel quadro delle linee guida della presente tabella, sono esercitate dagli organi delle strutture didattiche individuate dalle convenzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990. no 341. sentite le amministrazioni autonome (o per le scuole con lingua d'insegnamento slovena con l'organo rappresentativo di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973. n° 932 ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 gennaio 1975. n° l) ai fine di rispondere alle peculiari e particolari esigenze degli ordinamenti didattici delle minoranze presenti nei rispettivi territori.

ARTICOLO 12 (Norma transitoria)

1. Dato il carattere fortemente interdisciplinare, il corso di laurea in scienze della formazione primaria potrà essere istituito negli atenei che hanno nel proprio organico docenti nelle seguenti aree: medica, giuridica, fisico- matematica e delle scienze naturali, igienistiche ed ambientali.

ARTICOLO 13 (Aree disciplinari)

1. Le aree disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 2 punto d) della legge 19 novembre 1990, n° 341, per il corso di laurea in scienze della formazione primaria sono le seguenti:

(segue l'elenco delle Aree, e per ognuna di esse l'indicazione -qui omessa- di specifiche discipline)

1. Area PedagogicaSettori: M09A-M098-M09D-M09E
2. Area Metodologico-DidatticaSettori: M09A-M09C-M09E-M09F
3. Area PsicologicaSettori: M10A-M10C-Ml1A-Ml1B-Ml1D
4. Area MedicaSettori: F02X-F11A-F15B-F16A-F19A-F19B-F23F
5. Area GiuridicaSettori: N01X-N08X-N09X-N19X
6. Area Socio/AntropoiogicaSettori: E03B-L26A-L26B-M05X-M07B-P01A-
Q05A-Q05B-Q05G-S03B
7. Area Linguistico/LetterariaSettori: L09A-L11A-L12A-L12D-M07D
8. Area Fisico/MatematicaSettori: A01A-A01B-A01C-A01D-A02B-A03X-
A04A-B01C-K05B-M07B-S01A
9. Area delle Scienze Naturali Igienistiche ed AmbientaliSettori: B01C-C01A-C02X-C03X-C11X-D01B-D02A-
E01A-E02A-E02C-E03A-E03B-F22A-M06A
10. Area della Musica e della Comunicazione SonoraSettori: L27B
11. Area delle Scienze Motorie
12. Area della Didattica delle Lingue ModerneSettori: L09H-L10A-L16A-L16B-L17A-L17C-L18A-
L18C-L19A-L19B-L20A
13. Area Storico-SocialeSettori: L02B-M01X-M02A-M03A-M04X-M08E-P03X
14. Area del DisegnoSettori: H11X-L26B
15. Area dell'integrazione Scolastica Allievi DisabiliSettori: F11B-F19A-F19B-F22A-F23F-M09E-M10A-
M10B-M11A-M11B-M11D-M11E