Decreto Presidente Repubblica 16
gennaio 1978, n. 513
Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti civili dello Stato
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, sul trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visti gli accordi intervenuti il 22 novembre 1977 fra il Governo ed i
rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
e della C.I.S.N.A.L. sulla nuova disciplina concernente l'adeguamento
del trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti civili dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro;
Decreta
Art. 1
A decorrere dal 1° dicembre 1977 le misure dell'indennità di
trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente,
comandato in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio in
località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
1) personale rivestente le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5)
della tabella A, 1) e 2) della tabella B e 1) della tabella C allegate
alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché personale direttivo e
personale di concetto con almeno sei anni di anzianità delle ex
imposte di consumo: L. 19.100;
2) rimanenti categorie di personale civile: L. 14.000.
Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località
isolata in cui hanno sede l'ufficio e l'impianto presso il quale il
dipendente presta abitualmente servizio.
A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata
in vigore del presente decreto le misure dell'indennità di trasferta
possono essere rideterminate annualmente, con decreto del Ministro del
tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione
dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'eventuale aumento non potrà comunque eccedere il limite del 12%
delle misure in atto nell'anno precedente.
Su detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100
lire.
Il limite minimo di durata della missione perché sorga diritto
all'indennità di trasferta, stabilito al punto a) del terzo comma
dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ridotto a quattro
ore.
Nulla è dovuto per gli incarichi di missione svolti in località
distanti meno di 10 chilometri dalla sede ordinaria di servizio.
L'indennità di trasferta, in caso di missioni continuative in una
medesima località, non è soggetta a riduzioni percentuali in
conseguenza della durata e cessa dopo duecentoquaranta giorni.
Non si applicano le riduzioni percentuali di cui all'art. 7 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, relative alla popolazione dei comuni.
Art. 2
Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro
presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa
dell'albergo di 1ª categoria per il personale indicato al punto 3)
della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 2ª
categoria per il minimamente personale. In tali casi le misure
dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.
Art. 3
Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata
deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che
esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta
e la località della missione non disti dalla sede di servizio più di
novanta minuti di viaggio con il mezzo più veloce, desumibili dagli
orari ufficiali dei servizi di linea.
Art. 4
Al personale indicato al punto 3) della tabella A allegata alla legge
18 dicembre 1973, n. 836, in aggiunta al rimborso della spesa di
viaggio effettivamente sostenuta, a tariffa d'uso, è consentito
altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un
posto letto in carrozza con letti.
Al personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso
dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1ª
classe.
Art. 5
La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma
dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata
ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira
intera.
Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per il
pedaggio autostradale.
L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti
da ferrovia o da altri servizi di linea a quella per i percorsi
effettuati a piedi in zona prive di strade, a norma degli articoli 12,
settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.
836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.
L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge
è elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennità di cui al quarto e quinto comma del presente articolo
sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei
limiti dell'aumento apportato all'indennità di trasferta.
Art. 6
Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e carico e scarico
dei mobili e delle masserizie lungo l'itinerario, previste dall'art.
20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono rimborsate nella misura
unica di L. 6.000 a quintale.
Art. 7
L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell'art. 21
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata in L. 170.000.
La suddetta misura è aumentata di un importo pari a tre mensilità
dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.
Art. 8
Nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà compete una
indennità chilometrica pari a quella prevista dall'art. 5, primo
comma, del presente decreto.
Art. 9
Le misure di cui all'art. 1 del presente decreto non si applicano nei
casi in cui, in base a norme di legge, è consentita la corresponsione
del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e
di durata di cui al sesto e settimo comma dello stesso articolo.
Art. 10
Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota
dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'art. 2 della
legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure e secondo
le tariffe vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 11
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto relativa
agli anni 1977 e 1978 dovrà essere contenuta nelle disponibilità
degli attuali stanziamenti di bilancio. |