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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636
(in GU 28 luglio 1961, n. 185)

Approvazione  del  regolamento  di   esecuzione della  legge  4  marzo   1958,    numero   261, concernente  il  riordinamento  dei  Patronati scolastici

E' approvato il  regolamento  annesso  al  presente  decreto  e vistato dai Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno e per il tesoro, contenente le norme di attuazione della  legge  4  marzo 1958, n. 261, sul riordinamento dei Patronati scolastici.

 

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261,  che detta norme per il riordinamento dei Patronati scolastici

 

TITOLO I

Ordinamento dei Patronati scolastici

 

Capo I - Norme generali

 

Art. 1.

Il Patronato scolastico, istituito in ogni  Comune  ai  sensi della legge 4 marzo 1958, n. 261, assiste gli  alunni  bisognosi delle scuole elementari e  delle  scuole  per  il  completamento dell'obbligo scolastico, sempre che non esistano apposite  casse scolastiche che provvedano in modo adeguato all'assistenza degli  alunni stessi. Il patronato può  assistere  anche  gli  alunni  delle  scuole materne

 

Art.   2.

Il provveditore agli studi, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, ha facoltà di istituire  nelle  frazioni comunali,  sezioni  del  Patronato  scolastico,   distinte   dal Patronato  del  capoluogo,  tenendo  conto  dell'importanza  del plesso scolastico, della distanza, della difficoltà  di  accesso al capoluogo e del frazionamento della popolazione.  In  seguito alla  istituzione  di  sezioni   frazionali,   dovranno   essere  introdotte  nello  statuto  norme  per  il  funzionamento  delle sezioni medesime

 

Art.   3.

Ai fini della vigilanza prevista dall'art. 4 della legge  4 marzo 1958, n. 261, il provveditore agli  studi  può  richiedere copia di qualsiasi atto amministrativo e contabile del Patronato  e disporre ispezioni ed inchieste

 

Art.   4.

La Commissione prevista dall'art. 5  della  legge  4  marzo 1958, n. 261, è costituita di un funzionario  della  Prefettura, di un funzionario del Provveditorato agli studi e di  uno  della  Ragioneria provinciale dello Stato. La designazione dei funzionari stessi,  fatta  dai  competenti  uffici, deve  cadere  preferibilmente  su  persone  che  abbiano  particolare competenza nell'esame degli atti amministrativi e di contabilità del Patronato scolastico. La Commissione è nominata con decreto  del  provveditore  agli studi. La presidenza della Commissione spetta al funzionario con qualifica più elevata, è aggregato alla  Commissione,  con  mansioni  di  segretario, senza voto deliberativo, un impiegato  del  Provveditorato  agli  studi.

La Commissione ha sede presso il Provveditorato agli studi

 

Art.   5.

Sono soggetti alla approvazione della Commissione,  di  cui al precedente articolo, i seguenti atti:

a) i  contratti  di  acquisto  e  di  alienazione  dei  beni immobili;

b) tutti gli altri contratti, il cui importo ecceda i limiti di spesa indicati nell'art. 5  del  regio  decreto  10  novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

c) i contratti di locazione per un termine maggiore di  nove anni;

d) gli atti di  accettazione  o  di  rifiuto  di  lasciti  o donazioni;

e)  le  deliberazioni   che   importino   trasformazione   o diminuzione di patrimonio;

f) le deliberazioni a stare in giudizio;

g) il bilancio preventivo annuale e le relative variazioni;

h) il conto consuntivo;

i)  tutte  le   altre   deliberazioni   del   Consiglio   di amministrazione, che implichino impegni di  spesa  di  carattere permanente e variazioni patrimoniali.

 

Art.   6.

Ai fini degli adempimenti di cui al precedente articolo, il Patronato dovrà trasmettere alla Commissione, prevista dall'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261, gli atti, per  i  quali  sia richiesta l'approvazione, entro quindici giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di amministrazione

 

Art.   7. 

L'attività  del  Patronato  è  disciplinata  da   apposito statuto,  da  emanarsi  in   conformità   dello   statuto   tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione. Gli statuti sono di due tipi (A e B), rispettivamente, per i  Patronati  dei Comuni  con  popolazione  superiore  o  inferiore  ai  diecimila abitanti. Il Patronato può  emanare  apposito  regolamento  interno,  in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Sia lo statuto, sia il regolamento interno sono soggetti  alla approvazione del Consiglio scolastico provinciale

 

Capo II - Organi del Patronato

 

Presidente,  Consiglio   di   amministrazione,   Giunta esecutiva, segretario-direttore

 

Art. 8. 

Il  presidente  del  Patronato,  eletto  dal  Consiglio   di amministrazione nei modi previsti dall'art. 13, ha  le  seguenti attribuzioni:

a)  rappresenta  legalmente  il  Patronato   scolastico   in giudizio e nei rapporti con i terzi, e, ove occorra, adotta  gli atti conservativi  per  la  tutela  dei  diritti  del  Patronato stesso;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione  e  la Giunta   esecutiva,   curando   l'esecuzione   delle    relative deliberazioni, nonché‚ di quelle della assemblea dei soci;

c)  vigila  sulla  regolare  tenuta  degli  inventari,   dei registri e delle scritture contabili;

d) provvede, nelle forme prescritte, alla riscossione  delle entrate ed al pagamento delle spese iscritte in bilancio;

e) adotta, nei casi di urgenza e salvo ratifica degli organi competenti nella loro prima riunione successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione  e  della  Giunta esecutiva. In  caso  di  assenza  o  di  impedimento,  il  presidente   è sostituito  da  un  consigliere,  dallo   stesso   appositamente designato e, in mancanza di designazione,  dal  consigliere  più anziano in età

 

Art.   9.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato, con  statuto A, è nominato dal provveditore agli studi ed è  composto  come segue:

a) di tre rappresentanti dell'Amministrazione comunale,  due dei quali appartenenti alla  maggioranza  consiliare,  uno  alla minoranza;

b) di un rappresentante dell'autorità scolastica, scelto dal provveditore  tra  il  personale  di  vigilanza   delle   scuole elementari;

c) di un rappresentante dell'autorità scolastica,  designato dall'ordinario diocesano;

d)  di  un  rappresentante  dell'autorità sanitaria,  nella persona del medico scolastico, o,  in mancanza,  dell'ufficiale sanitario, o, in mancanza, del medico condotto.

La  designazione compete al Comune;

e) di tre rappresentanti degli insegnanti elementari  eletti dai colleghi;

f) di un direttore o di un insegnante delle  scuole  per  il completamento  dell'obbligo  di  cui  all'art. 1  del  presente regolamento;

g)  di  una  insegnante  di  scuola  materna,   scelta   dal provveditore agli studi, nel caso in cui l'assistenza, a termini dello statuto, sia estesa anche ad alunni di detta scuola;

h) di un rappresentante  dei  genitori  degli  alunni  delle scuole elementari, scelto dal provveditore fra un elenco di nomi proposti dai direttori didattici competenti per territorio;

i) di un rappresentante  dei  genitori  degli  alunni  delle scuole per il completamento dell'obbligo scolastico, scelto  dal provveditore agli studi fra un elenco di nomi proposti dai  capi di Istituto;

l) di uno o più rappresentanti dei soci, in ragione  di  uno ogni cento soci o frazione di cento superiore  a  cinquanta  per ciascuna  delle  tre  categorie  previste  dallo   statuto-tipo. Ciascuna categoria non può avere più di due rappresentanti.  Nel caso, invece, che  nessuna  delle  tre  categorie  raggiunga  il numero di cento soci e qualora Ä nel complesso Ä tutte e tre  le categorie raggiungano o superino  il  numero  di  centocinquanta soci, è eletto  un  solo  rappresentante  per  tutte  e  tre  le categorie. Fa parte di  diritto  del  Consiglio  di  amministrazione  del Patronato il segretario-direttore (2)

 

Art.   10.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato, con statuto B, è nominato dal provveditore agli studi ed è  composto  come segue:

a) di un rappresentante dell'Amministrazione comunale;

b) di un rappresentante dell'autorità scolastica scelto  dal provveditore fra  il  personale  di  vigilanza  o  il  personale insegnante di ruolo ordinario delle scuole elementari;

c)  di  un   rappresentante   dell'autorità   ecclesiastica, designato dall'ordinario diocesano;

d)  di  un  rappresentante  dell'autorità  sanitaria   nella persona del medico scolastico, o,  in  mancanza,  dell'ufficiale sanitario, o, in mancanza, del medico condotto. La  designazione compete al Comune;

e) di due rappresentanti degli insegnanti elementari  eletti dai colleghi;

f) di un direttore o di un insegnante delle  scuole  per  il completamento  dell'obbligo  di  cui  all'art.  1  del  presente regolamento;

g)  di  una  insegnante  di  scuola  materna,   scelta   dal provveditore agli studi, nel caso in cui l'assistenza, a termini dello statuto, sia estesa anche ad alunni di detta scuola;

h) di un rappresentante  dei  genitori  degli  alunni  delle scuole elementari, scelto dal provveditore fra un elenco di nomi proposti dai direttori didattici competenti per territorio;

i) di un rappresentante  dei  genitori  degli  alunni  delle scuole per il completamento dell'obbligo scolastico, scelto  dal provveditore agli studi fra un elenco di nomi proposti dai  capi  d'Istituto;

l) di uno o più rappresentanti dei soci, in ragione  di  uno ogni cento soci o frazione di cento superiore  a  cinquanta  per ciascuna  delle  tre  categorie  previste  dallo   statuto-tipo. Ciascuna categoria non può avere più di due  rappresentanti.  In  ogni caso, il numero dei rappresentanti dei soci non può  nel complesso essere  superiore  a  tre.  Nel  caso,  invece,  che nessuna delle tre categorie raggiunga il numero di cento soci  e qualora nel complesso Ä tutte e tre le categorie raggiungano o superino  il  numero  di  cento   soci,   è   eletto   un   solo rappresentante per tutte e tre le categorie. Fa parte di  diritto  del  Consiglio  di  amministrazione  del Patronato il segretario-direttore (3).

 

Art.   11. 

Il  Consiglio  di  amministrazione  dura  in  carica   un triennio. Se taluno dei consiglieri viene a mancare,  per  causa di morte, dimissioni, incompatibilità  o  per  altri  motivi  di decadenza, il provveditore promuove gli atti per la sostituzione del consigliere mancante con  un  altro  consigliere,  il  quale durerà in carica sino al compimento del triennio. Per  i  membri elettivi, si provvede alla sostituzione  con  il  candidato  che segue con il  maggior  numero  di  voti,  e,  in  mancanza,  per elezione.

Tre mesi prima della scadenza del  triennio,  il  provveditore agli studi promuove gli atti per la rinnovazione  del  Consiglio di amministrazione. Il Consiglio uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari di  ordinaria  amministrazione  fino  alla nomina del nuovo Consiglio

 

Art.   12.

Non possono essere nominati  consiglieri  coloro  che  non possono far parte dell'Ente comunale di assistenza. Del pari non possono essere nominati consiglieri gli impiegati del  Provveditorato  agli  studi,  i  componenti  del  Consiglio scolastico provinciale ed i  membri  della  Commissione  di  cui

all'art. 4 del presente regolamento. I sindaci dei Comuni e i dipendenti comunali non  possono  far parte, ancorché, designati da enti o da soci,  del  Consiglio  di amministrazione del Patronato, né avervi incarichi di  qualsiasi natura.

Coloro che, ai sensi del precedente comma, non possono  essere nominati componenti del Consiglio, in  rappresentanza  dell'Ente cui appartengono, non possono far parte del  Consiglio  medesimo come rappresentanti di altri  enti  o  soci,  n‚  possono  avere presso i Patronati incarichi di alcun genere. Non   possono,   infine,   far   parte   del   Consiglio    di amministrazione del Patronato scolastico parenti ed affini  sino al terzo grado. Nei casi di incompatibilità, è escluso  il  meno anziano di nomina e, subordinatamente, il più giovane di età

 

Art.   13.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato  scolastico, nella   prima   adunanza,    presieduta    dal    rappresentante dell'autorità  scolastica,  elegge,  nel  proprio  seno,  ed   a maggioranza relativa di voti,  il  presidente  ed  i  componenti della Giunta esecutiva. A parità di voti, prevale il più anziano di età Successivamente, il Consiglio designa la persona  da  proporre al provveditore agli studi per la nomina a segretario-direttore

 

Art.   14. 

Il  Consiglio  di  amministrazione  si  riunisce  in  via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria  tutte  le volte che  lo  ritenga  opportuno  il  presidente  o  ne  faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Il Consiglio è convocato mediante  avviso  scritto  contenente l'ordine  del  giorno  dei  lavori,  da  inviarsi   ai   singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione

 

Art.   15.

I consiglieri che  non  intervengono,  senza  giustificato motivo, a due sedute  consecutive,  decadono  dalla  carica.  La decadenza  è  pronunciata  dal  presidente  del   Consiglio   di amministrazione  e  può  essere  promossa  d'ufficio  anche  dal provveditore agli studi.

La relativa comunicazione al provveditore agli studi, al quale spetta di promuovere gli atti per la sostituzione, è  fatta  dal presidente del  Patronato  entro  sette  giorni  dalla  data  di pronuncia  della  decadenza.  Entro  lo  stesso   termine   sono effettuate le comunicazioni relative  ai  casi  di  morte  o  di dimissioni dei componenti il Consiglio

 

Art.   16.

Il Consiglio di amministrazione del  Patronato  scolastico delibera:

1) sullo statuto e sul regolamento interno dell'Ente;

2) sui contratti di acquisto e di alienazione;

3) sull'accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;

4) sulle locazioni e conduzioni;

5) su ogni altro  argomento  che  importi  trasformazione  e diminuzione del patrimonio;

6) sul bilancio preventivo e relative variazioni e sul conto consuntivo;

7) sulla convocazione dell'assemblea dei soci e sul relativo ordine del giorno;

8) sui provvedimenti relativi al servizio di cassa;

9) sulle autorizzazioni a stare in giudizio;

10) sul programma annuale di attività da  svolgere  e  sulle graduatorie degli  alunni  da  assistere,  riferite  ai  singoli settori, in cui l'assistenza del Patronato può articolarsi;

11) sull'ammissione dei soci

 

Art.   17.

Per la  validità  delle  deliberazioni  del  Consiglio  di amministrazione si richiedono la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della  maggioranza  dei presenti, a meno che non si tratti di deliberare sugli argomenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 9) del precedente  art. 16, nel qual caso si richiede la maggioranza assoluta  dei  voti del Consiglio. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale  il voto del presidente

 

Art.   18.

I processi verbali delle deliberazioni  sono  redatti  dal segretario-direttore  o  sono  firmati  dal   medesimo   e   dal presidente. La pubblicazione delle deliberazioni,  ove  sia  richiesta,  è curata  dal  segretario-direttore,  il  quale  tiene  anche   il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

 

Art.   19.

I rappresentanti del Comune, sono designati dal  Consiglio comunale tra coloro che  non  si  trovino  nelle  condizioni  di incompatibilità di cui all'art. 12

 

Art.   20.

Il rappresentante dell'autorità scolastica è scelto tra il personale ispettivo, direttivo ed  insegnante,  che  non  presti servizio  presso  il  Provveditorato  agli  studi  o  presso  il Patronato

 

Art.   21.

Il rappresentante dell'autorità  ecclesiastica  è  scelto, preferibilmente, fra i sacerdoti che risiedono nel  Comune  sede del Patronato

 

Art.   22.

Il rappresentante dell'autorità sanitaria è designato  dal Consiglio comunale.

Nei Comuni consorziati  che  dispongono  di  un  unico  medico condotto,  questi  può  far  parte  di  ognuno   dei   Patronati funzionanti nei Comuni predetti

 

Art.   23.

Le votazioni per la designazione dei rappresentanti  degli insegnanti elementari sono indette dal provveditore agli  studi, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante  circolare  alle Direzioni didattiche, le quali  provvedono  a  darne  tempestiva comunicazione agli insegnanti di  ruolo  che  prestino  comunque servizio nel Comune sede del Patronato. Le votazioni possono avvenire su liste o su  una  sola  lista, presentate da almeno un decimo degli elettori.  Nei  Comuni  con oltre 2000 posti in organico sono sufficienti 200 presentatori. Le liste  sono  costituite  da  un  numero  di  candidati  non inferiore a quello dei posti  da  coprire  e  non  superiore  al doppio dei posti stessi. Un candidato non può essere  presentato in più liste. Le liste, corredate della firma per  accettazione  di  ciascun candidato,  sono  depositate  presso  un  ufficio  delegato  dal provveditore, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la votazione. Nel caso di più liste,  queste  sono  riportate  in  una  sola scheda, da servire per le votazioni. Nel caso di lista unica, la scheda riporterà la medesima. Ciascun elettore ha diritto di  votare  per  tanti  candidati, quanti sono i rappresentanti da eleggere, scegliendoli  tra  una stessa lista oppure fra più liste. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior  numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano di età

 

Art.   24.

Le votazioni hanno luogo,  nel  giorno  stabilito,  presso ogni sede di direzione didattica e, per i Comuni  sprovvisti  di direzione  didattica,  nella  scuola  all'uopo   designata   dai direttori didattici.

La  riunione  degli  elettori  è  presieduta   dal   direttore didattico o dall'insegnante da esso designato. Il presidente invita gli elettori ad indicare  due  scrutatori e, appena costituito il seggio, ha inizio la votazione che  deve concludersi entro le ore 16 dello stesso  giorno.  I  componenti del seggio votano prima della chiusura. Appena chiusa la  votazione,  si  iniziano  le  operazioni  di scrutinio, terminate le quali, è redatto il relativo verbale che è trasmesso al provveditore agli studi.

Il provveditore dispone il  riepilogo  dei  voti,  accerta  la regolarità delle elezioni, decide  in  via  definitiva  su eventuali reclami, per  la  cui  presentazione  al  provveditore medesimo è prescritto il termine di  cinque  giorni  dalla  data delle votazioni, e quindi  d  luogo  alla  proclamazione  degli eletti

 

Art.   25.

I rappresentanti dei genitori degli alunni sono scelti dal provveditore agli studi, in base ad  apposito  elenco  compilato dai direttori didattici e dai capi di Istituto.

L'elenco deve comprendere non meno di tre genitori di  alunni, scelti possibilmente tra i capi famiglia numerosa

 

Art.   26.

I rappresentanti dei soci sono nominati in ragione di  uno ogni cento soci o frazione di cento superiore  a  cinquanta  per ciascuna delle tre categorie previste dagli statuti tipo (A  e B) dei Patronati scolastici. Ciascuna categoria non può avere più di due rappresentanti. Se nessuna delle tre categorie raggiunga il  numero  di  cento soci e qualora nel  complesso  tutte  e  tre  le  categorie raggiungano o superino il numero di cento soci o  centocinquanta soci  (a  seconda  che  si  tratti  di  Comuni  con  popolazione inferiore o superiore a diecimila abitanti), è  eletto  un  solo rappresentante per tutte e tre le categorie.

Nei Comuni, con popolazione inferiore ai  diecimila  abitanti, il numero dei rappresentanti dei soci non  può,  in  ogni  caso, essere superiore a tre

 

Art.   27.

I rappresentanti, di  cui  all'articolo  precedente,  sono designati dall'assemblea dei soci

 

Art.   28.

La designazione del rappresentante, direttore o insegnante delle scuole per il completamento dell'obbligo, ha luogo in base a votazioni fra  il  personale  direttivo  ed  insegnante  delle anzidette scuole statali, funzionanti nel Comune. Le votazioni per la designazione del rappresentante di cui  al comma precedente sono indette, su invito del  provveditore  agli studi,  dal   direttore   di   scuola   per   il   completamento dell'obbligo, più anziano di ruolo.

Saranno seguite nelle votazioni,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni degli artt. 23 e 24

 

Art.   29.

La scelta del rappresentante di scuola materna nel  caso in cui l'assistenza, a termini dell'art. 1, secondo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 261, sia  estesa  anche  agli  alunni  di detta scuola è fatta dal provveditore agli studi

 

Art.   30.

La Giunta esecutiva del Patronato scolastico  con  statuto consta di cinque membri, due  di  diritto  e  tre  elettivi. Questi ultimi sono scelti dal Consiglio di  amministrazione  nel proprio seno.  I  membri  di  diritto  sono  il  presidente  del Consiglio di amministrazione, che presiede la Giunta  esecutiva, e il segretario-direttore.

La Giunta è  convocata  dal  presidente,  mediante  avviso  da inviarsi ai singoli componenti almeno  tre  giorni  prima  della riunione. L'avviso dovrà  contenere  gli  argomenti  da  trattare  nella seduta

 

Art.   31.

La Giunta esecutiva del Patronato scolastico  con  statuto B consta di quattro membri, due di  diritto  e  due  elettivi. Questi ultimi sono scelti dal Consiglio di  amministrazione  nel proprio seno.  I  membri  di  diritto  sono  il  presidente  del Consiglio di amministrazione e il segretario-direttore. La Giunta è  convocata  dal  presidente,  mediante  avviso  da inviarsi ai singoli componenti almeno  due  giorni  prima  della riunione. L'avviso dovrà  contenere  gli  argomenti  da  trattare  nella seduta

 

Art.   32.

La Giunta prepara il bilancio preventivo e il  consuntivo, sovraintende   all'amministrazione    del    patrimonio,    alla contabilità, alla cassa ed in genere  a  tutto  quanto  riguarda l'attività del Patronato. Cura l'esercizio delle  diverse  forme di assistenza e il relativo coordinamento formula  l'ordine  del giorno per le adunanze del Consiglio di amministrazione

 

Art.   33.

Le deliberazioni della Giunta sono adottate a  maggioranza assoluta dai componenti. In caso di parità di voti, nelle deliberazioni palesi, prevale il voto del presidente

 

Art.   34.

Il segretario-direttore, nominato  dal  provveditore  agli studi,  su  proposta  del  Consiglio  di   amministrazione   del Patronato,  ha  la  direzione  tecnica  ed  amministrativa   del Patronato.

In particolare:

1) promuove  gli  atti  per  la  preparazione  del  bilancio preventivo e consuntivo;

2) provvede, sotto la vigilanza del presidente, alla  tenuta dei registri e alla conservazione degli atti contabili;

3) cura la pubblicazione delle deliberazioni, per  le  quali essa è richiesta;

4) tiene il registro delle deliberazioni  del  Consiglio  di amministrazione, della Giunta  esecutiva  e  dell'Assemblea  dei soci;

5) cura la corrispondenza e la tenuta dell'archivio

 

Capo II - Assemblea dei soci

 

Art. 35.

L'assemblea dei soci è convocata in sessione  ordinaria  due volte all'anno: entro due mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio, per l'esame del conto consuntivo dell'esercizio precedente e nel mese di maggio per  discutere  la  relazione  del  Consiglio  di amministrazione ed esprimere  il  proprio  parere  sul  bilancio preventivo da sottoporre alla Commissione di cui all'art. 4  del presente regolamento. In sessione straordinaria, l'assemblea dei  soci  si  riunisce ogni  qualvolta  lo   ritenga   necessario   il   Consiglio   di amministrazione o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci

 

Art.   36.

Le convocazioni ordinarie e  straordinarie  dell'assemblea dei  soci  sono  fatte   dal   presidente   del   Consiglio   di amministrazione in seguito a deliberazione del Consiglio stesso,mediante avvisi  individuali  contenenti  l'ordine  del  giorno, almeno quindici giorni prima di quello destinato alla riunione. L'avviso di convocazione è affisso  nell'albo  del  Patronato, quindici giorni prima della data di convocazione,  con  l'ordine del giorno della seduta. Negli avvisi  è  indicata  la  data  della  eventuale  seconda convocazione. Per la validità  delle riunioni  dell'assemblea  dei  soci,  in prima convocazione si richiede la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, la riunione è  valida,  qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci intervenuti

 

Art.   37.

L'assemblea elegge nel proprio seno  un  presidente  e  un segretario, ai quali sono aggiunti, in caso di  votazione,  come scrutatori, uno o pi— soci parimenti scelti dall'assemblea

 

Art.   38.

L'elenco dei soci e gli atti dell'assemblea sono custoditi nell'Ufficio di segreteria del Patronato sotto la responsabilità del segretario-direttore

 

Art.   39.

Sono eletti, in rappresentanza dei soci, nel Consiglio  di amministrazione,  a  termini  dell'articolo  26   del   presente regolamento, coloro che, in sede di votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano in età

 

Capo III - Economato scolastico

 

Art. 40.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico può deliberare  la  istituzione  dell'Economato  presso  le  sezioni frazionali, di cui all'art. 2 del presente  regolamento,  quando sussistano le condizioni previste dall'art.  10  della  legge  4 marzo  1958,  n.  261.  La   deliberazione   è   approvata   dal provveditore  agli  studi,  previo  parere   della   Camera   di commercio, industria e agricoltura

 

TITOLO II

 

Consorzi provinciali dei Patronati scolastici

 

Capo I - Norme generali

 

Art. 41.

Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici,  previsto dall'art. 12 della legge 4 marzo  1958,  n.  261,  ha  sede  nel capoluogo; è sottoposto alla  vigilanza  del  provveditore  agli studi ed al controllo della Commissione di cui  all'art.  4  dei presente regolamento. Il Consorzio può destinare  parte  delle  proprie  entrate  ad erogazioni in favore dei Patronati  scolastici  che  ne  abbiano particolare bisogno

 

Art.   42.

Sono soggetti alla approvazione  della  Commissione  tutti gli atti per  i  quali,  a  termini  dell'art.  5  del  presente regolamento,   è   prescritto   per   i   Patronati   scolastici l'approvazione della Commissione medesima

 

Art.   43.

Ai fini di cui all'articolo precedente, il Consorzio  deve trasmettere alla Commissione gli atti per i quali sia  richiesta l'approvazione,  entro  quindici  giorni   dalla   deliberazione dell'assemblea

 

Art.   44. 

L'attività  del  Consorzio  è  disciplinata  da  apposito statuto, da emanarsi in conformità dello statuto tipo  approvato dal Ministero della pubblica istruzione a termini  dell'art.  12 della legge 4 marzo 1958, n. 261. Il  Consorzio  può,  ove  ne  ravvisi  l'opportunità,  emanare apposito regolamento interno in  conformità delle  disposizioni del presente regolamento. Sia lo statuto,  sia  il  regolamento  interno  sono  soggetti all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

 

Capo  II  -  Organi  del  Consorzio  presidente,  Consiglio   di presidenza e assemblea

 

Art. 45.

Il presidente del Consorzio, eletto dall'assemblea nei  modi previsti dall'art. 51:

 

a) rappresenta legalmente il Consorzio  in  giudizio  e  nei rapporti  con  i  terzi  e  adotta,  ove   occorra,   gli   atti conservativi per la tutela dei diritti del Consorzio stesso;

b)  convoca  e  presiede  l'assemblea  e  il  Consiglio   di presidenza curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

c)  vigila  sulla  regolare  tenuta  degli  inventari,   dei registri e delle scritture contabili;

d) provvede, nelle forme prescritte, alla riscossione  delle entrate ed al pagamento delle spese iscritte in bilancio;

e) adotta, nei casi di urgenza, e salvo  ratifica  da  parte dei competenti organi nella loro prima  riunione  successiva,  i provvedimenti di competenza, rispettivamente,  dell'assemblea  e del Consiglio di presidenza. In caso di assenza  o  di  impedimento,  è  sostituito  da  un consigliere  dallo  stesso  designato,  e,  in  mancanza   della designazione, dal consigliere più anziano di età

 

Art.   46.

Il Consiglio di presidenza, da nominarsi con  decreto  del provveditore agli studi, consta di membri elettivi e di diritto. I membri elettivi, in numero da cinque a  sette,  compreso  il presidente del  Consorzio,  sono  scelti  dall'assemblea  tra  i proprio componenti.

Sono membri di diritto:

a) un rappresentante del provveditore agli studi;

b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

c) il medico provinciale;

d)   il    direttore    dell'Ufficio    provinciale    della Amministrazione  per  le  attività  assistenziali  italiane   ed internazionale (U.P.A.I.).

Al Consiglio  sono  aggregati,  con  funzioni  consultive,  un rappresentante   della   Federazione   provinciale    dell'Opera nazionale maternità e infanzia (O.N.M.I.),  dell'Ente  nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.), della Croce rossa italiana (C.R.I.), ed eventualmente, previa  deliberazione del Consiglio di presidenza, esperti di  assistenza  scolastica, in numero non superiore a tre. Il Consiglio dura in carica un triennio

 

Art.   47.

Il Consiglio di  presidenza  cura  a  che  l'attività  del Consorzio   si   svolga   sempre   secondo   le    deliberazioni dell'assemblea, prepara  il  bilancio  preventivo  ed  il  conto consuntivo; sovraintende alla amministrazione del  patrimonio  e alla contabilità; attua  il  programma  annuale  delle  attività assistenziali  del  Consorzio;  delibera   sulle   locazioni   e conduzioni;  sui   provvedimenti   relativi   al   servizio   di riscossione  di  tesoreria,  sulla  convocazione   ordinaria   e straordinaria dell'assemblea, formulandone l'ordine del giorno

 

Art.   48.

Il Consiglio si riunisce di  regola  ogni  mese.  Esso  si riunisce altresì tutte le volte che  il  presidente  lo  ritenga opportuno,  ovvero  su  richiesta  di  almeno  tre  membri   del Consiglio aventi voto deliberativo. Il  Consiglio  è  convocato,  mediante   avviso   ai   singoli componenti, almeno cinque giorni prima della data di riunione. L'avviso dovrà indicare gli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono  adottate  a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, nelle deliberazioni palesi, prevale il voto del presidente

 

Art.   49.

Ove ricorrano gravi motivi, il provveditore agli studi, su conforme parere del Consiglio scolastico  provinciale,  provvede con proprio decreto, da notificarsi al Ministero della  pubblica istruzione, allo scioglimento del Consiglio di presidenza e alla nomina di  un  commissario  straordinario  per  un  periodo  non superiore a sei mesi

 

Art.   50. 

L'assemblea  è  composta  dei  presidenti  dei  Patronati scolastici della provincia o dei loro rappresentanti. L'assemblea si riunisce,  in  sessione  ordinaria,  due  volte l'anno,  per  l'esame  del  bilancio  preventivo  e  del   conto consuntivo;  in  sessione  straordinaria   quando   lo   ritenga necessario il Consiglio  di  presidenza  o  ne  faccia  richiesta almeno un terzo dei componenti l'assemblea stessa. L'assemblea è convocata dal presidente del Consorzio  mediante avviso scritto contenente l'ordine del  giorno  dei  lavori,  da inviarsi ai singoli componenti almeno quindici giorni  prima  di quello fissato per la riunione

 

Art.   51.

L'Assemblea, nella  sua  prima  adunanza,  presieduta  dal componente più anziano di età, elegge, nel proprio  seno,  ed  a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il  Consiglio  di presidenza.

A parità di voti, è eletto il più anziano di età

 

Art.   52.

Spetta all'assemblea di deliberare:

1)  sullo  statuto  del  Consorzio,  nonché‚   sull'eventuale regolamento interno;

2) sul bilancio preventivo e relative variazioni, nonché‚ sul conto consuntivo;

3) sui contratti di acquisto e di alienazione;

4) sulla accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni;

5) su  ogni  altra  materia  che  importi  trasformazione  o diminuzione di patrimonio;

6) sulla autorizzazione a stare in giudizio;

7) sul programma annuale di attività da svolgere;

8) su ogni altro argomento che il  Consiglio  di  presidenza ritenga di sottoporre al suo esame

 

Art.   53.

Per la  validità  delle  deliberazioni  dell'assemblea,  è richiesta la presenza di almeno la metà più uno  dei  componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a meno che si tratti di deliberare sugli argomenti di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 52,  nel  qual  caso  è  richiesta  la  maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea

 

Art.   54.

Il Consorzio può avvalersi dell'opera  di  un  segretario, scelto, di  regola,  fra  gli  insegnanti  elementari  di  ruolo ordinario,   particolarmente   qualificati   nel   campo   della assistenza scolastica, e nominato dal provveditore  agli  studi, su proposta del Consiglio di presidenza.

Il segretario partecipa, senza diritto  a  voto,  alle  sedute dell'assemblea e del Consiglio di presidenza

 

Art.   55.

I processi verbali delle  deliberazioni  dell'assemblea  e del Consiglio di presidenza sono redatti dal segretario  di  cui al precedente articolo e firmati dal presidente del Consorzio.

La pubblicazione delle deliberazioni,  ove  sia  richiesta,  è curata dal segretario, il quale conserva anche i registri  delle deliberazioni. Qualora il segretario non sia stato nominato, la redazione dei processi verbali è eseguita dalla persona all'uopo incaricata in ogni singola riunione e la pubblicazione delle  deliberazioni  e la conservazione dei registri è curata dal presidente  o  da  un consigliere delegato

 

Art.   56.

Il Consorzio può  avvalersi,  per  il  suo  funzionamento, oltre che del personale insegnante comandato, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, del personale del Patronato scolastico del Comune, capoluogo di Provincia

 

 

TITOLO III

 

Gestione amministrativo-contabile  dei  Patronati  scolastici  e dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici

Capo I - Esercizio finanziario - Scritture contabili

 

Art. 57.

L'esercizio  finanziario  dei  Consorzi  provinciali  e  dei Patronati scolastici ha inizio col primo ottobre e si chiude  il 30 settembre dell'anno successivo

 

Art.   58.

Atti fondamentali dell'Amministrazione dei Consorzi e  dei Patronati sono il bilancio preventivo; il conto consuntivo.

 

Le scritture d'obbligo sono:

il libro cassa;

il partitario;

l'inventario dei beni mobili;

lo schedario dei viveri;

lo schedario del materiale di assistenza

 

Capo II - Bilancio preventivo e conto consuntivo

 

Art. 59.

Il bilancio preventivo del Consorzio e quello del  Patronato sono predisposti, rispettivamente, dal Consiglio di presidenza e dalla Giunta esecutiva, in conformità dell'allegato modello A.

I bilanci, corredati della delibera di approvazione  da  parte dei  competenti  organi  e  della  relazione  illustrativa   del presidente,   sono   trasmessi,   in   duplice   esemplare,   al provveditore agli studi, entro il 15 giugno di  ogni  anno,  per l'approvazione della Commissione di cui all'art. 4 del  presente regolamento

 

Art.   60.

Le entrate e le spese che si  iscrivono  nel  bilancio  di previsione del Consorzio o del Patronato sono quelle di  cui  si verifica  nell'esercizio,  rispettivamente,  il   diritto   alla riscossione o l'obbligo del pagamento. Tanto le entrate quanto le spese sono iscritte in bilancio  in distinti capitoli e sono classificate nei seguenti titoli:

I) entrate  e  spese  effettive,  distinte  in  ordinarie  e straordinarie;

II) entrate e spese per movimento di capitali;

III) entrate e spese per partite di giro.

Al bilancio di previsione è  imputato  il  presunto  avanzo  o disavanzo  risultanti  alla  fine  dell'esercizio  precedente  a quello cui il bilancio si riferisce. Nel preventivo debbono essere anche riportate  per  i  singoli capitoli,  a  scopo  di  raffronto,   le   previsioni   relative all'esercizio precedente

 

Art.   61.

Ogni variazione al  preventivo,  compresi  gli  storni  di fondi da capitolo  a  capitolo,  deve  essere  deliberata  dalla assemblea per il Consorzio e dal  Consiglio  di  amministrazione per i Patronati, e riportare l'approvazione della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento

 

Art.   62.

Il conto consuntivo dimostra i  risultati  della  gestione del bilancio, per l'entrata e per la  spesa,  distintamente  per titoli e capitoli, secondo la classificazione  del  bilancio  di previsione,  indicando  le  entrate  dell'esercizio   accertate, riscosse o non riscosse. Le somme accertate sono messe a raffronto con quelle  previste per rilevarne le eventuali differenze in più o in meno. Il  conto  consuntivo  dimostra  altresì i  risultati   della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori

 

Art.   63.

Il conto consuntivo è predisposto, per il  Consorzio,  dal Consiglio di  presidenza,  e,  per  il  Patronato  dalla  Giunta esecutiva, in conformità dell'allegato modello B.

Al conto consuntivo devono essere uniti i  prospetti  relativi alla dimostrazione del risultato  economico  della  gestione  ed allo stato  dei  capitali  al  termine  dell'esercizio,  redatti rispettivamente in conformità degli  allegati  modello  C  e  D, nonché‚ l'elenco dei residui attivi  e  passivi  risultanti  alla fine dell'esercizio. Formano inoltre parte  integrante  del  conto  consuntivo,  la relazione del presidente del Consorzio  o  del  Patronato  sulla attività  svolta,   sui   risultati   conseguiti   dall'Ente   e sull'andamento della gestione nonché‚ la delibera con la quale il conto è stato approvato dall'assemblea, per il Consorzio, e  dal Consiglio di amministrazione, per il Patronato

 

Art.   64.

Copia del conto consuntivo dei Consorzi e  dei  Patronati, unitamente  ai  relativi  allegati,  alla  documentazione  delle entrate e delle spese dell'esercizio e  all'estratto  del  conto corrente postale o di quello dell'istituto cassiere, è trasmessa in duplice esemplare al provveditore agli  studi,  entro  il  31 dicembre  di  ogni  anno,  per  l'approvazione  da  parte  della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento

 

Capo III - Scritture d'obbligo e servizio di cassa

 

Art. 65. 

Tutti  i  movimenti  di  denaro  devono  essere  registrati cronologicamente ed in maniera regolare sull'apposito  libro  di cassa, preventivamente numerato e vistato dal presidente in ogni pagina.

Un  consigliere  appositamente  incaricato  dal  Consiglio  di presidenza per il Consorzio e dalla Giunta,  per  il  Patronato, provvede, alla fine di ogni mese, al controllo delle  risultanze del registro con il saldo del conto corrente postale  o  con  la effettiva  consistenza  di  cassa  esistente  presso  l'istituto cassiere. Del controllo effettuato è fatta sul libro di  cassa  apposita annotazione sottoscritta dalla persona incaricata e vistata  dal presidente

 

Art.   66.

Per i crediti ed i debiti è tenuto apposito partitario nel quale sono messi in evidenza i  singoli  rapporti  intercorrenti tra il Consorzio od il Patronato e gli enti, le istituzioni ed i privati,  ivi  compresi  i  rapporti  riguardanti   le   sezioni frazionali ed i consegnatari

 

Art.   67.

Il servizio  di  cassa  dei  Patronati  scolastici  e  dei Consorzi provinciali è disimpegnato a  mezzo  del  servizio  dei conti correnti postali. Eccezionalmente, può  essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o  ad  una  Banca  di  interesse  nazionale, ovvero ad una Cassa di risparmio, mediante apposita  convenzione da  approvarsi  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione   di concerto con quello del tesoro

 

Art.   68. 

Gli  assegni  postali  ed  i   postagiro   sono   firmati congiuntamente dal presidente del  Consorzio  o  del  Patronato, ovvero da un consigliere all'uopo delegato, o dal segretario,  o da chi lo sostituisce. Per i Consorzi che non dispongono del segretario, gli  assegni ed i postagiro  sono  firmati  soltanto  dal  presidente  o  dal consigliere all'uopo delegato

 

Art.   69.

Il movimento di entrata e di uscita, qualora  il  servizio di cassa sia affidato  ad  un  istituto  di  credito,  ha  luogo mediante ordini di incasso e di pagamento, firmati dalle persone di cui al precedente articolo. Gli ordini di incasso e  di  pagamento  sono  progressivamente numerati e registrati nel libro cassa. Le somme eventualmente incassate in contanti dal  Consorzio  o dal Patronato debbono essere immediatamente  versate  sul  conto corrente postale o bancario

 

Art.   70.

Alle forniture, i lavori o  provviste  di  ogni  genere  i Consorzi ed i Patronati provvedono di norma mediante licitazione privata o, nei casi previsti dall'art. 41 del regolamento  sulla amministrazione del  patrimonio  o  sulla  contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, mediante trattativa privata. Quando  ricorrano  speciali  circostanze,  i  Consorzi   e   i

Patronati  possono  eseguire  spese  in  economia,  in  base  ad autorizzazione della Commissione di cui all'art. 4 del  presente regolamento, purché‚ il loro importo  non  superi  il  limite  di somma stabilito, per il parere del Consiglio di Stato, dall'art. 8 del regio decreto 18  novembre  1923,  n.  2440  e  successive modificazioni

 

Art.   71.

La Giunta esecutiva ed il  Consiglio  di  presidenza,  con motivata deliberazione, possono autorizzare la  costituzione  di un fondo per le piccole spese, da  tenersi  rispettivamente  dal segretario-direttore  del  Patronato  e   dal   segretario   del Consorzio, ove sia stato nominato, ovvero  da  persona  all'uopo incaricata dal Consiglio di presidenza.

La reintegrazione del fondo ha luogo previo  rendiconto  delle somme spese

 

Art.   72.

Le fatture debbono essere rilasciate in  doppio  originale e, quando ciò non sia  possibile,  ne  è  fatto  di  ufficio  un secondo. A saldo avvenuto, l'originale è  allegato  all'ordine  o  alla bolletta di pagamento e far parte della documentazione da unire al bilancio consuntivo. La copia  deve  essere  conservata  agli atti

 

Art.   73.

Quando il pagamento di una fattura sia fatto in  contanti, la fattura  stessa  deve  essere  regolarmente  quietanzata  dal fornitore

 

Art.   74.

Tutte le fatture, prima del loro pagamento, devono  essere vistate dal presidente che ne autorizza così il saldo

 

Art.   75. 

Ogni  Consorzio  o  Patronato  deve  tenere  un  registro inventario  in  cui  siano  elencati  tutti  i  beni  mobili  di proprietà, ovunque siano essi dislocati. Tale registro, numerato  e  vistato  dal  presidente  in  ogni pagina,  è  suddiviso  per  voci  in  modo  da   consentire   la ricognizione del materiale, che e  da  farsi  periodicamente  e, comunque, almeno, una volta all'anno. Di mano in mano che  siano  fatti  nuovi  acquisti,  il  nuovo materiale deve essere preso in carico

 

Art.   76.

Si provvede allo scarico, quando occorra porre  fuori  uso materiale deteriorato o comunque non più utilizzabile. Le operazioni di carico e  scarico  hanno  luogo  a  mezzo  di appositi buoni. Il Consiglio di presidenza, per  il  Consorzio,  o  la  Giunta esecutiva, per il Patronato, accertano se sussistano estremi  di responsabilità nei confronti dei consegnatari del materiale  che sia andato deteriorato o smarrito

 

Art.   77. 

Nell'inventario,  oltre  che  la  quantità,  deve  essere indicato anche il valore del materiale. In caso di materiale proveniente da donazioni,  il  valore  da attribuire è quello occorrente di mercato

 

Art.   78.

Gli oggetti di consumo non devono essere inventariati. Per seguirne il movimento, i Consorzi  ed  i  Patronati  hanno apposito registro di carico e scarico

 

Art.   79.

I consegnatari dei viveri e del  materiale  di  assistenza (libri, cancelleria, indumenti, medicinali, ecc.) devono  tenere per ogni singolo  oggetto  apposita  scheda,  aggiornata,  nella quale sono sistematicamente annotati i  movimenti  di  carico  e scarico. I singoli movimenti  avvengono  mediante  buoni  di  carico  e scarico, a  firma  del  segretario-direttore,  da  staccarsi  da apposito bollettario a madre e figlia

 

Art.   80.

La distribuzione  del  materiale,  di  cui  al  precedente articolo, deve, di norma,  essere  fatta  dall'insegnante  degli alunni da assistere. All'atto  della  consegna  del  materiale,   l'insegnante   ne rilascia ricevuta al Patronato. Qualora  si  renda  necessaria  la   consegna   di   materiale direttamente  ai  singoli  alunni,  il  Patronato  ha  cura   di prenderne nota in apposito registro e si fa rilasciare  regolare ricevuta da  uno  dei  genitori  dell'alunno  stesso  o  da  chi legalmente lo rappresenta

 

Art.   81. 

Le  sezioni  frazionali  del  Patronato  debbono   tenere regolare contabilità,  le  cui  risultanze  sono  riportate  nel bilancio  del  Patronato,   nei   confronti   del   quale   sono direttamente responsabili

 

TITOLO IV

 

Comitato centrale per l'assistenza scolastica

 

Art. 82.

Il Comitato centrale per  l'assistenza  scolastica  previsto dall'art. 17 della legge 4 marzo  1958,  n.  261,  nominato  con decreto del Ministro per la pubblica  istruzione,  è  presieduto dal Sottosegretario di Stato per la  pubblica  istruzione  ed  è composto come segue:

1) il direttore generale per l'istruzione elementare;

2) il direttore generale preposto ai servizi per  le  scuole del completamento dell'obbligo;

3) il rappresentante dei Patronati  scolastici  in  seno  al Consiglio superiore della pubblica  istruzione;

4) un rappresentante del Ministero dell'interno;

5) un rappresentante del Ministero della sanità;

6) un rappresentante dell'Amministrazione  per  le  attività assistenziali italiane e internazionali;

7)  un  rappresentante  dell'Opera  nazionale  maternità  e d’infanzia;

8) un rappresentante dell'Ente nazionale per  la  protezione morale del fanciullo;

9) un rappresentante della Croce rossa italiana;

10) un funzionario dei servizi per le scuole del complemento dell'obbligo  con  qualifica  non  inferiore  a   direttore   di divisione;

11) un ispettore centrale per l'istruzione elementare;

12) un provveditore agli studi;

13) un rappresentante dei Patronati  scolastici  dei  Comuni capoluoghi di Provincia;

14) un rappresentante dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici;

15) un rappresentante dei Patronati scolastici  con  statuto A;

16) un rappresentante dei Patronati scolastici  con  statuto B;

17) 18)  e  19)  tre  persone  particolarmente  esperte  nel settore dell'assistenza scolastica. Il Comitato adotta le sue deliberazioni a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale quelle del presidente. Esercita le  mansioni  di  segretario,  un  funzionario  della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione,  con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2a classe

 

Art.   83.

I componenti del Comitato di cui ai numeri 10), 11),  12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), nonché‚  il  segretario,  sono scelti dal Ministro per la pubblica istruzione

 

Art.   84.

I  componenti  del  Comitato  restano  in  carica  per  un triennio e la loro nomina è rinnovabile. Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno

 

TITOLO V

 

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 85.

I provveditori agli studi devono predisporre quanto  occorra per il passaggio  dalla  attuale  organizzazione  dei  Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali a  quella  prevista  dalla legge 4 marzo 1958, n. 261

 

Art.   86

Entro il termine  di  tre  mesi  dalla  pubblicazione  del presente regolamento, i provveditori  agli  studi  promuoveranno gli  atti  per   la   costituzione   dei   nuovi   Consigli   di amministrazione dei Patronati scolastici, a termini della  legge 4 marzo 1958, n. 261

 

Art.   87

I provveditori agli studi,  entro  il  termine  di  trenta giorni dalla costituzione dei nuovi Consigli di  amministrazione dei  Patronati  scolastici   della   Provincia,   provvederanno, mediante avviso individuale da inviare ai singoli presidenti dei Patronati, a convocare l'assemblea  del  Consorzio,  alla  quale spetta ai  sensi  dell'art.  51  del  presente  regolamento,  la elezione del presidente del Consorzio e dei membri del Consiglio di presidenza.

 

(Si omettono i modelli allegati).


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