Decreto Presidente Repubblica 10 settembre 1982, n. 722

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei lavoratori migranti

 

Art. 1.-

In attuazione della direttiva 25 luglio 1977, n. 77/486 (CEE), gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui è domiciliato l'alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore inserimento.

L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da parte del Ministero.

L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.

Art. 2.-

Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente art. 1 la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:

a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze

b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.

Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell'art. 14 della Legge 20 maggio 1982, n. 270.

Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non faccia più parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.

Art. 3.-

Il Ministero della P.I. adotta apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività di cui al precedente art. 2.

Art. 4.-

Ai fini dell'attuazione del precedente art. 2, primo comma, lett. b), per l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto di insegnamento nella provincia di residenza dell'alunno si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della p.i. e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.