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Decreto Presidente Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970 Norme in materia di scuole aventi particolari finalità
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato; Veduta la legge 19 maggio 1975, n. 167, concernente la proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla predetta legge 30 luglio 1973, n. 477; Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: TITOLO I Art. 1 Le norme concernenti l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si applicano alle scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità, con gli adattamenti indicati dai successivi articoli in relazione alle specifiche esigenze delle scuole e istituzioni medesime. Art. 2 Nei circoli didattici della scuola materna ed elementare, negli
istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica presso cui
funzionano sezioni o gruppi di sezioni speciali di scuola materna e
classi o gruppi di classi speciali di scuola elementare, secondaria e
artistica gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano
medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o
nell'istituto partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione,
di interclasse e di classe competenti per le sezioni o classi a cui è
diretta la loro attività. Art. 3 Quando il circolo o istituto è costituito esclusivamente di sezioni o di classi speciali, il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia non superiore a duecento. Art. 4 Ai consigli di circolo o di istituto partecipa il legale
rappresentante dell'ente gestore presso cui funzionano sezioni o
classi speciali di scuola statale e il legale rappresentante
dell'istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano le
predette sezioni o classi di scuola statale. Art. 5 Alle riunioni del consiglio di disciplina degli alunni negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica di cui al precedente art. 1 devono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nell'istituto o scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento. Art. 6 I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui al precedente art. 1 possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza. La commissione elettorale avrà cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. TITOLO II Art. 7 Al personale direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme di stato giuridico contenute nel decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con gli adattamenti indicati dai successivi articoli, in relazione alle specifiche esigenze delle scuole ed istituzioni medesime. Art. 8 Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni
o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di
apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un
corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti
riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Art. 9 Nei concorsi a posti di personale direttivo e docente previsti dal
decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1947, n. 417, sono
indicati i posti che si riferiscono alle istituzioni, sezioni o classi
di cui al precedente art. 1. Art. 10 L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali
funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per
sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali. Art. 11 L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli
istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante
concorsi, per titoli ed esami, e mediante concorsi, per soli titoli,
ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei
requisiti di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, e del diploma di maturità magistrale, abbiano
conseguito apposito titolo di specializzazione al termine di un corso
biennale teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti dal
Ministero della pubblica istruzione. Art. 12 Il passaggio del personale direttivo e insegnante dalle scuole e
istituzioni di cui al precedente art. 1 ai corrispondenti posti o
cattedre delle scuole e istituti normali può essere disposto soltanto
nei confronti di coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di
servizio effettivo di ruolo nelle predette scuole e istituzioni con
particolari finalità, sempreché siano in possesso dei requisiti
richiesti per l'accesso ai ruoli cui aspirano. Art. 13 Rimangono ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di orario di servizio e di protrazione dell'orario medesimo. Art. 14 Ai sensi dell'art. 23 della legge 30 luglio 1973, n. 477, il presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. |
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