Decreto Presidente Repubblica 2 marzo 1998, n. 157
AGGREGAZIONE DI
ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Oggetto: Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 20, della L. 28.12.95, n. 549 concernente aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'art. 87, comma 5,
della Costituzione;
VlSTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e
grado, approvato con D.L.vo 16.4.94. n. 297;
VISTA la L. 8.6.90 n. 142 concernente "Ordinamento delle
autonomie locali";
VISTA la L. 11.1.96, n. 23 recante norme per l'edilizia
scolastica e in particolare l'art. 3;
VISTA la L. 8.8.96, n. 431, recante interventi urgenti per
l'edilizia scolastica, ed in particolare l'art. 3 che ha reso
validi gli atti ed i provvedimenti adottati- e- ha fatto salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base,
fra l'altro, dell'art. 2 dei DD.LL. 12.3.96, n. 118 e 10.5.96, n.
255;
VISTO l'art. 1, comma 20, della L. 28.12.95, n. 549 recante
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica",
che prevede l'emanazione di un regolamento che disciplini la
aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria
superiore;
VISTO l'art. 1, comma 70, della L. 23.12.96, n. 662;
VISTO l'art. 17, comma 1, della L. 23.8.88, n. 400, e successive
modificazioni:
UDITO il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi
del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 20.10.97;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del ________
SULLA PROPOSTA del Ministro della pubblica istruzione
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1 - Aggregazione di scuole
1. Gli istituti scolastici di
istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo,
e le sezioni- staccate e le sedi coordinate, aggregati.in
attuazione dell'art. 1, comma 70, della L. 28.12.95, n. 549,
costituiscono un'unica soluzione scolastica dotata di
personalità giuridica e di autonomia amministrativa, anche se
trattasi di aggregazioni e fusioni tra istituti ad
amministrazione statale.
2. La nuova istituzione viene costituita ai sensi dell'art. 1,
comma 70, della L. 23.12.96, -n. 662, -con decreto definitivo del
competente provveditore agli studi, sentiti gli enti locali
interessati e i consigli scolastici provinciali, in attuazione
del decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, con il quale
sono definiti criteri e parametri generali per la
riorganizzazione graduale della rete scolastica.
Art. 2 - Denominazione dell'Istituto
1. Gli istituti facenti parte
dell'unica istituzione scolastica conservano ciascuno la propria
originaria identità e denominazione.
2. A tal fine l'istituzione. costituita ai sensi del precedente
articolo 1 viene cosi identificata:
"ISTITUTO STATALE di istruzione ... (a) = ... (b) ... =,
precisando in (a) i diversi ordini di istruzione e in (b) la sede
legale: Comune, via o piazza, numero civico.
3. La suddetta denominazione viene apposta su tutti gli atti
dalla nuova istituzione scolastica ivi compresi diplomi e
attestati.
Art. 3 - Patrimonio
1. Per gli immobili utilizzati
come sede degli istituti aggregati trovano applicazione le norme
di cui alla legge 11.1.96, n. 23 e alla L. 8.8.96, n. 431.
2.1 beni appartenenti alle istituzioni scolastiche aggregate ed i
beni mobili statali passano nel patrimonio della nuova
istituzione scolastica; gli istituti scolastici aggregati
conservano l'uso dei beni mobili esistenti all'atto della
aggregazione.
3. Passano anche nella proprietà della nuova istituzione
scolastica la titolarità di eventuali crediti degli istituti
aggregati, ferme restando le finalità ad essi connessi.
Art. 4 - Inventari
1. All'atto della
aggregazione, per ogni istituto aggregato viene redatto l'elenco
dei beni in uso, che, ai sensi del comma 2 del precedente
articolo, passano nel patrimonio della nuova istituzione. Tale
elenco e utilizzato per lo scambio di consegne tra i capi di
istituito e costituisce titolo valido per il discarico dei beni
dall'inventario di provenienza e per l'impianto dell'inventario
della nuova istituzione o per il carico nell'inventario
dell'istituto aggregante.
2. Lo scambio di consegne tra capi d'istituto deve riguardare
anche i beni mobili in uso, di proprietà degli enti locali o di
altri enti da descrivere in apposito elenco, una copia del quale
dovrà essere rimessa all'ente proprietario.
Art. 5 - Nomina di Commissario
1. Il Provveditore agli studi,
all'atto della costituzione del nuovo Istituto nomina un
Commissario per l'amministrazione straordinaria delle competenze
di cui all'art. 9 del D.I. 28.5.75 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.
. del
..) che resta in
carica sino all'entrata in funzione del consiglio di istituto.
2. Non si fa luogo alla nomina del Commissario, allorquando
vengano aggregate sezioni staccate e sedi coordinate ad
istituzione scolastica presso la quale sia in funzione il
consiglio di istituto. In tal caso si procede subito al rinnovo
di detto organo collegiale.
Art. 6 - Consiglio di istituto
1. Viene costituito un unico
consiglio di istituto secondo la normativa di cui all'art. 8 del
D.L.vo 16.4.94, n. 297, con le attribuzioni previste dal
successivo art. 10 del medesimo decreto legislativo.
2. Le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti,
genitori, alunni e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario in seno al consiglio d'Istituto hanno luogo sulla base
di liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuola e
secondo le norme di cui alla Parte I - Titolo I - Capo Vl del
D.L.vo n. 297 citato.
3. Nel consiglio di istituto viene comunque riservato almeno un
seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni e di
ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione.
4. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario. dipendente
dagli- enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al
corrispondente personale dello Stato.
Art. 7 - Collegio dei docenti
1. Per l'esercizio delle
competenze di cui all'art. 7 del D.L.vo 16.4.94, n. 297, viene
costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante
sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione.
2. Per pareri e deliberazioni relative a questioni e
problematiche specifiche (ad esempio, adozione dei libri di
testo, iniziative di sperimentazioni, ecc.) riferite alla singola
scuola il capo di istituto convoca solo la corrispondente
sezione. In tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta ai
singoli ordini di scuola.
3. L'attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il
piano annuale delle attività formative dell'istituto e con la
programmazione didattico-educativa generale, la cui elaborazione
compete al collegio plenario dei docenti, ai sensi dell'articolo
7, comma 2, del D.L.vo 16.4.94, n. 297.
4. I collaboratori del preside sono eletti, a norma dell'art. 7,
comma 2, lett. h), del D.L.vo n. 297/94, sulla base del numero
complessivo degli alunni dell'istituzione scolastica avendo cura
di assicurare per quanto possibile la rappresentanza dei docenti
di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il capo
d'istituto sceglie il vicario, avendo cura di far cadere la sua
scelta su persona appartenente ad ordine di scuola diverso dal
proprio.
Art. 8 - Comitato per la valutazione del servizio
1. Il collegio dei docenti elegge dal suo seno, ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo 16.4.94, n. 297, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando per quanto possibile la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione.
Art. 9 - Rilancio
1. La gestione finanziaria,
amministrativa e contabile degli istituti aggregati si realizza
attraverso un unico bilancio ed e regolata dalla disciplina
contenuta nel D.I. 28.5.75 (pubblicato nella Gazzetta Umciale n.
..... del
..).
2. I rapporti giuridici di debito e di credito, gli obblighi
contrattuali e le disponibilità finanziarie (fondo cassa) che r
anno capo all'istituto aggregato titolare di autonomia, che cessa
con l'aggregazione, sono trasferiti in testa alla nuova
istituzione scolastica. Ove occorra. nel bilancio di
quest'ultima, saranno apportate le variazioni alle previsioni e
sarà operato il necessario assestamento.
3. Ulteriori istruzioni concernenti la disciplina degli aspetti
di gestione e finanziari, nonchè la gestione della fase
transitoria del passaggio alla istituzione aggregata, saranno
oggetto, se necessario, di specifiche disposizioni del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
Tesoro.
Art. 10 - Ripartizione degli oneri tra i soggetti obbligati
1. Nelle ipotesi in cui nell'aggregazione siano comprese scuole per le quali, ai sensi della normativa vigente, gli oneri relativi alle spese di funzionamento e quelli relativi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario facciano carico a più soggetti, questi procederanno alla relativa ripartizione a mezzo di apposita convenzione, da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti interessati ai sensi dell'art. 51, comma 6, del D.L.vo 16.4.94, n. 297, in proporzione alla loro partecipazione alle spese prima dell'aggregazione. Sempre ai fini suddetti gli enti interessati possono anche costituirsi in consorzio.
Art. 11 - Province di Bolzano e Trento - Regione Sicilia e Valle d'Aosta
1. Restano ferme le competenze
delle province di Bolzano e di Trento, della Regione Sicilia- e
della Regione Valle d'Aosta in ordine all'attuazione, con propria
normativa, del disposto dell'art. 1, comma 20, della L. 28.12.59,
n. 549, con riferimento agli istituti rientranti nella propria
competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato. sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.