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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1927, n. 798

Norme sull’assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all’abbandono

Art. 1

In ogni provincia il servizio d’assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all’abbandono è affidato, sotto le direttive e il controllo dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, alla amministrazione provinciale la quale vi provvede o mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli, o col ricovero e mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi e in altri congeneri istituti, curando di ricoverarli, per quanto sia possibile, insieme alle madri, quando sono poppanti, o mercé il collocamento dei medesimi a baliatico e in allevamento esterno.

Le province prive di brefotrofi debbono istituire e mantenere sale di ricezione, in numero corrispondente ai bisogni di temporaneo ricovero degli infanti da collocare a baliatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici. Dove esistano brefotrofi autonomi o altre istituzioni che provvedano in tutto o in parte all’assistenza degli illegittimi, l’amministrazione provinciale, sarà, secondo i casi esonerata dal servizio o tenuta a completarlo.

 

Art. 1 bis

È data facoltà alla amministrazione provinciale di affidare detto servizio alla federazione provinciale dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, mediante convenzione da sottoporsi all’approvazione del Ministero per l’interno. Il trasferimento del servizio stesso può anche essere ordinato con decreto del Ministro per l’interno.

 

Art. 1 ter

Col provvedimento che approva la convenzione o ordina il trasferimento, ovvero con altro successivo, il Ministro per l’interno, sentita la commissione centrale per la finanza locale, di intesa col Ministro per le finanze, fissa il corrispettivo annuo che l’amministrazione provinciale dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, in misura corrispondente alla medià della spesa effettiva sostenuta nell’ultimo biennio dalla stessa amministrazione provinciale per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all’abbandono, e comprensiva della quota-parte dovuta dai comuni, a norma delle disposizioni in vigore.

L’ammontare di detto corrispettivo può essere variato annualmente con decreto del Ministro per l’interno, di intesa col Ministro per le finanze, sentita la commissione centrale per la finanza locale, quando lo richiedano le reali necessità dell’assistenza ed in relazione alla situazione finanziaria degli enti obbligati.

 

Art. 1 quater

I provvedimenti della federazione provinciale dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, relativi al servizio di assistenza di cui al precedente articolo, effettuato in sostituzione dell’amministrazione provinciale, sono sottoposti alla vigilanza ed alla tutela stabilite per i provvedimenti dell’amministrazione provinciale, secondo le norme vigenti.

 

Art. 2

L’ordine di preferenza nell’applicazione dei sistemi di assistenza previsti nel primo comma del precedente articolo è stabilito dall’Amministrazione incaricata del servizio con deliberazione motivata, tenuto conto delle condizioni economiche, morali, igieniche e assistenziali della popolazione locale. La deliberazione è sottoposta all’approvazione della Giunta esecutiva dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, la quale deve promuovere in proposito il parere della giunta esecutiva della Federazione provinciale di cui nell’art. 8 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277

 

Art. 3

Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 4 sono anticipate dalla provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettivi comuni in una proporzione determinata con decreto reale.

Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli di cui alla lettera c) dello stesso art. 4, sono anticipate dalla provincia e fanno carico per un terzo all’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia e per il rimanente sono ripartite in misura eguale tra la provincia e i rispettivi comuni.

Le quote segnate ai comuni sono tra essi ripartite dall’amministrazione provinciale in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del regno e il riparto è reso esecutivo dal prefetto.

Qualora esistano brefotrofi autonomi o istituzioni pubbliche per il collocamento a baliatico esterno, e in virtù dei loro statuti debbano provvedere ai figli di ignoti rinvenuti in un comune ed ai bambini illegittimi nati nel comune stesso, questo è esente dal contributo.

Ove tali brefotrofi ed istituti di collocamento non abbiano rendite sufficienti per l’attuazione dell’assistenza, le somme in eccedenza delle rendite sono anticipate dall’amministrazione provinciale, salvo i contributi previsti nei commi primo e secondo del presente articolo.

Per ottenere il contributo di cui al secondo comma del presente articolo, nelle spese di assistenza agli illegittimi riconosciuti dalla sola madre, le amministrazioni provinciali debbono comunicare all’Opera nazionale per la maternità copia del bilancio e del conto annuale.

A tale comunicazione non sono tenute le amministrazioni provinciali che in forza dei propri regolamenti provvedono all’assistenza dei fanciulli illegittimi riconosciuti dalla madre, senza contributo dell’Opera.

 

Art. 4

Sono ammessi all’assistenza, a norma dell’art. 1 del presente decreto:

a) i fanciulli abbandonati, figli di ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi della Provincia;

b) i fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei Comuni della Provincia da unioni illegittime e denunciati allo stato civile come figli di ignoti;

c) ogni fanciullo nato da unione illegittima, riconosciuto dalla sola madre, quando questa possa dimostrare di trovarsi in stato di povertà e provveda inoltre direttamente all’allattamento o allevamento del proprio figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni d’indole igienico-sanitaria, o gravi motivi d’ordine morale.

L’amministrazione incaricata del servizio di assistenza dei fanciulli abbandonati o esposti all'abbandono provvede d’intesa con l’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, all’assistenza dei fanciulli di cui alla lettera c) del presente articolo.

L’assistenza non può essere richiesta se il bambino abbia compiuto gli anni sei e si estende sino all’età prescritta per l’ammissione dei fanciulli al lavoro dalle norme legislative vigenti in materia.

Rimangono però ferme le speciali disposizioni in vigore presso i brefotrofi o le Amministrazioni provinciali, che estendano l’assistenza ad altre categorie di fanciulli, od oltre l’età suindicata. Restano inoltre salve le disposizioni della L. 10 dicembre 1925, n. 2277, e del regolamento 15 aprile 1926, n. 718, relative all’assistenza dei minori materialmente o moralmente abbandonati da parte della predetta Opera nazionale.

Nelle Province nelle quali lo consiglino le condizioni locali, l’assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile, avere inizio dall’epoca della gestazione della madre, mediante la organizzazione di asili materni ed opere ausiliarie, coordinate coi brefotrofi e le case di recezione.

 

Art.5

Nei casi in cui è obbligatoria, a termini del primo comma (lettera a, b e c) del precedente articolo, l’assistenza è dovuta, sin dal giorno della nascita, a tutti indistintamente i fanciulli che per essa abbiano titolo, senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio, all’età, allo stato civile, al numero dei precedenti parti, ed alle condizioni morali ed economiche della madre.

In tali casi, qualora dagli accertamenti, che all'uopo saranno fatti, la madre risulti appartenente ad altre Provincia, l’Amministrazione che presta l’assistenza ha diritto al rimborso della relativa spesa da parte della Province nel cui territorio è compreso il Comune del domicilio di soccorso della madre stessa.

 

Art. 6

Sono sottoposti alle prescrizioni del presente decreto e a quelle del T.U. 24 dicembre 1934, n. 2316, e del R.D. 15 aprile 1926, n. 718, i brefotrofi, ed in genere tutti gli istituti pubblici e privati, che, sotto qualsiasi denominazione e in qualunque forma, provvedano in modo principale, all’assistenza dei fanciulli di cui al precedente art. 4.

I detti istituti debbono avere un regolamento speciale che comprenda le disposizioni d’indole sanitaria e amministrativa e un regolamento organico.

 

Art. 6-bis

La direzione dei servizi tecnico-sanitari e assistenziali nei brefotrofi e nelle case di ricezione deve essere affidata ad un medico specializzato in pediatria o in puericoltura, il qual è direttamente responsabile dei servizi di fronte all’amministrazione.

La predetta direzione riferisce, con rapporti quindicinali alla federazione provinciale dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, dando notizie sull’andamento generale dell’istituto, e comunicando gli elenchi degli illegittimi ammessi a ciascuna forma di assistenza, la natura e la portata degli interventi, la generalità ed il luogo di residenza delle balie e degli allevatori.

 

Art. 7

In tutti i brefotrofi ed istituti congeneri e nelle case di ricezione mantenute dalle Province prive di brefotrofi l’ammissione degli infanti ha luogo per consegna diretta all’istituto di assistenza o all’ufficio all'uopo incaricato.

Nei Comuni in cui non esistano brefotrofi o case di recezione, gli uffici municipali e i Comitati di patronato dipendenti dall’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia debbono curare in via provvisoria, per conto del servizio di assistenza degli illegittimi, il collocamento degli infanti, che fossero loro presentati, e l’invio di essi, non appena sia possibile, al brefotrofio o nella casa di recezione della Provincia, salvo le diverse disposizioni che l’Amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli illegittimi possa dare per il definitivo collocamento dei detti infanti nel Comune medesimo o in quelli finitimi.

 

Art. 8

Nei casi di urgenza, il Prefetto o l’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia e i suoi organi provinciali o locali dispongono il ricovero in un brefotrofio, o in un altro idoneo istituto, degli infanti in stato di abbandono, salvo l’accertamento della competenza passiva della relativa spesa di assistenza, a norma di legge.

Uguale provvedimento possono adottare, anche su denunzia, in caso di rifiuto a provvedere all’assistenza di un infante da parte delle amministrazioni che vi siano obbligate.

 

Art. 9

Quando venga richiesta la pubblica assistenza per un illegittimo, a norma degli artt. 1 e 4 del

presente decreto, la direzione sanitaria dell’istituto ricoverante deve compiere, nei modi che ritenga congrui, riservate indagini per accertarne la madre, allo scopo di constatare, ove sia possibile, le condizioni sanitarie di quest’ultima, di procurarne all’infante l’allattamento materno o d’indurre la madre stessa a riconoscere il figlio.

La levatrice e il medico, che hanno prestata assistenza durante il parto alla madre dell’infante, sono tenuti a rispondere alle domande delle persone incaricate delle indagini.

In caso di rifiuto, si applica l’art. 210 del Codice penale.

È rigorosamente vietato di rivelare l’esito delle indagini compiute per accertarne la maternità degli illegittimi, ed è fatta salva, ove ne ricorrano gli estremi, l’applicazione degli articoli 163 e 177 del Codice penale.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 190 e seguenti sulla maternità e l’azione per la dichiarazione di maternità.

 

Art. 10

La dichiarazione prevista dall’art. 378 del Codice civile non sarà estensibile da parte della direzione dell’istituto di assistenza che l’assistito, quando abbia raggiunto la maggiore età, o, con le debite cautele, al genitore che in qualsiasi tempo dia affidamento di riconoscerlo.

 

Art. 11

Al riconoscimento dei figli naturali, ammessi alla pubblica assistenza, quando venga compiuto con atto di notaio, sono applicabili le disposizioni contenute negli artt. 4 della tariffa annessa alla legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, e 5 del D.L.L. 27 agosto 1916, n. 1058.

 

Art. 12

In caso di riconoscimento la madre ha diritto di essere informata del nome e della residenza della nutrice, qualora il bambino sia stato collocato a baliatico esterno, per poter provvedere al ritiro del proprio figlio.

L’amministrazione dell’istituto deve comunicare l’indirizzo dell’infante anche alla madre od al padre che, pur non avendolo riconosciuto, diano fondata speranza di voler riconoscerlo e ritirarlo in un certo periodo di tempo da determinarsi dell’Amministrazione stessa, secondo le condizioni della persona che promette il riconoscimento.

 

Art. 13

Gli uffici municipali, i comitati di patronato dipendenti dall’opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia e i medici dei Comuni della Provincia, ove abbia fede il brefotrofio o la casa di recezione, debbono curare ed agevolare, ove ne sia il caso, il collocamento dei fanciulli presso nutrici o famiglie dei rispettivi territori comunali.

Nei casi di collocamento a baliatico esterno o presso allevatori gli esposti debbono essere direttamente consegnati alle nutrici ed alle famiglie che ne assumano l’allevamento. È fatto assoluto divieto alle amministrazioni dei brefotrofi e delle case di ricezione di valersi dell’opera di intermediari per il collocamento dei fanciulli, all’infuori di quelli previsti nel primo comma del presente articolo.

 

Art. 14

I medici condotti, nei territori dei rispettivi Comuni, sono obbligati al servizio sanitario dei fanciulli illegittimi collocati, a norma del presente decreto, a baliatico od in allevamento esterno.

A tal uopo essi debbono visitare periodicamente le nutrici e i fanciulli fino al quattordicesimo anno di età e prestare a tutti i fanciulli assistiti, sino alla cessazione del periodo d’assistenza di cui all’art. 4

del presente decreto, le loro cure, se infermi.

Il Comune deve provvedere alla somministrazione gratuita dei medicinali ai fanciulli illegittimi allevati, a norma del presente articolo, nel proprio territorio.

 

Art. 15

I minorenni non riconosciuti o legittimati, ammessi alla pubblica assistenza, sono confidati all’Amministrazione che provvede all’assistenza medesima, a norma dell’art. 262 del Codice civile.

Sei mesi prima che scada il periodo di assistenza, l’Amministrazione suddetta deve darne avviso al pretore, per la costituzione del consiglio di tutela e la nomina del tutore, a termini dell’art. 248 del Codice civile.

Analogo avviso deve darsi al Comitato di patronato del Comune di residenza del fanciullo.

Art. 16

Salva la vigilanza spettante agli ispettori provinciali dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia e ai padroni, a norma dell’art. 10 (n. 2) della L. 10 dicembre 1925, n. 2277; le amministrazioni dei brefotrofi debbono esercitare, mediante periodiche visite di speciali ispettori, un continuo controllo sul trattamento dei fanciulli collocati a baliatico o in allevamento esterno.

 

Art. 17

In ogni provincia è istituita una commissione di vigilanza composta dal consigliere di pretura addetto al servizio d’assistenza e beneficenza, del medico provinciale, di un delegato della federazione provinciale dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, di un delegato dell’amministrazione provinciale e dei direttori delle cliniche pediatrica e dermosifilopatica, dove esistano, o, in mancanza, di un medico specializzato.

La commissione è nominata con decreto dal prefetto, che ne designa il presidente, e dura in carica un biennio.

Essa deve visitare almeno una volta ogni bimestre, i brefotrofi, le case di ricezione e gli analoghi istituti che provvedono all’assistenza degli illegittimi.

Di tutti gli accertamenti eseguiti la Commissione fa un particolareggiato rapporto al prefetto, il quale riferisce al Ministero dell’interno indicando i provvedimenti eventualmente adottati.

Il Ministro dell’interno dispone ispezioni periodiche sul servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi.

 

Art. 18

Le amministrazioni dei brefotrofi e delle case .di ricezione debbono compilare e trasmettere all’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia una statistica annuale circa l’assistenza degli illegittimi, in conformità di un apposito modulo preparato dalla detta Opera nazionale.

 

Art. 19

Quando le amministrazioni provinciali e comunali non adempiano con mezzi idonei agli obblighi loro imposti dal presente decreto, provvede d’ufficio la Giunta provinciale amministrativa, a norma degli artt. 220 e 269 della L. comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).

Quando l’inadempienza provenga dall’amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, provvede il Prefetto a norma dell’art. 50 della L. 17 luglio 1890, n. 6972. I provvedimenti possono essere promossi dall’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia.

 

Art. 20

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore nel termine di due mesi dalla pubblicazione.

Nello stesso termine sarà approvato con decreto reale, su proposta del Ministro per l’interno, il regolamento per la sua esecuzione.


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