VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'articolo 20, comma 8, che prevede l'emanazione di appositi regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 per disciplinare alcune materie in ambito universitario;
CONSIDERATO che fra le materie elencate dal citato articolo 20 comma 8 della legge n. 59 del 1997 è prevista anche l'istituzione di un Consiglio Nazionale degli studenti universitari, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
VISTO l'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
CONSIDERATA l'esigenza di configurare il Consiglio nazionale degli studenti universitari quale organo di rappresentanza degli studenti universitari iscritti ai corsi di studio indicati all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con compiti di consulenza e di proposta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su materie di specifico interesse in ambito universitario;
UDITO il parere del Consiglio di Stato;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
SENTITE le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Il seguente regolamento:
Regolamento di istituzione del Consiglio Nazionale degli studenti universitari
Articolo 1
(Istituzione e funzioni)
a) sugli schemi di disegni di legge e di regolamenti ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 2, in materia universitaria;
b) sui decreti ministeriali previsti dall'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;
c) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università.
2. Oltre alle competenze di cui al comma 1 il CNSU:
a) elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 104, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
b) può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per l'università;
c) presenta al Ministro, ogni due anni, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario.
d) può rivolgere quesiti al Ministro circa fatti o eventi riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro 60 giorni.
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per studenti, gli iscritti ai corsi e alle scuole di cui al comma 1;
b) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario, statali e non statali, che rilasciano titoli con valore legale;
c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Sono eleggibili al Consiglio Nazionale degli Studenti, gli studenti in possesso del requisito di cui al comma 3, lettera a), i quali siano in corso, ovvero fuori corso da non più di due anni accademici.
2. Il CNSU nella prima seduta elegge a scrutinio segreto il presidente tra i suoi componenti e un ufficio di presidenza composto da tre membri. Ognuno esprime una sola preferenza.
3. L'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza è preceduto dalla presentazione delle candidature. Le funzioni di presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza sono assunte dallo studente con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione prevale il più anziano di età.
4. Con regolamento interno, da adottare a maggioranza dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNSU e sono stabiliti i termini comunque non superiori a quarantacinque giorni per l'espressione dei pareri. Il regolamento prevede termini ridotti, comunque non superiori ai quindici giorni, per l' espressione dei pareri nel caso in cui siano richiesti dal Ministro per atti di assoluta urgenza. Qualora il parere non sia reso entro i termini perentori indicati dalle disposizioni regolamentari, il Ministro assume le proprie determinazioni prescindendo dal parere.
5. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 4 i lavori sono regolati con disposizioni dell'ufficio di presidenza.
6. In caso di dimissioni di più della metà dei componenti ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo il Ministro, con decreto motivato, può scioglierlo e indire le elezioni per il rinnovo.
2. Per la prima tornata elettorale l'ordinanza è emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, attivati nel distretto alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto. Sono eletti 6 studenti per ciascun distretto.
3. Per l'elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale di cui all'articolo 3.
4. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone gli elenchi degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di cui all'articolo 1, comma 1 da esse attivati. Gli elenchi sono pubblicati mediante affissione presso le sedi di ogni facoltà almeno sessanta giorni prima delle elezioni. Entro dieci giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre opposizione al Rettore, che decide in via definitiva entro i successivi quindici giorni.
5. Gli elenchi devono contenere a fianco di ciascun nominativo uno spazio libero sul quale l'elettore, prima di apporre il voto, appone la propria firma.
6. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui al comma 1 sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto.
7. Le liste dei candidati per l'elezione dei ventiquattro componenti di cui al comma 1 sono sottoscritte, con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto in un numero massimo, per ciascuna sede universitaria, che verrà stabilito con l'ordinanza di cui all'articolo 3, in base alla composizione dello stesso distretto. Le liste sono presentate da un elettore firmatario alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 8 entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Ciascuna commissione locale verifica la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e rimette alla commissione centrale, di cui all'articolo 9, gli elenchi delle candidature ammesse per l'elezione dei componenti di cui al comma 1.
8. Per l'elezione dei due componenti di cui al comma 3 sono presentate candidature individuali sottoscritte con firme raccolte in almeno un terzo degli atenei del collegio, in un numero massimo per ciascuna sede universitaria che verrà stabilito con l'ordinanza di cui all'articolo 3. Le predette candidature sono presentate alla commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 9, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
9. La commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative all'elezione dei componenti di cui al comma 1, distinti per distretti, sulla base degli atti delle commissioni locali e li trasmette alle stesse commissioni perchè ne curino la pubblicazione presso ciascuna sede universitaria entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La commissione centrale, inoltre, predispone gli elenchi delle candidature per le elezioni dei componenti di cui al comma 3, e li trasmette alle singole sedi universitarie affinchè vengano pubblicati entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
10. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni sono costituiti, con decreto del rettore o direttore, uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tre funzionari, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. Con lo stesso decreto sono individuati anche rappresentanti di lista.
11. In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccolte le schede votate.
12. Ogni studente esprime un voto di preferenza per l'elezione dei componenti di cui al comma 1.
2. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 4, comma 3, è determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti dal candidato.
2. Il voto è individuale e segreto. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonchè quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti.
3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto, il presidente dichiara chiuse le operazioni e l'ufficio procede alle seguenti operazioni sia per le elezione dei componenti di cui all'articolo 4, comma 1, sia per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 4, comma 3:
a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
b) si verifica, sugli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano impiegate per la votazione;
c) si procede allo scrutinio delle schede votate. Se il numero delle schede da scrutinare impedisce di concludere le operazioni nello stesso giorno, l'ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.
4. Al termine dello spoglio il presidente, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede impiegate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e sigillati plichi distinti: uno relativo all'elezione dei componenti di cui all'articolo 4, comma 1, e uno relativo all'elezione dei componenti di cui all'articolo 4, comma 3. In ciascuno dei due plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede provvisoriamente non esaminate perchè contestate, nonchè il verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli scrutinatori presenti, nel quale sono indicate:
a) i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio ha avuto sede, la data e l'ora di apertura e rispettivamente di chiusura, nonchè, dandosene il caso, di sospensione e di riapertura, delle votazioni e delle successive operazioni;
b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che si sono presentati per il voto;
c) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;
d) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle provvisoriamente non assegnate perchè contestate;
e) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonchè le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio o singoli elettori chiedono di far constare a verbale.
5. Il plico relativo all'elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali è inviato alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 8, ed il plico relativo all'elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca è inviato alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 9, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria.
2. La commissione effettua le operazioni di cui all'articolo 4, verifica la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all'articolo 7, relative all'elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali e formula graduatorie distinte per distretto.
3. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi delle università ai fini di quanto previsto dall'articolo 10.
4. La Commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perchè contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.
5. Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche.
2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione
2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle commissioni elettorali locali, la commissione formula le graduatorie finali, distinte per distretto relative alla elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali.
3. Per le elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, la commissione, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate all'articolo 5, comma 2.
4. Esaurite le operazioni di formazione della graduatoria, la commissione proclama gli eletti.