Il presente schema di regolamento è predisposto in attuazione
della legge 15 marzo 1997, numero 59, articolo 20, comma 8, lettere a)
e b), ove si prevede la delegificazione delle materie concernenti lo sviluppo
e la programmazione del sistema universitario (di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 245) e la composizione e le funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanze e coordinamento del sistema universitario
(a tale proposito si opera una delegificazione della normativa riguardante
i comitati regionali di coordinamento, strettamente connessa alla programmazione
del sistema universitario).
Il presente schema è determinato sulla base dei criteri di semplificazione
e di snellimento dei procedimenti amministrativi, di cui all'articolo 20
comma 5 della predetta legge n. 59.
La materia della programmazione del sistema universitario da ultimo regolata
dalla legge n. 245 del 1990. Essa prevede: a) una procedura complessa e
farraginosa per la redazione e la definizione dei piani. Infatti si opera
mediante: predisposizione e trasmissione al Ministero di programmi di sviluppo
delle università; espressione di un parere da parte dei comitati
regionali di coordinamento; definizione di una relazione generale del sistema
universitario da parte della conferenza permanente dei rettori; formulazione
di una proposta di piano da parte del ministro dell'Università e
della ricerca scientifica e tecnologica; parere del CUN; parere delle commissioni
parlamentari; approvazione del piano da parte dei consiglio dei ministri
ed emanazione con DPCM (ora con DPR). Il parere delle commissioni parlamentari
è conforme per la costituzione di nuove università statali
e non statali. E' previsto inoltre l'istituzione di nuove università
con DPR, su proposta del ministro. Successivamente al piano le università
presentano al ministro proposte attuative corredate da una relazione tecnica,
alle quali segue un decreto del ministro, emanato previo parere del CUN;
b) nel caso di istituzione di nuove università sono previsti i comitati
ordinatori elettivi, con disposizioni e procedure che hanno dato luogo
a difficoltà interpretative e a contenzioso.
Lo schema di regolamento proposto intende semplificare e razionalizzare
la normativa, determinando all'articolo 2 (dopo le definizioni di cui all'articolo
1) una nuova concezione della programmazione universitaria, più
orientata alla qualificazione del sistema e alle esigenze del mondo esterno
(con particolare riguardo al mercato del lavoro) e quindi introducendo,
tra gli strumenti le modalità, l'obbligo del cofinanziamento delle
iniziative degli atenei. Si dispone altresì allo stesso articolo
una procedura che prende le mosse, in primo luogo, dal coinvolgimento,
entro termini tuttavia ben predeterminati e perentori, di istanze rappresentative
del mondo universitario (CUN, CRUI e CNSU), nonché delle commissioni
parlamentari su uno schema di decreto ministeriale recante gli obiettivi
che Governo e Parlamento intendono porre al sistema universitario per il
successivo triennio, in una più corretta visione dei ruoli del livello
politico e di quello degli atenei. A tale fase segue, sempre entro termini
predeterminati, la presentazione delle proposte da parte di universit e
soggetti pubblici e privati, il parere dei comitati regionali di coordinamento
e la relazione tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, istituito ai sensi della legge 537 del 1993. In tal modo
il ministro dell'università, una volta determinati gli obiettivi
a livello generale, può decidere sulle singole proposte corredate
delle necessarie valutazioni tecniche e delle istanze regionali.
Nell'articolo 2 si prevede altresì la procedura per l'istituzione,
soppressione o trasformazione di università, determinando il principio
della costituzione di nuovi atenei per gemmazione da quelli esistenti e
dettando disposizioni più lineari per i comitati ordinatori. Si
dettano altresì disposizioni per l'istituzione di nuove università
non statali, che seguono l'identica procedura prevista per l'istituzione
di università statali quanto alle proposte, ai pareri e alle valutazioni
tecniche di cui al comma 3, lettere b), c) e d) e che sono istituite contestualmente
l'autorizzazione al rilascio di titolo aventi valore legale e all'approvazione
dello statuto e del regolamento didattico di ateneo.
Si dispone altresì al comma 6 dell'articolo 2, la finalizzazione
alla programmazione del sistema universitario delle quote annue determinate
dalla legge finanziaria, (tabella C) attualmente come proiezione del capitolo
1256 dello stato di previsione della spesa del MURST.
Nell'articolo 3 si detta una nuova disciplina sui comitati regionali di
coordinamento, la cui composizione viene snellita (in quanto limitata ai
rettori e non anche ai presidi di facolt) ed integrata, al fine di sottolineare
la responsabilità del sistema universitario verso la realtà
territoriale e gli utenti, con il presidente della giunta regionale (o
con un suo delegato), con un rappresentante degli studenti e con un esperto
nominato dal ministro. Si integrano altresì le funzioni dei comitati
anche con il coordinamento delle iniziative in materia di programmazione
degli accessi dell'istruzione universitaria e di orientamento (di cui al
recente decreto ministeriale del 21 luglio 1997), nonché con il
coordinamento con il sistema scolastico, le istituzioni formative regionali,
le istanze economiche e sociali dell'area interessata.
Nell'articolo 4, in considerazione dell'esigenza di mantenere la cadenza
triennale della programmazione (l'ultimo piano di sviluppo di cui alla
normativa vigente è relativo al triennio 94-96) si detta una disciplina
transitoria e accelerata per il triennio 97-99. Infatti, anziché
prevedere un decreto ministeriale ai sensi del comma 3, lettera a), dell'articolo
2, si dettano direttamente nello schema del presente regolamento, al comma
1 dell'articolo 3, gli obiettivi proposti per il sistema universitario
per il triennio 97-99, sui quali si esprimono le commissioni parlamentari
in quanto titolari della competenza di espressione di parere sul presente
regolamento. Si ricorda altresì che lo schema del presente regolamento
è inviato per il parere al CUN, a norma della legge 15 maggio 1997,
n. 127, articolo 17, comma 102, nonch alla CRUI, a norma della legge n.
168 del 1989, articolo 2, comma 1, lettera c) (si fa presente che tuttora
non stato eletto il CNSU). Al comma 2 dell'articolo 3 si prevede quindi
la proposta di finalizzazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella
C della finanziaria (proiezione del capitolo 1256 dello stato di previsione
del MURST) agli obiettivi determinati nel comma 1 (sulla base di una stima
dei fabbisogni e delle priorità, che tiene anche conto degli impegni
in essere e del'esperienza passata). Al comma 3 si prevede altresì
che, una volta conclusa la procedura di approvazione nel regolamento, si
avvieranno, per il 97-99 le fasi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
b), c) d) ed e), con la riduzione alla met dei termini ivi previsti.
Segue l'articolo finale, con l'abrogazione di disposizioni in materia di
programmazione e di comitati regionali di coordinamento (che comprende
anche norme di cui alla legge n. 590 del 1982, nell'incertezza della loro
vigenza) e con l'esplicitazione del permanere della vigenza delle norme
del collegato alla finanziaria 1997 in materia di scorporo dei maga-atenei,
che operano in deroga alla legge numero 245 del 1990.