Decreto Presidente della Repubblica
(Bozza 27 ottobre 2000)
Regolamento di Riforma del Ministero della Pubblica Istruzione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4/bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'articolo 75;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 1, comma 3, lettera q), 19 e 21;
Visto l'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997 - Serie generale, concernente le dotazioni organiche del Ministero della Pubblica Istruzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, formulate dalla Corte dei Conti con note in data 6 settembre 2000 e in data 12 ottobre 2000;
Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei Conti e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ................;
Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
EMANA
il seguente Regolamento
Art. 1 -
Articolazione del Ministero
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione di seguito denominato "Ministero" è articolato, a livello centrale, in due Dipartimenti e tre Servizi di livello dirigenziale generale a norma dell'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I Dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e di Dipartimento per i servizi nel territorio. Nell'ambito dei predetti Dipartimenti sono individuati gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 3 e 4.
3. I Servizi assumono la denominazione di Servizio per gli affari economico-finanziari, Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica e Servizio per la comunicazione.
4. Il Ministero è articolato, a livello periferico, in Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna regione. Tali Uffici, a norma dell'articolo 6, comma 2, si organizzano per funzioni e, sul territorio provinciale, per Servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.
5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma 4/bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono individuati gli Uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.
6. Ciascun Dipartimento, Servizio e Ufficio scolastico regionale provvede alla gestione del personale del Ministero assegnato e in particolare alla gestione della mobilità interna e della formazione specialistica per l'esercizio delle funzioni di competenza, nel rispetto delle norme dei Contratti collettivi in vigore.
7. Sui provvedimenti di attuazione del presente Regolamento aventi riflessi sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro sono sentite, a norma dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione.
8. Al conferimento degli incarichi di direzione degli Uffici dirigenziali si provvede con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 2 -
Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti
1. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli Uffici compresi nel Dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e sono responsabili, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
2. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il capo del Dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più aree, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti di area.
3. Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 a mezzo di Uffici posti alle sue dirette dipendenze.
Art. 3 -
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
1. Il Dipartimento per lo Sviluppo dell'istruzione comprende i seguenti Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici;
b) Direzione Generale per la formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) Direzione Generale per le relazioni internazionali.
2. La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici svolge, in particolare, i compiti relativi:
- agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi scolastici;
- alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola;
- alla ricerca e all'innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tal fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;
- alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri;
- all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti;
- alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema d'istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa.
La Direzione Generale per la formazione e aggiornamento del personale della scuola provvede, in particolare, alla definizione degli indirizzi generali nelle materie di competenza. La Direzione Generale per le relazioni internazionali cura, coordinandosi con i competenti Uffici del Dipartimento per i Servizi nel territorio, le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli Organismi internazionali.
3. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli Uffici scolastici regionali e ne verifica la coerenza di attuazione.
4. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Servizio di segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Art. 4 -
Dipartimento per i servizi nel territorio
1. Il Dipartimento per i servizi nel territorio comprende i seguenti Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio;
b) Direzione Generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati;
c) Direzione Generale del personale della scuola e dell'Amministrazione;
d) Direzione Generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie.
2. La Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio svolge, in particolare, i compiti relativi:
- alla definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale;
- ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati;
- agli indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole e corsi d'istruzione non statale e sulle scuole straniere in Italia;
- alla vigilanza sull'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sulla "Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 258 del 1999;
- alla vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti;
- ai problemi generali del territorio, nel rispetto delle competenze delle regioni, segnatamente quelli relativi al diritto allo studio, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale delle scuole e degli indirizzi di studio, all'edilizia scolastica.
La Direzione Generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati, fatte comunque salve le competenze delle regioni, svolge le funzioni dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione in materia di:
- percorsi integrati d'istruzione e formazione;
- educazione ed istruzione permanente degli adulti;
- istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore.
La Direzione Generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie, svolge, in particolare, i compiti relativi:
- alla materia dello status dello studente;
- agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti della scuola con lo sport;
- alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti e sulle politiche sociali in favore dei giovani;
- al supporto dell'attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
- ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività.
La Direzione Generale del personale della scuola e dell'Amministrazione svolge, in particolare, i compiti relativi:
- alla definizione degli indirizzi generali e alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e di nuovi modelli di prestazione del servizio del personale scolastico e, d'intesa con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione, alla relativa contrattazione;
- all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico del Ministero, nonché al reclutamento, alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilità.
3. Il Dipartimento, per la parte afferente ai rapporti internazionali, nelle materie di propria competenza collabora con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione. Al Dipartimento è affidata l'organizzazione del servizio del contenzioso, per l'assolvimento delle funzioni strumentali comuni ai Dipartimenti e ai Servizi dell'Amministrazione centrale e per la formulazione degli indirizzi in materia all'Amministrazione periferica. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, delle materie di propria competenza, agli Uffici regionali scolastici e ne verifica la coerenza di attuazione.
Art. 5 -
Servizi
1. I Servizi sono Uffici di livello dirigenziale generale non equiparati ad Uffici dirigenziali dipartimentali, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai Dipartimenti e agli Uffici scolastici regionali. Essi si articolano in Uffici di livello dirigenziale non generale. I Servizi forniscono il supporto necessario nei tempi utili per l'efficace esercizio dell'azione amministrativa, secondo le direttive generali del Ministro e quelle dei capi dei Dipartimenti.
2. Il Servizio per gli affari economico-finanziari svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi Uffici centrali e periferici; anche sulla base dei dati forniti dagli Uffici competenti, predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi; avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti, dagli altri Servizi e dagli Uffici scolastici regionali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero della Pubblica Istruzione. Sulla base delle direttive del Ministro, cura la redazione del bilancio, le operazioni di variazione ed assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano ad obiettivi comuni dei Dipartimenti, dei Servizi e degli Uffici; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari Centri di responsabilità ed ai Centri di costo; attende ai Servizi generali dell'Amministrazione centrale; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; monitora e analizza i flussi finanziari; cura la gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale e comune agli Uffici dell'Amministrazione centrale; dà consulenza legale all'Amministrazione periferica in materia contrattuale, previa intesa con i competenti Uffici e fatte salve le competenze in materia spettanti al Servizio di cui al comma 3; fornisce le indicazioni necessarie per la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche.
3. Il Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica cura i rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il Sistema informativo vigilando sull'applicazione dei contratti; cura i rapporti con i Dipartimenti, gli altri Servizi e gli Uffici scolastici regionali per l'utilizzazione del Sistema informativo e lo sviluppo di nuove procedure; pianifica le attività del Sistema Informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni statistiche; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; provvede alla definizione di standard tecnologici e alla consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai Servizi in rete, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni. Presso il Servizio è allocato l'Ufficio di statistica istituito presso il Ministero a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; tale Ufficio, avvalendosi anche degli apporti del Sistema Informativo, costituisce una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.
4. Il Servizio per la comunicazione coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; coordina il sito web dell'Amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la sua divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; è responsabile dell'Ufficio relazioni col pubblico a livello centrale e coordina e indirizza l'attività degli Uffici relazioni col pubblico a livello periferico; cura i rapporti con il Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 6 -
Uffici scolastici regionali
1. In ciascun capoluogo di regione è istituito l'Ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo Centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli Uffici periferici dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 613 del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, che sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale dal presente Regolamento, o non conferite alle regioni e agli enti locali.
2. L'Ufficio scolastico regionale, sentita la regione, si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine sono istituiti, a livello provinciale, con possibilità di articolazione a livello subprovinciale, servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, anche per funzioni specifiche.
3. L'Ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con i Dipartimenti e con i Servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; formula al Servizio per gli affari economico-finanziari e ai Dipartimenti le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del Consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; cura i rapporti con l'Amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e nel rispetto comunque dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, relativamente all'offerta formativa integrata, all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i contratti individuali con i dirigenti scolastici ed emette i relativi atti di incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'Ufficio regionale si avvale dei servizi funzionali e territoriali, nonché dell'Istituto regionale di ricerca educativa.
4. Presso ciascun Ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Esso è così composto: il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, che lo presiede; tre rappresentanti dello Stato, di cui due scelti dal predetto dirigente tra il personale della scuola; due rappresentanti della regione; due rappresentanti degli enti locali territoriali, designati, rispettivamente, dalle corrispondenti articolazioni regionali dell'Unione delle Province d'Italia (Upi) e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (Anci). Il predetto organo collegiale si dota di un regolamento interno di organizzazione, sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle competenze definite dalle leggi statali e regionali.
5. La proposta di cui all'articolo 5, comma 5, lettera g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali è formulata dal capo del Dipartimento del territorio, sentito il capo del Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione.
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'Amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione Siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, con proprio atto da adottarsi entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 5, determina l'articolazione dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché la decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi Uffici. Da tale data sono soppressi i Provveditorati agli Studi e il relativo personale è assegnato alle nuove funzioni.
Art. 7 -
Conferenza permanente dei Dirigenti generali
1. I capi dei Dipartimenti, i Dirigenti generali del Ministero preposti alle aree dei Dipartimenti, ai Servizi e agli Uffici scolastici periferici si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi Uffici. La conferenza è presieduta, a turno, dai capi dei Dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente, almeno ogni tre mesi.
2. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
3. Il Servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza è assicurato dall'Ufficio di Gabinetto.
Art. 8 -
Ruolo del personale e dotazione organica
1. La dotazione organica del personale dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione è rideterminata, nei limiti della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1996, a norma dell'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come segue:
a) relativamente al personale dirigenziale da preporre ai Dipartimenti, la dotazione organica è determinata nel numero di 2 unità;
b) relativamente al personale dirigenziale da preporre agli Uffici di livello dirigenziale generale, la dotazione organica è rideterminata nel numero di 28 unità;
c) relativamente al restante personale con qualifica dirigenziale, la dotazione organica è ridotta, complessivamente, a 767 unità;
d) relativamente alle unità di personale non dirigenziale, la dotazione organica è rideterminata secondo le allegate tabelle A e B.
2. Alla realizzazione dei procedimenti di cui all'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede anche con le risorse derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo.
3. La dotazione organica di cui al presente articolo è ridotta in relazione ai trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e con le procedure ivi previste.
4. L'attuazione del presente Regolamento non può comunque comportare aggravi di spesa.
Art. 9 -
Abrogazioni
1. Sono abrogati, a norma dell'articolo 17, commi 2 e 4/bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 611, 613, commi 1 e 2, 614, commi 1, 2 e 3, 615, comma 1, 616, 621 e 622 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del medesimo Testo Unico si intendono riferiti alle sedi dei nuovi Uffici periferici dell'Amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.