Schema di decreto
legislativo contenente modificazioni al dlvo 3 febbraio 1993, n.
29,
ai sensi dellarticolo 11, comma 4 della legge 15 marzo
1997, n. 59
(approvato dal Consiglio
dei Ministri l11 febbraio 1998)
ARTICOLO 1
1.Larticolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 (Fonti) - 1. Le amministrazioni pubbliche
definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di
legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi
secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore
rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei
medesimi, determinano le dotazioni organiche complessive.
1-bis. Lorganizzazione delle pubbliche amministrazioni è
ispirata ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e programmi di attività,
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità. A tal fine, periodicamente e comunque allatto
della definizione dei programmi operativi e
dellassegnazione delle risorse, si procede a specifica
verifica e a eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi
dellarticolo 4;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al
dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione
mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) trasparenza, attraverso listituzione di apposite
strutture per linformazione ai cittadini, e, per ciascun
procedimento, attribuzione a un unico ufficio della
responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli
uffici con le esigenze dellutenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi dellUnione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo
II, del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nellimpresa, salve le disposizioni
diverse contenute nel presente decreto legislativo.
2-bis. Eventuali norme di legge che rechino discipline
particolari dei rapporti di lavoro di cui al comma precedente,
intervenute dopo lentrata in vigore di contratti o accordi
collettivi, possono essere derogate da contratti o accordi
successivi e cessano di avere efficacia dallentrata in
vigore dei medesimi, a meno che la legge non disponga
espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono
regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati
secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del
presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai
principi di cui allarticolo 49, comma 2.
3-bis. Lattribuzione di trattamenti economici al personale
di cui al comma 2 può avvenire esclusivamente mediante contratti
collettivi. Dallentrata in vigore di ciascun successivo
rinnovo contrattuale, cessano di avere efficacia le disposizioni
di legge, regolamenti o atti amministrativi che comportino
incrementi retributivi non previsti dai contratti collettivi. I
trattamenti economici più favorevoli in godimento sono
riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura e con le
modalità previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa
che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.
4. Rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di
polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, questultima a partire dalla qualifica
di vice consigliere di prefettura, nonché i dipendenti degli
enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dallarticolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalla legge 4 giugno 1985,
n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287.
5. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che
lo regoli in modo organico e in conformità dei principi
dellautonomia universitaria di cui allarticolo 33
della Costituzione e agli articoli 6 e seguenti della legge 9
maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui
allarticolo 2 comma 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421.».
ARTICOLO 2
1.Larticolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 (Potere di organizzazione) - 1. Le amministrazioni
pubbliche assumono ogni determinazione per lorganizzazione
degli uffici al fine di assicurare lefficienza,
lefficacia e leconomicità e la rispondenza al
pubblico interesse dellazione amministrativa.
2. Nellambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
allarticolo 2 comma 1, le determinazioni per
lorganizzazione degli uffici sono assunte dagli organi
preposti alla gestione con atti interni nellesercizio della
capacità di diritto privato.
3. Tutte le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
sono assunte con i poteri del privato datore di lavoro.
4. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro formano oggetto delle procedure di
informazione e di esame regolate dallarticolo 10 e dai
contratti collettivi.
5. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente
la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi
indicati allarticolo 2 comma 1-bis, anche al fine di
proporre ladozione di eventuali interventi correttivi e di
fornire elementi per ladozione delle misure previste nei
confronti dei responsabili della gestione.».
ARTICOLO 3
1.Larticolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10 (Partecipazione sindacale) - 1. I contratti
collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli
istituti della partecipazione nelle materie di cui
allarticolo 4, ferme restando lautonoma
determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti.
2. In ogni caso, le amministrazioni pubbliche informano le
rappresentanze sindacali di cui allarticolo 47 sulla
qualità dellambiente di lavoro e sulle misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro individuate dal presente
decreto legislativo, dalle leggi e dai contratti collettivi e le
incontrano per lesame delle predette materie.
3. Fatte salve diverse procedure previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, leventuale esame previsto
dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici
giorni dalla ricezione dellinformazione, ovvero entro un
termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le
amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome
determinazioni.».
ARTICOLO 3-bis
1.Larticolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come sostituito dallarticolo 2 del decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
«Articolo 3. (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità) - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti
connessi allo svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. A essi spettano, in
particolare:
a)le deliberazioni in materia di atti normativi, nonché
ladozione di circolari;
b)la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e
direttive generali per lazione amministrativa e per la
gestione;
c)la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalità;
d)la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e
analoghi oneri a carico di terzi;
e)le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f)gli altri atti indicati dal presente decreto.
2.Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, compresa ladozione di tutti gli atti che
impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione
e dei relativi risultati.
3.Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono
essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni
legislative.
4.Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza
politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e
gestione dallaltro.».
ARTICOLO 4
1.Larticolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 36. (Reclutamento del personale). - 1.
Lassunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a)tramite concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per
corso concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove
volte allaccertamento della professionalità richiesta;
b)mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili
per le quali è richiesto il solo requisito della scuola
dellobbligo facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti
per specifiche professionalità.
2.Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui
allarticolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come
integrato dallarticolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste
di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite ai sensi
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, previa verifica
della compatibilità della invalidità con le mansioni da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale
delle forze dellordine deceduto nellespletamento del
servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3.Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a)svolgimento con modalità concorsuali idonee
allaccertamento della professionalità richiesta, che
garantiscano limparzialità, la tempestività,
leconomicità e la celerità di espletamento, nonché pari
opportunità tra i sessi, ricorrendo, ove è necessario,
allausilio di sistemi automatizzati diretti anche a
realizzare forme di preselezione;
b)decentramento delle procedure concorsuali;
c)composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano componenti dellorgano di direzione
politica dellamministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
d)adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti che garantiscano
in misura adeguata il reclutamento dallesterno.
4.Le determinazioni relative allavvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente
sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di
personale deliberata ai sensi dellarticolo 39 della legge
27 dicembre 1997 n. 449.
5.Per le amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome le
assunzioni avvengono tramite concorsi pubblici da espletarsi a
livello regionale. Per gli uffici aventi sede regionale,
compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi
unici circoscrizionali per laccesso alle varie
professionalità.
6.Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le Amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia si applica il disposto di cui
allarticolo 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53.
7.Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni
sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si
avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal Codice civile, dalle leggi sui
rapporti di lavoro nellimpresa e dai contratti collettivi.
Si applicano, con le modalità e i limiti stabiliti dai contratti
collettivi, le disposizioni delle leggi 23 ottobre 1960, n. 1369;
18 aprile 1962, n. 230; 19 dicembre 1984, n. 863; 19 luglio 1994,
n. 451, e 24 giugno 1997 n. 196 e loro successive modificazioni,
e di ogni altra legge riguardante lassunzione o
limpiego di lavoratori con particolari tipologie
contrattuali, salva espressa disposizione contraria.
8.In ogni caso, la prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative riguardanti lassunzione o
limpiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni al di fuori delle procedure di reclutamento di
cui al presente articolo, ferma restando ogni altra
responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto
al risarcimento del danno per la mancata assunzione conseguente
alla applicazione del presente comma. Le amministrazioni hanno
lobbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei
confronti dei dirigenti responsabili dellassunzione o
dellimpiego di personale in violazione della legge, qualora
la violazione sia dovuta a negligenza.
ARTICOLO 5
1.Allarticolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella rubrica e al comma 1 le parole «Comunità economica europea» sono sostituite dalle seguenti «Unione europea».
ARTICOLO 6
1.Dopo larticolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è inserito il seguente:
«Articolo 36-bis - (Norme sul reclutamento per gli enti locali)
- 1. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e
le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati
nellarticolo 36.
2. Nei Comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in
relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche
a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di
adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici,
il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione
per lassunzione del personale a tempo determinato per
esigenze temporanee o stagionali secondo criteri di rapidità e
trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si
applicano, in ogni caso le disposizioni dei commi 7 e 8
dellarticolo 36».
ARTICOLO 7
1.Larticolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, è sostituito dal seguente:
«Articolo 33 - (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse) - 1. Nellambito del medesimo
comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti
alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è
disposto previo consenso dellamministrazione di
appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a
seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni con
il quale sono indicate le modalità e i criteri per il
trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche
professionalità.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure
e i criteri generali per lattuazione di quanto previsto dai
commi precedenti».
ARTICOLO 8
1.Larticolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, è sostituito dal seguente:
«Articolo 34 - (Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attività) - 1. Qualora attività svolte da
enti, amministrazioni pubbliche o loro strutture siano conferite
ad altri soggetti, pubblici o privati, trova applicazione al
personale adibito a tali attività che passa alle dipendenze di
tali soggetti larticolo 2112 del Codice civile, e
larticolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e si
osservano le relative procedure di informazione e consultazione
sindacale.
2. Fatte salve le disposizioni speciali, la disciplina del
trasferimento di azienda di cui allarticolo 2112 del Codice
civile si applica anche nel caso di passaggio dei dipendenti
degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili
a società private per effetto di norme di legge, di regolamento
o convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni
esercitate da citati enti pubblici e aziende e in ogni altro caso
di dismissioni di attività pubbliche non essenziali da parte di
pubbliche amministrazioni. Si applicano in tal caso le
disposizioni dei commi da 1 a 4 dellarticolo 44 della legge
27 dicembre 1997, n. 449».
ARTICOLO 9
1.Larticolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, è sostituito dal seguente:
«Articolo 56 - (Disciplina delle mansioni) - 1. Il prestatore di
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o alle mansioni considerate equivalenti dalla
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi
ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto dello sviluppo
professionale o di procedure concorsuali o selettive.
Lesercizio di fatto di mansioni superiori non comporta
linquadramento del lavoratore nella qualifica superiore,
salvo che nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 2
lettera a). In ogni caso, non ha effetti sullinquadramento
del lavoratore e sullassegnazione di incarichi di direzione
lesercizio di fatto di mansioni dirigenziali.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro
può essere adibito a mansioni superiori:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei
mesi, prorogati fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al
comma 4.
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con
diritto alla conservazione del posto, con esclusione
dellassenza per ferie, per la durata dellassenza.
3. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per
la qualifica nella quale rientrano le mansioni superiori.
Costituisce esercizio di mansioni superiori, ai fini precedenti,
solo lattribuzione in modo prevalente, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di
dette mansioni.
4. Qualora lutilizzazione del dipendente per lo svolgimento
di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei
posti in organico, immediatamente e comunque nel termine massimo
di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato
alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 lindebita
assegnazione a mansioni superiori non comporta per il lavoratore
il diritto al trattamento previsto per la qualifica nella quale
rientrano le mansioni, salvo il risarcimento del danno. Il
dirigente che ha disposto lassegnazione, risponde
personalmente se ha agito con negligenza.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazione della nuova disciplina dellinquadramento
professionale prevista dai contratti collettivi. Questi ultimi
possono regolare diversamente le materie di cui ai commi 2, 3, 4
e 5 per coordinare le disposizioni del presente articolo con
lattuazione del nuovo inquadramento professionale».
ARTICOLO 10
1.Larticolo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni e come
sostituito dallarticolo 3 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
«Articolo 13 - (Amministrazioni destinatarie) - 1. Le
disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».
ARTICOLO 11
1.Larticolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni è sostituito
dal seguente:
«Articolo 14 - (Indirizzo politico-amministrativo) - 1. Il
ministro esercita le funzioni di cui allarticolo 3, comma
1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla
base delle proposte dei dirigenti di cui allarticolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare
ed emana le conseguenti direttive generali per lattività
amministrativa e per la gestione;
b) effettua lassegnazione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilità delle rispettive
amministrazioni, nonché le relative variazioni, con le modalità
previste dallarticolo 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e
subprocedimenti attribuiti, del personale e delle risorse
materiali assegnati a ciascun centro di responsabilità, e adotta
gli altri provvedimenti previsti dal medesimo decreto.
2. Per lesercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
ministro può avvalersi di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
lamministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dei commi 2 e 4-bis dellart. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. A tali
uffici possono essere assegnati dipendenti pubblici entro i
limiti stabiliti dallo stesso regolamento anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando cui si applica la procedura di
cui allarticolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n.
127, nonché esperti e consulenti per particolari
professionalità e specializzazioni con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato. Con
decreto adottato dallautorità di governo competente, di
concerto con il ministro del Tesoro e del Bilancio, è
determinato, in attuazione dellarticolo 12 comma 1 lettera
n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e,
per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino a una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio, da corrispondere ai dipendenti
assegnati ai predetti uffici consistente in un unico emolumento
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la
produttività collettiva e la qualità della prestazione
individuale.
3. Il ministro non può annullare, revocare, riformare, riservare
o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ritardo o di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente che determinino pregiudizio per
linteresse pubblico, il ministro, previa contestazione
salvo nei casi di assoluta urgenza, può nominare un commissario
ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto
dallarticolo 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto
1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto
dallarticolo 6 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed integrazioni, e dallarticolo 10
del relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635».
ARTICOLO 12
1.Il primo periodo del comma 1 dellarticolo 15 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Nelle amministrazioni pubbliche la dirigenza è ordinata in
ununica qualifica, ferma restando larticolazione in
due fasce del ruolo unico dirigenziale di cui allarticolo
23».
ARTICOLO 13
1.Larticolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito
dal seguente:
«Articolo 16. (Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nellambito di quanto
stabilito dallarticolo 3 esercitano, fra gli altri, i
seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al ministro, nelle
materie di sua competenza;
b) curano lattuazione dei piani, programmi e direttive
generali definiti dal ministro, anche delegando ai dirigenti la
responsabilità di specifici progetti e gestioni, con
attribuzione delle corrispondenti risorse umane, finanziarie e
materiali;
c) adottano tutti gli atti relativi allorganizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo
quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano lattività dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono
ladozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure
previste dallarticolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e di transigere;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dellamministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi dei dirigenti subordinati.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono
correntemente al ministro sullattività da essi svolta e in
tutti i casi in cui il ministro lo richieda o lo ritenga
opportuno.
3. Lesercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1
può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture
organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero
alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al
vertice dellamministrazione e dai dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono
suscettibili di ricorso gerarchico, salvo quanto previsto
dallultimo periodo del comma 3 dellarticolo 14.
5. Nelle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un
segretario generale, o altro dirigente generale comunque
denominato, con funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali
generali, a lui spettano i compiti e i poteri previsti dal comma
1, salvo che non sia diversamente stabilito dallordinamento
particolare dellamministrazione e salvo lesercizio di
tali compiti e poteri anche mediante delega ai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali».
ARTICOLO 14
1.Larticolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito
dal seguente:
«Articolo 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti,
nellambito di quanto stabilito dallarticolo 3
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali;
b) curano lattuazione dei progetti e delle gestioni ad essi
delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali,
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi,
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano lattività degli
uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimento
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
ARTICOLO 15
1.Allarticolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono premessi i seguenti commi:
«01. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni
dello Stato; anche ad ordinamento autonomo, articolato in due
fasce in relazione al livello di professionalità e di
responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti
del trattamento economico e limitatamente a quanto previsto
dallarticolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi
di dirigenza generale.
02. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di
prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in
servizio allentrata in vigore del regolamento di cui al
comma successivo e, successivamente, i dirigenti che abbiano
ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali
ai sensi dellarticolo 19 per un tempo pari ad almeno a
cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste
dallarticolo 21, comma 1 per le ipotesi di responsabilità
dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri
dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati
attraverso i meccanismi di accesso di cui allarticolo 28.
03. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi
dellarticolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni e integrazioni, sono disciplinate le
modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in
modo da garantire la necessaria specificità tecnica, nonché le
modalità dei concorsi per laccesso alla dirigenza di cui
allarticolo 28».
ARTICOLO 16
1.Larticolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito
dal seguente:
«Articolo 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) - 1.Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e
per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si
tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del
singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli
incarichi.
2.Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono
conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni seguenti.
Gli incarichi hanno una durata non superiore ai cinque anni, con
facoltà di rinnovo. Il trattamento economico è regolato ai
sensi del successivo articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3.Gli incarichi di segretario generale di ministeri, di direttore
generale di enti pubblici non economici nazionali, gli incarichi
di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono
conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo
unico di cui al successivo articolo 23 o con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal successivo comma 6.
4.Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui al successivo articolo
23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del
medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a
persone in possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal successivo comma 6.
5.Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, sono conferiti con decreto del ministro, su proposta
del dirigente preposto allufficio di livello dirigenziale
generale competente, a dirigenti appartenenti al ruolo unico
interministeriale di cui allarticolo 23.
6.Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere
conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime
procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati
o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito
una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può
essere integrato da una indennità commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del
contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dellanzianità di servizio.
7.Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai
commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità
dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dellattività amministrativa e della
gestione, disciplinate dallarticolo 21, ovvero, nel caso di
risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma
2 dellarticolo 24.
8.Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al
comma 3 possono essere rinnovati, allinizio di ogni
legislatura, dal Governo che entra in carica in base ai risultati
elettorali, entro novanta giorni dalla sua costituzione. Decorso
tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto al
rinnovo, si intendono confermati fino alla loro scadenza.
9.Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando
una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali
dei soggetti prescelti. Le competenti commissioni parlamentari,
ove ritengano di dover esprimere un loro motivato parere, possono
invitare le persone designate agli incarichi di cui al comma 3 a
partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si
procede allesame delle loro competenze ed esperienze
professionali.
10.I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali, svolgono, su richiesta degli organi di vertice
delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni
ispettive di consulenza, studio e ricerche. La modalità per
lutilizzazione dei predetti dirigenti, sono stabilite con
il regolamento di cui allarticolo 23 comma 03.
11.Per la Presidenza del Consiglio, per il ministero degli Affari
esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12.Per il personale di cui allarticolo 2 comma 4 il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà
ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».
ARTICOLO 17
1.Larticolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito
dal seguente:
«Articolo 21 - Responsabilità dirigenziale - 1.
Linosservanza da parte del dirigente delle direttive
generali di cui al comma 1 dellarticolo 14 o i risultati
negativi dellattività amministrativa e della gestione,
valutati con i sistemi e le garanzie che saranno determinati con
i decreti legislativi di cui allarticolo 17 della legge n.
59 del 1997, e previa contestazione e contraddittorio con il
dirigente interessato, comportano;
a) la revoca dellincarico, con conseguente perdita del
trattamento economico accessorio connesso alle funzioni e ai
risultati, fatta salva la possibilità di destinazione a diverso
incarico;
b) in casi di maggiore gravità, lesclusione dal
conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale
corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a
due anni o il recesso secondo le disposizioni del Codice civile e
dei contratti collettivi.
2.In attesa dellemanazione dei decreti legislativi di cui
allarticolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di
cui al presente comma la valutazione dei risultati negativi viene
effettuata nelle forme previste dallarticolo 20.
3.Le misure di cui alla lettera a) sono adottate con le procedure
previste dallarticolo 19 per il conferimento degli
incarichi.
4.Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle
qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».
ARTICOLO 18
1.Larticolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 24 - (Trattamento economico) - 1. La retribuzione del
personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il
trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni
attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle
funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è
definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di Governo per le
altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque
losservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il ministro del Tesoro.
2.Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dei commi 3 e 4 dellarticolo 19, il
trattamento economico fondamentale è determinato dai contratti
collettivi per la corrispondente area dirigenziale. Con contratto
individuale sono determinati gli istituti del trattamento
economico accessorio, collegato al livello di responsabilità
attribuito con lincarico di funzione e ai risultati
conseguiti nellattività amministrativa e di gestione, e i
relativi importi. Alla cessazione dellincarico, anche prima
della scadenza, nelle ipotesi disciplinate dallarticolo 19
e dallarticolo 21, il contratto individuale si intende
risolto di diritto, salvo il riconoscimento di una specifica
indennità per la risoluzione anticipata.
3.Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dal comma 4 dellarticolo 1, la retribuzione è determinata
ai sensi dei commi 5 e 7 dellarticolo 2 della legge 6 marzo
1992, n. 216.
4.Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie,
nellambito delle risorse da destinare ai miglioramenti
economici delle categorie di personale di cui allarticolo
2, commi 4 e 5 del presente decreto, indicano le somme da
destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del
trattamento economico del restante personale dirigente civile e
militare non contrattualizzato, nonché dei professori e
ricercatori universitari, con il trattamento previsto dai
contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi di trattamento comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri
indicati nellarticolo 1, comma 2 della legge 2 ottobre
1997, n. 334.
5.I fondi di cui allarticolo 2 della legge 2 ottobre 1997,
n. 334 destinati al personale di cui allarticolo 2 comma 5
del presente decreto sono assegnati alle università e da queste
utilizzati per lincentivazione dellimpegno didattico
dei professori e ricercatori universitari con particolare
riferimento al sostegno dellinnovazione didattica, delle
attività di orientamento e tutorato, della diversificazione
dellofferta formativa. Le università possono destinare
allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme
attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli
affidamenti».
ARTICOLO 19
1.Dopo larticolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. è inserito il seguente:
«Articolo 27-bis. - (Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali). - 1. Le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri
ordinamenti ai principi stabiliti, in materia di ordinamento
della dirigenza e di distinzione tra compiti e responsabilità di
direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle
amministrazioni e di gestione, dallarticolo 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e dellarticolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
2. Le Regioni a statuto ordinario, nellesercizio della
propria potestà legislativa e regolamentare, e le altre
pubbliche amministrazioni, nellesercizio della propria
potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi
dellarticolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti,
tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non
economici nazionali provvedono a tale adeguamento anche in deroga
alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano. Resta
salvo quanto stabilito, per il ruolo sanitario, dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1 e 2
trasmettono, entro due mesi dalla adozione, al Dipartimento della
funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri le
deliberazioni, le disposizioni e i provvedimenti adottati in
attuazione dei commi medesimi. Il citato Dipartimento ne cura la
raccolta e la pubblicazione.».
ARTICOLO 20
1.Larticolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) -
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di
personale sono tenute a informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e a osservare le
procedure previste dallarticolo 4 commi da 2 a 6 e 11 e
dellarticolo 5 commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991 n.
223 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dai commi
seguenti.
2. Il presente articolo trova applicazione alle pubbliche
amministrazioni che occupino più di quindici dipendenti quando
leccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2
dellarticolo 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223 viene
fatta alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto e area. La comunicazione deve
contenere lindicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze allinterno della medesima
amministrazione, del numero, della collocazione, delle qualifiche
del personale eccedente nonché del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione
di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali
misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale dellattuazione delle proposte medesime.
4.Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 3 si procede allesame delle cause che hanno
contribuito a determinare leccedenza del personale e delle
possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o
di una sua parte. Lesame è diretto a verificare le
possibilità di pervenire a un accordo sulla ricollocazione
totale o parziale del personale eccedente, o nellambito
della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese
nellambito della Provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano
allesame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dallamministrazione, le informazioni necessarie
a un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla
data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con
laccordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le
diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le
organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto
prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento
della funzione pubblica della presidenza del Consiglio, con
lassistenza dellAran, e per le altre amministrazioni,
presso le strutture regionali di cui allarticolo 3 e 4
D.Lgs 23 dicembre 1997 n. 469. La procedura si conclude in ogni
caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri
generali e procedure per consentire, tenuto conto delle
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di
personale attraverso il passaggio diretto ad altre
amministrazioni nellambito della Provincia o in quello
diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia
stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le
disposizioni dellarticolo 34.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 4 e 5,
lamministrazione colloca in disponibilità il personale che
non sia possibile impiegare diversamente nellambito della
medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato
presso altre amministrazioni ovvero che non abbia preso servizio
presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito
la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese
tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, non decorre
lanzianità e il lavoratore ha diritto a una indennità
pari a quella spettante ai sensi dellarticolo 7 della legge
23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni, con le cadenze
ivi previste, per la durata massima di ventiquattro mesi.».
ARTICOLO 21
1. Dopo larticolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è aggiunto il seguente articolo 35-bis.
"Articolo 35-bis (gestione del personale in disponibilità)
1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi
elenchi.
2. Per le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento
autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il
dipartimento della funzione pubblica della presidenza del
consiglio forma e gestisce lelenco avvalendosi anche, ai
fini della riqualificazione professionale del personale e della
ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione
delle strutture regionali e provinciali di cui al dlgs 23
dicembre 1997, n. 469. Nell'ambito della programmazione triennale
del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n.
449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità
iscritto nell'apposito elenco.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle
strutture regionali e provinciali di cui all'art. 3 e 4 dlgs 23
dicembre 1997 n. 469, alle quali sono affidate i compiti di
riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre
amministrazioni del personale, Le leggi regionali previste dal
dlg. 23 dicembre 1997 n. 469, nel provvedere all'organizzazione
del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di
cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi
ha diritto all'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 35 per
la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul
bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al
trasferimento ad altra amministrazione ovvero al periodo massimo
di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il
rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale
data, fermo restando quanto previsto all'art. 35., Gli oneri
sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del
collocamento in disponibilità sono corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di
riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi
fondi per la riqualificazione professionale del personale
trasferito ai sensi del precedente articolo o collocato in
disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale.
6. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità
restano a disposizione del loro bilancio e possono essere
utilizzati nell'esercizio successivo.
7. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni,
relative al personale in disponibilità presso gli enti locali
che hanno dichiarato il dissesto".
ARTICOLO 22
1.Larticolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, è sostituito dal seguente:
"Articolo 68 (Controversie relative ai rapporti di lavoro) -
l. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1
comma 2, ad eccezione di quelli di cui al comma 4, incluse le
controversie concernenti la selezione e l'accesso al lavoro e le
indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte,
ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il
giudice li disapplica se illegittimi. L'impugnazione, davanti al
giudice amministrativo, dell'atto amministrativo rilevante nella
controversia, non è causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,
costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti
tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto
all'assunzione ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in
violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche
effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di
lavoro.
3 Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali
delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 28 della legge
20 maggio 1970 n. 300 e le controversie, promosse da
organizzazioni sindacali, relative alle procedure di
contrattazione collettiva di cui all'art. 45 e seguenti del
presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di
cui all'art. 2 commi 4 e 5 del presente decreto, ivi comprese
quelle attinenti alla selezione e all'accesso al lavoro e quelle
attinenti ai diritti patrimoniali connessi".
ARTICOLO 23
l. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, è inserito il seguente:
"Articolo 68-bis (Giudizio incidentale sull'efficacia,
validità ed, interpretazione dei contratti collettivi) - l.
Quando per la definizione di una controversia individuale di cui
all'art. 68, è necessario risolvere una questione concernente
l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di
un contratto o accordo collettivo nazionale di lavoro
sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni Aran - ai sensi dell'art. 45 e seguenti
del presente decreto legislativo, la questione viene rimessa alla
Corte di cassazione, che decide a titolo pregiudiziale.
2. Il giudice rimette gli atti alla Corte di cessazione con
ordinanza motivata, disponendone la notificazione, a cura della
cancelleria, alle parti, all'Aran e alle organizzazioni sindacali
che hanno sottoscritto il contratto collettivo. La pronuncia
dell'ordinanza determina la sospensione del processo fino alla
definizione della questione pregiudiziale, salvi gli atti che il
giudice ritiene urgenti e l'emanazione di provvedimenti
cautelari.
3. Entro 30 giorni dalla notificazione, dell'ordinanza, l'Aran e
le organizzazioni sindacali firmatarie si incontrano per
verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione
autentica di cui all'art. 53, comma 1 ovvero sulla modifica della
clausola controversa. Qualora intervenga l'intervenga
linterpretazione autentica o la modifica della clausola
controversa, la Corte di cassazione si pronuncia in via
pregiudiziale solo se la controversia riguarda il periodo
anteriore all'accordo, e comunque limitatamente a tale periodo.
Negli altri casi, ovvero se viene espresso il consenso di cui
allo stesso articolo 53, comma 2, dichiara con ordinanza
l'improcedibilità del giudizio incidentale relativamente alle
materie regolate dall'accordo.
4. Le parti del processo sospeso, l'Aran e le organizzazioni
sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo si
possono costituire nel giudizio davanti alla Corte di cassazione,
con memoria, entro 60 giorni dalla notificazione dell'ordinanza
di rimessione. La memoria è notificata agli altri soggetti
destinatari della notificazione dell'ordinanza e depositata nella
cancelleria della Corte, a pena dì inammissibilità, nel termine
di giorni dieci dall'ultima notificazione.
5. Per la decisione della questione pregiudiziale, la Corte
ammette anche di ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei
limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento e
dell'interrogatorio formale. Può altresì richiedere ad
Organismi pubblici informazioni ed osservazioni sia scritte che
orali. ché il testo di contratti e accordi collettivi di lavoro.
Si applica l'articolo 184, terzo comma del codice di procedura
civile.
6. Quando in altri processi è richiesta l'applicazione delle
clausole dei contratti o accordi collettivi sulle quali la Corte
di cessazione si è pronunciata ai sensi del presente articolo,
il giudice dove rimettere gli atti ai sensi del comma 2 se non
ritiene di uniformarsi alla decisione resa a titolo pregiudiziale
sulla medesima questione. Se pende il giudizio davanti alla Corte
di cessazione, il giudice, se non ritiene di rimettere la
questione a norma del comma 2, può sospendere il processo.
Intervenuta la pronuncia a titolo pregiudiziale della Corte di
cessazione, il giudice fissa anche d'ufficio il termine per la
prosecuzione del processo.
7. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna
delle partì del giudizio sospeso entro il termine perentorio di
giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza ovvero dalla
comunicazione dell'ordinanza della Corte di cessazione. In caso
di estinzione del processo per qualsiasi causa, la sentenza della
Corte di cassazione che ha definito la questione a titolo
pregiudiziale conserva i suoi effetti.
8. La sentenza della Corte di cassazione che definisce a titolo
pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità
o l'interpretazione di un contratto o accordo collettivo di
lavoro sottoscritto dall'Aran è pubblicata, a soli fini
conoscitivi, sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica
Italiana".
ARTICOLO 24
l. L'art. 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
è sostituito dal seguente:
"Articolo 69 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali) I. Per le controversie individuali di
cui all'art. 68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di
cui all'art. 410 codice di procedura civile si svolge con le
procedure previste dai contratti collettivi ovvero davanti al
collegio di conciliazione di cui all'art. 69-bis, secondo le
disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi 90 giorni
dalla presentazione della richiesta di espletamento del tentativo
di conciliazione.
3. Il giudice che rileva l'improcedibilità della domanda
sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di
30 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si
applica il comma secondo e quinto dell'art. 412-bis codice di
procedura civile ' Espletato il tentativo di conciliazione o
decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere
riassunto entro i successivi 180 giorni. La parte contro la quale
è stata proposta la domanda in violazione dell'art. 410 c.p.c.,
con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in
cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può
modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove
eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili
d'ufficio".
2. Dopo il terzo comma dell'art. 669-octies del codice di
procedura civile è aggiunto il seguente:
"Per le controversie individuali di cui all'art. 68 del
decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni, il termine decorre dalla scadenza
di quello di cui al secondo comma dell'articolo 69 del medesimo
decreto"
ARTICOLO 25
1. Dopo l'art. 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, è inserito il seguente:
"Articolo 69-bis (Collegio di conciliazione) l. Ferma
restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure
di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentati o
obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 69 - si svolge
dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso
l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è
addetto ovvero era addetto al momento della cessazione del
rapporto. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore
dell'Ufficio e da un suo delegato, che la presiede, da un
rappresentante del lavoratore e da un rappresentante
dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, è consegnata all'ufficio presso il quale è
istituito il collegio di conciliazione competente o spedita
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della
richiesta deve essere consegnai a o spedita a cura dello stesso
lavoratore all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il
lavoratore è addetto;
b) il luogo dove gli devono essere effettuate le comunicazioni
inerenti alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a
fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di
conciliazione o la delega per la nomina medesima ad
un'organizzazione sindacale;
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore,
deposita presso l'ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto
nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di
conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il
presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di
conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il
lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da
un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per
l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di
conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte
della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del
collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo
esecutivo per espropriazione forzata per l'esecuzione in forma
specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Alla
conciliazione non si applicano le disposizione dell'articolo 2113
del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria
definizione della controversia. Se la proposta non è accettata,
i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione
delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i
verbali concernenti il tentativo di conc41iazione non riuscito.
Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la
pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal
collegio di cui al primo comma, ovvero in sede giudiziale ai
sensi dell'art. 420 terzo comma codice di procedura civile, non
può dar luogo 'a responsabilità amministrativa.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, alle controversie che le pubbliche amministrazioni
intendano promuovere nei confronti dei dipendenti".
ARTICOLO 26
Dopo l'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
è inserito il seguente:
"Art. 59-bis (Impugnazione delle sanzioni disciplinari ) l.
Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite
procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari
possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di
conciliazione di cui all'articolo 68-bis del presente decreto,
con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6
e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Con l'entrata in vigore del primo contratto collettivo
successivo al presente decreto, cessano di produrre effetti,
nell'ambito di applicazione del contratto collettivo, commi 7, 8,
9 dell'art. 59 del presente decreto".
ARTICOLO 27
l. Dopo il quarto comma dell'articolo 413 del codice di
procedura civile sono inseriti i seguenti:
"Competente per territorio per le controversie di cui
all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, è il giudice nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è
addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nelle controversie nelle quali è parte una amministrazione dello
stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".
ARTICOLO 28
l. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di
procedura civile è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 68
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il ricorso è
notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai
sensi dell'articolo 144, secondo comma, del codice di procedura
civile, anche quando trattasi di amministrazione dello
stato".
ARTICOLO 29
l. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura civile è
inserito il 'seguente:
"Articolo 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
- Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 68
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, limitatamente al
giudizio di primo grado, le amministrazioni stesse possono essere
rappresentate da propri funzionari muniti di mandato generale o
speciale per ciascun giudizio".
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici che si avvalgono
del patrocinio dell'avvocatura dello stato sono tenuti a
trasmettere immediatamente copia degli atti introduttivi dei
giudizi di cui al comma precedente agli uffici dell'avvocatura
dello stato competente per territorio.
L'avvocatura dello stato può assumere direttamente la
trattazione della causa, ove vengano in rilievo questioni di
massima o aventi notevoli riflessi economici, dandone contestuale
comunicazione all'amministrazione interessata, nonché al
dipartimento della funzione pubblica per l'eventuale emanazione
di direttive sulla gestione del contenzioso".
ARTICOLO 30
l. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, è inserito il seguente:
"Articolo 12-bis (Uffici per la gestione del contenzioso del
lavoro). - l. Le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del
contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da
assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività
stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più
amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante
convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di
funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte
del contenzioso comune".
ARTICOLO 31
La rubrica e il primo comma dell'art. 410 del codice di
procedure civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione)
Chi, intende proporre in giudizio una domanda relativa ai
rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi
collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione
sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo
di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui
circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il
lavoratore è addetto o era addetto al momento dell'estinzione
del rapporto.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per tutto il
tempo di espletamento del tentativo di conciliazione e per i 20
giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni
termine di decadenza".
ARTICOLO 32
l. Dopo l'art. 410 del codice di procedura civile è inserito
il. seguente:
Art. 410-bis (Termine per lespletamento del tentativo di
conciliazione)
Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai
contratti e accordi collettivi deve essere espletato entro 60
giorni dalla presentazione della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione
si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412-bis".
ARTICOLO 33
l. L'art. 412 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 412 (Verbale di mancata conciliazione)
Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale con
l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti
possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale
concordano, precisando, quarido è possibile, l'ammontare del
credito che spetta al lavoratore: In quest'ultimo caso il
processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo,
osservate le disposizioni di cui all'art. 411.
L'ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte che ne
faccia richiesta copia del verbale entro cinque giorni dalla
presentazione della richiesta medesima.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo
di conciliazione in sede sindacale.
Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice
tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo
giudizio"
ARTICOLO 34
l. Dopo l'art. 412 del codice di procedura civile è inserito
il seguente:
"Art 412-bis (Procedibilità della domanda)
L'espletamento, del tentativo di conciliazione costituisce
dizione di procedibilità della domanda.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella
memoria difensiva di cui all'art. 416 e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice e non oltre l'udienza di cui all'art. 420.
Il giudice ove rilevi la improcedibilità della domanda sospende
il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni
per la proposizione della richiesta del tentativo di
conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma dell'art. 410 bis, il
processo può essere riassunto entro i successivi 180 giorni.
Il mancato preventivo espletamento del tentativo di conciliazione
non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza
e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del
libro IV".
ARTICOLO 35
l. Dopo l'art. 412-bis del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
"Art. 412-ter (Arbitrato previsto dai contratti collettivi)
Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso
il termine previsto nel primo comma dell'art. 410bis, le parti
possono concordare, anche tramite l'organizzazione sindacale alla
quale aderiscono o abbiano conferito mandato, di deferire ad
arbitri la risoluzione della controversia, se tale facoltà è
prevista dai contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro.
Tali contratti e accordi debbono prevedere la disciplina
dell'arbitrato e, in ogni caso, stabilire:
a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia
al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte
può aderirvi;
b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la
nomina del presidente e dei componenti;
c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
d) li termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo,
dandone comunicazione alle parti interessate.
I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere
l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e
distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di
contrattazione nazionale.
L'art. 429, comma 3 si applica al lodo arbitrale.
Salva diversa previsione della contrattazione collettiva per la
liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano
altresì gli artt. 91, prime comma e 92".
ARTICOLO 36
Dopo l'art. 412-ter del codice di procedura civile è inserito
il seguente:
"Art. 412-quater (Impugnazione del lodo arbitrale)
Il lodo arbitrale è impugnabile davanti alla Corte d'appello, in
funzione di giudice del lavoro, per violazione di disposizioni
inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con
ricorso depositato entro il termine di 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione del lodo da parte degli arntri. Nel giudizio
di impugnazione del lodo non sono sindacabili gli accertamenti di
fatto e le valutazioni di merito operate dal collegio arbitrale.
Trascorso tale termine o se le parti hanno comunque dichiarato
per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo
acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni
di cui all'art. 411, comma 3.
La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva
ricorribile in Cassazione".
ARTICOLO 37
1. Il secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge 11 agosto
1973, n. 533, sono abrogati.
ARTICOLO 38
(Determinazione della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo per le controversie riguardanti pubblici servizi)
l. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie:
a) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori, comunque
denominati, dei pubblici servizi;
b) aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti di istituzione,
modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici
servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le
società di capitali anche di trasformazione urbana;
c) tra le amministrazioni pubbliche e i soci di società miste e
quelle riguardanti la scelta dei soci;
d) in materia di provvedimenti di vigilanza o di controllo nei
confronti dei gestori dei pubblici servizi;
e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti di
lavori, di forniture e di servizi svolte da amministrazioni
pubbliche o da soggetti comunque tenuti all'applicazione delle
norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
f) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere,
anche di natura patrimoniale, rese nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, nonché dell'istruzione e dei servizi
pubblici;
2. All'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. l034,
sono soppresse le parole "o di servizi pubblici",
ARTICOLO 39
(Determinazione della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia)
l. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i
provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche
in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto legislativo, la materia
dell'urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del
territorio, compresi la protezione dell'ambiente e dei valori
artistici, storici e paesaggistici e gli aspetti della
trasformazione e della salvaguardia del suolo, anche in relazione
ai vincoli di qualsiasi natura imposti sulla proprietà privata.
3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque,
prevista dalle 'leggi attualmente in vigore;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa od ablativa.
ARTICOLO 40
(Disposizioni comuni)
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla
sua giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi,
urbanistica ed edilizia, conosce anche delle domande proposte per
la rimozione, ove possibile, degli effetti dell'atto illegittimo
o del comportamento illecito, ovvero volte ad ottenere, in
presenza dei relativi presupposti, una indennità o il
risarcimento del danno da parte delle pubbliche amministrazioni o
dei gestori.
2. Nei casi previsti dal comma 1 qualora lo ritenga opportuno, il
giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali
l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio
devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una
somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un
accordo, col ricorso previsto dall'art. 24, n. 4, del Testo unico
approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere
chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie previste dal
comma-1 può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti
dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale
e il giuramento.
4. L'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n, 157,
è abrogato.
5. L'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034 è sostituito dal seguente:
"Il tribunale amministrativo regionale nelle materie
deferite alla sua giurisdizione esclusiva conosce anche di tutte
le Questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre
riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni
pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati
individui, salvo che si tratti della capacità di stare in
giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso".
ARTICOLO 41
l. Larticolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio
19931 n. 29 è sostituito dal seguente:
"Art. 58-bis (Codice di comportamento)
l. Il dipartimento della funzione pubblica, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi
dell'articolo 47-bis del presente decreto, definisce un codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
anche in relazione alle necessarie misure organizzative da
adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le
dette amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. I comitati di settore formulano all'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
indirizzi, ai sensi dell'articolo 46 comma 2 del presente
decreto, perché il codice venga recepito nei contratti, in
allegato e perché i suoi principi 'vengano coordinati con le
previsioni contrattuali in materia di responsabilità
disciplinare.
4 Per ciascuna magistratura e per l'avvocatura dello stato, gli
organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine
di 120 giorni dalla data di entrata in vigore, del presente
decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente
detto termine; il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. Entro il 31 dicembre 1998 l'organo di vertice di ciascuna
pubblica amministrazione verifica, sentiti anche i rappresentanti
dei dipendenti e delle associazioni di utenti e consumatori,
l'applicabilità del codice; di cui al comma 1, anche per
apportare le eventuali integrazioni e specificazioni al fine
della pubblicazione e dell'adozione del codice di ciascuna
amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di, cui al presente articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di
formazione del personale per la conoscenza e la corretta
applicazione dei codici di cui al presente articolo".
2. Il comma 3 dell'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n 29 è sostituito dal seguente:
"3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1 e 58
comma 1 e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente
ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 58-bis,
la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è
definita dai contratti collettivi".
ARTICOLO 42
1, Nell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, i commi 6 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"6. I dipendenti pubblici, ai quali si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 6 a 15 del presente articolo,
sono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del presente decreto, compresi quelli di cui all'art.
2, commi 7 e 8 dello stesso decreto legislativo, con esclusione
dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attività
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e do veri di ufficio, per i quali è
previsto, sotto qualsiasi forma un compenso, non derivante dalla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
nonché dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali o
dalla partecipazione a convegni e seminari, con esclusione degli
incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate e di quelli per lo svolgimento dei quali il
dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di
fuori ruolo.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di
inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per
le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto; del permettere, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza
del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza
la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento
dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione,
costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il
funzionario responsabile del procedimento; il relativo
provvedimento è nullo di diritto. In tal modo l'importo previsto
come, corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento
del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la
disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio
1997, n. 140. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione
delle sanzioni provvede il ministero delle finanze, avvalendosi
della guardia di finanza, secondo le. disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere
richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai
soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico;
può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla
richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione della
richiesta, stessa. Per il personale che presta comunque servizio
presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le
due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per
l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente
presta servizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione
di appartenenza. Decorso il, termine per provvedere,
l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da
amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro,
caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni
pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai
propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, al dipartimento della funzione
pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizza ti ai
dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione
dell'oggetto del l'incarico e del compenso lordo previsto o
presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale
sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli
incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei
medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento
della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità: le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o
autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati. o
fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato
incarichi.
12. 1 soggetti pubblici o privati che erogano compensi a
dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono
tenuti a darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi entro il mese di febbraio di ciascun anno.
13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di
appartenenza sono tenute a comunicare al dipartimento, della
funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per
ogni incarico conferito o autorizzato, 1 Compensi da esse erogati
o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti
di cui al comma 12. Al fine della verifica dell'applicazione
delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono
tenute a comunicare al dipartimento della funzione pubblica, in
via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche
per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono
altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
14. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai
commi 11, 12 e 13 non possono conferire nuovi incarichi fino a
quando non adempiono. 1 soggetti di cui al comma 9 che omettono
le comunicazioni di cui al comma 12 incorrono nella sanzione di
cui il comma 9.
15. Il dipartimento della funzione pubblica entro il 31 dicembre
di ciascun anno riferisce al parlamento sui dati raccolti e
formula proposte per il contenimento della spesa per gli
incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione
degli incarichi stessi".
ARTICOLO 43
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le controversie di cui all'art. 68 del dlgs n. 29 del 1993,
come modificato dal presente decreto legislativo, relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo
al 30 giugno,1998 sono attribuite al giudice ordinario, in
funzione di giudice e del lavoro. Resta ferma la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative
a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore
a tale data.
2. A partire dal 30 giugno 1998 sono devolute al giudice
amministrativo le controversie di cui agli arti. 38 e 39 del
presente decreto legislativo. Resta ferma la giurisdizione
prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti
alla medesima data.
3. Sono abrogati gli articoli 5, 81 40, 41 42, 43, 57 e 62 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e ogni altra
disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.
4. Il comma 2 dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio
1-993, n. 29, è sostituito dal seguente:
"2. Sono abrogate le disposizioni del capo I del decreto del
presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché le altre disposizioni dei
medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del
presente decreto legislativo".
5 . Sono abrogati:
a) il comma 2 dell'art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio
1993 n. 29;
b) i commi 9, 10 e 11 dell'art. 20 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono, agli organi
di governo, l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel
senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti
generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali.
8. Per la presidenza del consiglio dei ministri, in attesa del
riordino di cui all'articolo. 12 della legge 15 marzo 1997, n.
59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ivi comprese
quelle apportate dal presente decreto, si applicano
esclusivamente nei limiti in cui esse risultino compatibili con i
principi e le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400,
come integrata dall'articolo 8 del dl 543/96, convertito con
modificazioni dalla legge 639196.
9. Al comma 5 dell'articolo 73 del dlgs 29/1993 dopo le parole
"legge 31 gennaio 1992, n. 138" sono aggiunte le parole
"legge 5 gennaio 1957, n. 33, e legge 23 agosto 1988, n.
400".
10. Le disposizioni contenute nell'art. l della legge 2 ottobre
1997 n. 334, riguardanti l'indennità di posizione per i
dirigenti generali e qualifiche equiparate delle amministrazioni
statali sono prorogate con le stesse modalità e misure fino al
31 dicembre 1998. Tale termine non trova applicazione nei
confronti del personale di cui all'art. 2 commi 4 e 5 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo
1 del presente decreto.
11. E abrogato, con riferimento ai rapporti di lavoro di
cui all'art. 2 comma 3 dei decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 come modificato dal presente decreto legislativo, l'art. 199
del Testo unico per gli impiegati civili dello stato è approvato
con dpr 10 gennaio 1957 n. 3.
12. Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, rimane in vigore l'art. 57, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella
formulazione vigente prima dell'entrata in vi ore del presente
decreto legislativo.
13. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59.