Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti
dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come
autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di
posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca.
Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio
1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza
morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo
studio.
Art. 3 - Comunità scolastica
1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e
delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e
docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una
comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a
livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi
collegiali di cui al titolo I.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà
provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa
conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 4 - Comunità Europea
1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati
membri della Comunità europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e
l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri
per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in
conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato della Comunità europea,
quale sostituito dell'articolo G. n. 36 del trattato sull'Unione europea sottoscritto a
Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 è
riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti
cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per
conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.