Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO II - RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO
CAPO I - Razionalizzazione della rete scolastica
Art. 51 - Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica
1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, il
Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e modalità per la
definizione e l'articolazione di un piano pluriennale di razionalizzazione della rete
scolastica.
2. Il piano pluriennale è definito ed approvato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione ed è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.
3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti
i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione
all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle
specifiche esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con effetto dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terrà conto
altresì dell'età degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle
esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e,
con specifica considerazione, delle necessità e dei disagi che possono determinarsi in
relazioni a situazioni locali, soprattutto nelle comunità e zone montane e nelle piccole
isole.
4. A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale
ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50
posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i
circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte. Il ridimensionamento deve essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del
servizio nel territorio.
5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità scolastiche,
determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio
del personale scolastico interessato.
6. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di istituti di
istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di
5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare
e media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi
delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono ripartiti sulla base di
un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti
interessati.
Art. 52 - Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative
1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve prevedere anche la
graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori
o semiconvittori.
2 Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51.
CAPO II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica
Art. 53 - Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali
1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e secondarie superiori
viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme degli articoli
successivi, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro
attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici
provinciali.
2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono istituiti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del
tesoro.
Art. 54 - Istituzione delle scuole materne
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove
istituzioni di sezioni di scuola materna statali, su motivate proposte formulate dai
provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e considerate le
richieste dei comuni.
2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli
studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole sarà tenuto conto delle
sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare
riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.
Art. 55 - Istituzione delle scuole elementari
1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore agli studi.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio del provveditorato
agli studi è ripartito in circoli didattici la cui direzione ha sede in una delle scuole.
3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente
presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, la
situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo sia compreso in un unico distretto
scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul
territorio dei circoli didattici esistenti, nei limiti del complessivo organico dei
direttori didattici di cui al comma 6 e in conformità al piano pluriennale previsto
dall'articolo 51 .
5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere superiore a venti, ad
eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le
difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto
degli alunni in altre scuole.
6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è stabilito in 5000
posti.
Art. 56 - Istituzione delle scuole medie
1. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro.
2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
3. Possono funzionare classi collaterali, nonché corsi e classi distaccati in frazioni
dello stesso comune o in comuni viciniori.
4. Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee
comunicazioni, non possano funzionare corsi o classi distaccati, né possa organizzarsi il
trasporto gratuito degli alunni, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
quello degli interni e con quello del tesoro, promuove iniziative atte a consentire il
compimento dell'istruzione media obbligatoria, sulla base degli insegnamenti previsti dal
presente testo unico, sempreché vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito
la licenza elementare.
Art. 57 - Istituzione dei ginnasi - licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali
1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 58 - Istituzione delle scuole magistrali
1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.
Art. 59 - Istituzione degli istituti tecnici
1. Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro e con gli altri
Ministri eventualmente interessati.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il
funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri
assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto può inoltre istituire,
sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto annesso all'istituto
tecnico e determinarne le norme sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione
3. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalità e ordinamenti speciali determina
altresì la finalità degli istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di
insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.
Art. 60 - Istituzione degli istituti professionali
1. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro e con
gli altri Ministri eventualmente interessati, acquisita l'indicazione vincolante
dell'ordine di priorità della regione competente.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il
funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri
assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto può inoltre istituire,
sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto annesso all'istituto
professionale e determinarne le norme sull'ordinamento, sul funzionamento e
sull'amministrazione.
3. Il decreto istitutivo determina altresì la finalità degli istituti, la durata
dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i
diplomi che saranno rilasciati. Le successive modificazioni all'ordinamento didattico dei
singoli istituti, che non comportino maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono
disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 61 - Istituzione degli istituti d'arte
1. Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono
l'istituto, il numero delle ore settimanali di insegnamento da affidare per incarico,
indica il contributo annuo a carico dello Stato per l'istituzione e il funzionamento
dell'istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati.
Art. 62 - Istituzione dei licei artistici
1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione
di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e determina,
nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.
Art. 63 - Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle atti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche
1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale d'arte
drammatica e l'accademia nazionale di danza e gli istituti superiori per le industrie
artistiche sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalità possono essere istituite in comuni
diversi da quelli in cui ha sede l'istituto, sezioni staccate con uno o più corsi, e, per
i conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per gli istituti
superiori per le industrie artistiche si provvede in conformità a quanto previsto
dall'articolo 217.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina,
nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'istituto;
fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli
insegnamenti da conferire per incarico nonché i posti di ruolo direttivo amministrativo e
del restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
tesoro le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi «I. Cavazza di
Bologna», «D. Martuscelli» di Napoli, «S. Alessio» di Roma, «Istituto per ciechi»
di Milano, «Configliachi» di Padova possono essere trasformate in sezioni di
conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fissa le
modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonché le norme concernenti il
numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli
insegnamenti relativi alle predette sezioni è disposta con decreto del Ministro della
pubblica istruzione.
CAPO III - Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico
Sezione I - Istituto statale Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
Art. 64 - Istituto statale Augusto Romagnoli. Finalità
1. L'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista è alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed
assolve i seguenti compiti:
a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole dei minorati
della vista;
b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole per minorati
psichici privi della vista;
c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso educativo dei
minorati della vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed educazione
speciale;
e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli educatori dei
minorati della vista;
f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei
minorati della vista.
Art. 65 - Convitto - scuole annesse - strutture
1. All'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista è annesso, in forza di una convenzione da stipularsi tra il
Ministero della pubblica istruzione e un istituto per ciechi dotato di personalità
giuridica, un convitto di educandi minorati della vista.
2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del tirocinio degli allievi:
a) la scuola materna;
b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi e tardivi;
c) una scuola media per il compimento dell'obbligo scolastico.
3. L'istituto dispone di:
a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;
b) un gabinetto per gli studi di psicologia.
Art. 66 - Funzionamento. Ammissione. Personale
1. Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito
regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le
associazioni e gli enti interessati con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al comma 1,
lettere a) e b) dell'articolo 64 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai
vedenti viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme
regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista,
di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 hanno la durata di almeno un anno.
4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista comprende le seguenti
qualifiche:
preside;
docente di pedagogia;
docente di tirocinio;
assistente di tirocinio;
docente di didattica musicale;
istruttore tecnico pratico;
assistenti;
docenti di scuola materna;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario
5. Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati
della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'articolo 65, comma 2 lettere a), b),
c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si accede ai sensi degli articoli 398
e seguenti salvo quanto disposto dal presente capo.
6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di specializzazione è
conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del
diploma di composizione o di magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione
dell'istituto «Augusto Romagnoli».
7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il
trattamento economico degli insegnanti di musica degli istituti magistrali.
8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica,
dell'oculistica, sono affidati per incarico su proposta del preside dell'istituto.
9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono
conferite ai sensi degli articoli 520 e seguenti.
10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al quale
possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'istituto statale di
specializzazione «Augusto Romagnoli» e in possesso di un titolo di studio non inferiore
alla licenza di scuola media. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme
giuridiche e il trattamento economico previsto per i docenti tecnico -pratici.
11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno parte di distinti ruoli
speciali provinciali.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai ruoli provinciali.
Sezione II - Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti
Art. 67 - Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e Istituti per non vedenti
1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è stabilito
con regolamento governativo.
2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni richiamate nell'articolo
322.
3. L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli
istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi
speciali.
4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal testo unico,
rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del
personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche
educative e didattiche delle predette istituzioni.
5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in possesso dei
requisiti di cui al presente testo unico, siano forniti di apposito titolo di
specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso
l'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per i minorati della vista, presso
l'istituto professionale di Stato per Sordomuti «A. Magarotto», nonché presso altri
istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto
corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali per
sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami, e mediante
concorsi per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso
dei requisiti di cui al presente testo unico e del diploma di maturità magistrale,
abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al termine di un corso biennale
teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica
istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
7. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del presente testo unico.
8. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al comma
1 è riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.
Sezione III - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
Art. 68 - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia - Ammissione - Titoli
1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze è istituita una
Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il
conseguimento del diploma di massofisioterapia.
2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media.
3. L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame
preliminare che si effettua con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo
69.
4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale per massofisioterapia
è di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un
terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per
non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero
della sanità.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale,
in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso; al termine del
secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in
unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a
tutti gli effetti a diploma di qualifica professionale; 2) gli esami di idoneità per
l'ammissione al terzo corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento del
diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.
Art. 69 - Regolamento
1. Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi culturali e professionali della medesima sono stabilite con apposito regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.
Art. 70 - Organico
1. L'organico della scuola è costituito secondo la seguente tabella:
Personale docente:
Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali
Incaricato - 1 Cultura medica professionale
Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica
Incaricato - 1 Matematica, contabilità e scienze
Incaricato - 1 Lingue straniere
Incaricato - 1 Educazione fisica
Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille
Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione
Non si dà luogo all'incarico quando non sia possibile affidare l'insegnamento per
completamento di orario al personale docente di altra scuola o dell'istituto
professionale.
Personale amministrativo e tecnico:
Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo
Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto.
2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.
3. L'insegnamento medico professionale è conferito anch'esso per incarico con
retribuzione pari a quella iniziale dei docenti di scuola media superiore.
4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti in organico per concorso
per titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per
completamento d'orario può essere affidato - a giudizio della presidenza - l'insegnamento
in parte di materie professionali.
5. Per l'accesso ai posti di ruolo del personale docente si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 398 e seguenti.
Art. 71 - Rinvio
1. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla parte III del presente testo unico nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.
CAPO IV - Formazione delle classi e delle sezioni
Art. 72 - Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle
classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado ed è stabilito il numero
massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
2. Le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie sono accorpate, in modo
peraltro da non costituire classi con numero di alunni di regola superiore a 23. Le classi
che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni
3. Per le scuole elementari il numero di alunni in ciascuna classe non può essere
superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgono alunni
portatori di handicap.
Art. 73 - Piano concernente il rapporto allievi - classi
1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in conformità al disposto dell'articolo 4, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
CAPO V - Calendario scolastico
Art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
(modificato dal DL 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352)
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria
superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di
aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con
eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due
o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e
delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività
e degli esami.
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici
provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro
svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.
7 - bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il
calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre
allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di
un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di
cui all'art. 193 - bis, comma 1.
Art. 75 - Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche
1. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia nazionale di arte drammatica e per gli istituti superiori per le industrie artistiche, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari esigenze di detti istituti.