Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO IV - EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE
Art. 83 - Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica
1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere di
edilizia scolastica sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle regioni a statuto
ordinario.
2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono comprese quelle relative ai
licei artistici e agli istituti d'arte.
Art. 84 - Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica
1. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985
n. 246 nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e
periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica sono esercitate
dall'amministrazione regionale.
2. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n.
348 nel territorio della regione Sardegna le funzioni amministrative in materia di
edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.
3. A norma rispettivamente dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1975 n. 902 e dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1978 n. 196 si applicano alla
regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d'Aosta le disposizioni contenute
nell'articolo 83 in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di
edilizia scolastica.
4. A norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973 n.
687 sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le
attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia
scolastica.
Art. 85 - Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica
1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla
legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e
media.
2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla
legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e
alla formazione professionale.
3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresì
gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature.
4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole
elementari statali.
Art. 86 - Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica
1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per
l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi
fondamentali che seguono e di quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109:
a) dovrà essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e
comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino, ove possibile con piani organici, per
incentivare i processi di industrializzazione edilizia;
b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte
degli enti competenti e dovrà essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui
al successivo articolo 90, comma 6;
c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle
opere, nonché le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.
Art. 87 - Patrimonio indisponibile
1. Le opere realizzate ai sensi dell'articolo 86 appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
Art. 88 - Aree per l'edilizia scolastica
1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia scolastica, non conformi alle
previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.
2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica e agli
indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto
di cui al comma 6 dell'articolo 90.
Art. 89 - Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi
1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, devono
essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a
dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e
sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali
ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola,
consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte
della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena
attuazione della partecipazione alla gestione della scuola;
b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico,
assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e
dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
c) consenta una facile accessibilita alla scuola per le varie età scolari tenendo conto,
in relazione ad esse, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i
vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo
pieno e lo svolgimento delle attività integrative, in relazione al rinnovamento e
aggiornamento delle attività didattiche o di ogni altra attività di tempo prolungato.
2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni
all'aperto.
3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere
dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando
le classi siano più di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi
servizi.
4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della
manutenzione, della illuminazione, della custodia, della somministrazione del
riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.
5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.
6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso
comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre
formazioni sociali operanti nel territorio. A tal fine il Ministero della pubblica
istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo spettacolo della presidenza del Consiglio
dei Ministri definiscono d'intesa i criteri tecnici a cui devono corrispondere gli
impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le
autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione
integrata degli impianti medesimi.
7. A norma dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 gli edifici scolastici, e
relative palestre e impianti sportivi, devono essere realizzati in conformità alle norme
dirette alla eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche.
Art. 90 - Centro studi per l'edilizia scolastica
(abrogato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
Art. 91 - Edilizia sperimentale
(abrogato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
Art. 92 - Opere di edilizia scolastica sperimentale
(abrogato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)Art. 93 - Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica
(abrogato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)Art. 94 - Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature
(modificato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
5. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e dell'organizzazione dei servizi necessari.
Art. 95 - Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni
1. Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono
utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di
cui sono dotate, secondo le norme previste dai commi 4 e 5, dell'articolo 96.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema
scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di
formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria
superiore.
Art. 96 - Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche
1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito
alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle
scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione,
secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della
lettera f) dell'articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali
territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle
attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale,
le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario
del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro
di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di
disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto,
nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che
hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti
responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività
istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della
legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la
maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di
fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.
Art. 97 - Finanziamento opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico
1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n. 430 nei limiti dei relativi stanziamenti e con le modalità ivi stabilite.
Art. 98 - Accesso dei fonogrammi nelle scuole
1. In applicazione dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già autorizzati.