Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO I  -  LA SCUOLA MATERNA STATALE

CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola materna

Art. 99 - Finalità e caratteri

1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6 anni.
3. L'iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.

Art. 100 - Requisiti per l'ammissione

1. L'ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito dell'età di cui all'articolo 99 e alla presentazione della certificazione delle vaccinazioni di cui all'articolo 117.

Art. 101 - Formazione delle sezioni

1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.
2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.
3. Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.

Art. 102 - Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati

1. Ai bambini handicappati è garantito il diritto alla educazione nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed in conformità agli articoli 312 e seguenti.

Art. 103 - Direzione della scuola materna statale

1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della scuola materna, la direzione delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.

Art. 104 - Orario di funzionamento della scuola materna ed organici

1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.
2. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad assegnazione di docenti aggiunti.
3. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui all'articolo 491.
4. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente all'assolvimento dell'intero orario di servizio.
5. Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si applica quanto disposto dall'articolo 445. Per la loro utilizzazione si applica quanto disposto dall'articolo 455.

Art. 105 - Orientamenti delle attività educative

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 309 in materia di insegnamento della religione cattolica, gli orientamenti dell'attività educativa nella scuola materna statale sono emanati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. E' garantita ad ogni docente piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal comma 1.

Art. 106 - Piano annuale delle attività educative

1. Nel quadro della programmazione educativa di cui all'articolo 46 è predisposto e adottato il piano annuale delle attività educative.

Art. 107 - Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia

1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.
3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della citata legge n.1014 del 1960, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.

Art. 108 - Assistenza scolastica

1. L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.