Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II - L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
CAPO I - Obbligo scolastico
Art. 109 - Istruzione obbligatoria
1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è
impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è
obbligatoria e gratuita.
2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3. La scuola media ha la durata di anni tre.
Art. 110 - Soggetti all'obbligo scolastico
1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno
di età.
2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche
fino al compimento del diciottesimo anno di età.
3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalità
di cui all'articolo 313.
Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali
o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato
o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o
direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità
tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
Art. 112 - Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.
Art. 113 - Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
Art. 114 - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle
scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono
soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le
veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei
fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso
nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona
responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non
giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli
dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il
sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga
procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno
scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4,
della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989
n. 101.
CAPO II - Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri
Art. 115 - Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia
1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di
stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri
dell'Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per
numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di
provenienza.
2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua,
possibilmente nell'ambito del distretto in cui è domiciliato l'alunno, la scuola più
idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore inserimento.
3. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da
parte del Ministero.
4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è
effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che,
comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.
5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la programmazione
educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore
degli alunni medesimi, al fine di:
a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro
specifiche esigenze;
b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine
coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.
6. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le
disposizioni contenute nell'articolo 455.
7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non
faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni
medesimi.
8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l'aggiornamento
dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività di cui al comma 5.
9. Ai fini dell'attuazione del comma 5, lettera b), per l'insegnamento della lingua e
della cultura di origine, ove queste non siano oggetto d'insegnamento nella provincia di
residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari
esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui
l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.
Art. 116 - Alunni extracomunitari
1. Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto disposto per i
figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in
Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di origine.
2. Possono altresì essere attuate forme di recupero ai sensi dell'articolo 131, comma 2.
CAPO III - Certificazioni sanitarie per l'ammissione alla scuola dell'obbligo
Art. 117 - Certificazioni
1. All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell'obbligo, è presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419 ; della vaccinazione antipoliomielitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51 ; della vaccinazione contro l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.