Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV - LA SCUOLA MEDIA
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media
Art. 161 - Finalità e durata della scuola media
1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente
nella scuola media.
2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i
principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della
scelta dell'attività successiva.
3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.
Art. 162 - Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del
tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi
cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli
obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con quello del tesoro.
3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono
costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi
e, rispettivamente, per squadre e per sesso.
4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media,
di cui all'articolo 444, comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni
portatori di handicap, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività
complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del
titolo di studio.
5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento
delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività
complementari.
Art. 163 - Direzione degli istituti
1. Ad ogni istituto è preposto un preside che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.
Art. 164 - Formazione delle classi
1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti
provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e
delle proposte del collegio dei docenti.
2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4,
del presente testo unico.
Art. 165 - Piano di studi
1. Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti: religione
con la particolare disciplina di cui all'articolo 309 e seguenti; italiano, storia ed
educazione civica, geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua
straniera; educazione artistica; educazione fisica; educazione tecnica; educazione
musicale.
2. Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti i docenti la necessaria unità di
insegnamento, il consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.
Art. 166 - Programmi e orari di insegnamento
1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono
adottati secondo le modalità stabilite con le intese di cui all'articolo 309.
2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute presenti le seguenti
esigenze: (N.d.R.)
a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo
dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimento alla sua origine latina e alla
sua evoluzione storica e delle lingue straniere;
b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali -
finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione,
l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle
conoscenze;
c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di
operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche.
3. L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme
restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di
Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonché per le scuole
medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per
ciechi.
4. Previo accertamento delle possibilità locali possono essere organizzate scuole medie
integrate a tempo pieno, nelle quali sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione con l'ordinanza di cui al comma 5, cattedre-orario
comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio
sussidiario e delle libere attività complementari.
5. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali e le modalità di
organizzazione delle scuole medie integrate a tempo pieno e sono precisate le funzioni
integrative e di sostegno ad esse affidate, nonché le condizioni necessarie perché possa
prevedersene il funzionamento, con riguardo anche alla prescuola ed all'interscuola.
6. Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle attività connesse con il
funzionamento della scuola di cui all'articolo 491.
Art. 167 - Attività integrative e di sostegno
1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione
della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività
scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di
alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo
scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli
alunni.
2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di sostegno per
l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono periodicamente, in
sostituzione delle normali attività didattiche, e fino ad un massimo di 160 ore nel corso
dell'anno scolastico, con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo
delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che è
elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio
di istituto e delle proposte dei consigli di classe.
4. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo
settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.
5. Le attività previste dal comma 4 dell'articolo 166 devono essere coordinate con le
iniziative comprese nel programma di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei
docenti nel corso dell'anno scolastico.
7. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dal comma 3 dell'articolo 165,
verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro
competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.
Art. 168 - Piano annuale della attività scolastica
1. Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.
CAPO II - Corsi d'istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti di ritorno
Art. 169 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
1. Possono essere istituiti corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio e corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ai quali si provvede esclusivamente mediante docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
Art. 170 - Integrazione di corsi di formazione professionale
1. Per le attività didattiche da svolgere, nell'ambito della scuola media, ad integrazione di corsi di formazione professionale, si applica quanto disposto dall'articolo 82.
Art. 171 - Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6.
Art. 172 - Recupero scolastico di tossicodipendenti
1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 , entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.
CAPO III - Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali
Art. 173 - Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l'istruzione
obbligatoria é impartita all'interno dei singoli istituti.
2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole elementari di cui
all'articolo 139, anche scuole medie statali.
3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme
stabilite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole medie statali.
4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole medie annesse agli
educandati femminili dello Stato.
Art. 174 - Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica
1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica la
funzione di direzione è svolta dal preside dell'istituto o dal direttore del
conservatorio.
2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle predette scuole medie
sono integrati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in relazione agli
insegnamenti specializzati.
Art. 175 - Scuole medie per non vedenti o sordomuti
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media è impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
CAPO IV - Itinerario scolastico
Art. 176 - Iscrizione alla prima classe
1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.
2. I termini per la presentazione della domanda di iscrizione e la documentazione, di cui
essa va corredata, sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
3. Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o
richiedere contributi di qualsiasi genere.
Art. 177 - Valutazione e scheda personale dell'alunno
1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a compilare e a
tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul medesimo e
sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul
suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia
nelle singole discipline.
2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda
il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una
valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.
3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318.
4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i
giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto
dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno
medesimo ai sensi dell'articolo 167.
5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non
ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame
di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso
negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.
6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni
espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle
capacità e alle attitudini dimostrate.
7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito
attestato.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati
e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
9. Il libretto scolastico é abolito. Nulla é innovato per quanto riguarda il libretto
scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero
adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa.
Art. 178 - Accesso alle classi successive alla prima
1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando
si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di cui al comma 5 dell'articolo
177.
2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i
candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare
rispettivamente il 12 e il 13 anno di età e siano in possesso della licenza della scuola
elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno
uno o due anni.
3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
Art. 179 - Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda
sessione.
2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o
da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al
termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, prove suppletive che si concludono con il
giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
Art. 180 - Esami di idoneità
1. Gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono in
un'unica sessione.
2. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati
motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico successivo.
3. Sono sedi di esami di idoneità tutte le scuole statali o pareggiate o legalmente
riconosciute.
4. La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal preside della
scuola in cui l'esame ha luogo ed è composta di docenti della classe cui il candidato
aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.
Art. 181 - Norme sullo svolgimento degli esami
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli
esami di idoneità e di licenza.
2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti
dall'articolo 318.
Art. 182 - Ripetenza
1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta può essere
frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il
periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 112.
2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi,
a norma dell'articolo 316.
Art. 183 - Ammissione all'esame di licenza
1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono ammessi
gli alunni giudicati idonei a norma dell'articolo 177, comma 5.
2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di età, purché siano in
possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza
abbiano conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano 23
anni di età.
3. Al momento dell'ammissione agli esami di licenza é presentata certificazione
dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B.
Art. 184 - Sede e sessione unica dell'esame di licenza
1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate
nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto
previsto dall'articolo 362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute
dipendenti dall'autorità ecclesiastica.
2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove
suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.
3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
Art. 185 - Esame di licenza e commissione esaminatrice
1. Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze
matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica;
educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.
2. L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua
straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma 1.
3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza é composta di tutti i docenti delle
terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma; nonché i
docenti che realizzano forma di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap; il presidente della commissione é nominato dal provveditore agli studi, il
quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento.
4. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del
giudizio di «ottimo», «distinto», «buono», «sufficiente», e in caso di esito
negativo con la dichiarazione non licenziato.
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneità alla
terza classe della scuola media, ha facoltà, a giudizio della commissione, di iscriversi
alla terza classe.
Art. 186 - Valore della licenza
1. L'esame di licenza media é esame di Stato.
2. Il diploma di licenza media dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione
secondaria di secondo grado.
Art. 187 - Rilascio diplomi e attestati
1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati
duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché l'interessato o, se questi é minore, il padre o chi ne
fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale
responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza é sostituito da un
certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore
sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici
sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non é fatta menzione delle prove
differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola media é
gratuito.
8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o
legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola
statale o presso una delle scuole previste dal comma 8, il rilascio degli attestati,
dell'attestato di idoneità e del diploma di licenza, é del pari gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o
contributo.
CAPO V - Libri di testo
Art. 188 - Adozione libri di testo
1. I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.
Art. 189 - Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 152.
CAPO VI - Gestione e manutenzione degli edifici scolastici
Art. 190 - Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato
1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il
telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e
a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i
corsi distaccati di cui al comma 4 dell'articolo 56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge
16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale
di pertinenza dei comuni e delle province.