Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V - ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
CAPO I - Finalità ed ordinamento
Art. 191 - Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole
immediatamente successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola
media.
2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico,
il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la
scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte.
3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di
preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di
preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune
professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni,
agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire
l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli
istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione
teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei
servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine
precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle
tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all'attuazione
dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli
ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo,
quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di
preparare i docenti della scuola materna. Nell'ambito dell'istruzione tecnica e
professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti finalità ed ordinamento
speciali.
4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno durata di
cinque anni; il liceo artistico e l'istituto magistrale hanno la durata di quattro anni;
gli istituti d'arte e la scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli istituti
tecnici agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia hanno la durata di
sei anni. La durata degli istituti professionali è stabilita con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 3. Gli istituti
tecnici, gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte sono
articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si articola in due
sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio della pittura, scultura, decorazione
e scenografia; la seconda quello di avviare allo studio dell'architettura; le due sezioni
hanno comune il primo biennio.
5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere
a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le
modalità previste dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al
quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso diretto alla Facoltà di
magistero. I diplomati del liceo artistico hanno accesso diretto all'Accademia di belle
arti, se provenienti dalla prima sezione, ed alla Facoltà di architettura, se provenienti
dalla seconda.
6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire
l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui il comma 5, da un
corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia
sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di
disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione. Negli istituti
professionali, nonché negli istituti d'arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti,
in via sperimentale, estendendone la durata a cinque anni, previo parere di una
commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione,
corsi annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione corrispondente a
quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Ai
predetti corsi integrativi, che per gli istituti professionali non possono superare il
numero di 700, sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo
e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte sempre di analogo indirizzo. Al
termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturità professionale o,
rispettivamente, di maturità d'arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso di
laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli istituti professionali
possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalità
sono istituiti presso gli istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi
speciali intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio.
7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a seconda delle
rispettive finalità ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori, officine, reparti di
lavorazione ed aziende.
8. Ad ogni istituto è preposto un preside, che svolge le funzioni previste dall'articolo
396.
9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono complessivamente indicati, nei
successivi articoli, con l'espressione: «istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore».
CAPO II - Carriera scolastica degli alunni
Art. 192 - Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione
1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione
dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole
statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima
ha luogo per esame di idoneità.
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una
classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o
scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per
quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli
scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1. Analogamente si
provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di
diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica.
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi
abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio
nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di
giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento
nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di
studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata
preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta
può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio
dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti,
ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione
motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il
collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316.
5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere
nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di
diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come
sessione di esame.
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può
presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella
successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la
classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e
nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale;
egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o
legalmente riconosciuta.
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio
di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami
di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli
articoli successivi.
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e
formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'articolo 310 devono
essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di
studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati
relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo
310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la
potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del
codice civile.
Art. 193 - Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi
successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni,
con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano
ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di
discipline ed otto decimi in condotta. Gli studenti che al termine delle lezioni, a
giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento
della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o
non ammissione alla classe successiva.
2. L'ammissione agli esami di idoneità, di cui all'articolo 192, è subordinata
all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola
media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della
partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti,
coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale,
pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito
in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.
3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola
media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente
quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in
corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati
dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a
ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole magistrali.
5. Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si svolgono in un'unica
sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
Art. 193 bis - Interventi didattici ed educativi
(introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei
docenti e i consigli di classe, nellambito delle rispettive competenze, adottano le
deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi
integrativi, coerenti con lautonoma programmazione distituto e con i piani di
studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di
apprendimento sia giudicato, nel corso dellanno scolastico, non sufficiente in una o
più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i
consigli di classe, nellambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano
svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche
volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli
studenti di cui al comma 3.
2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta
del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal
collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il
collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sullefficacia dei suddetti
interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti
interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti
stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di
scrutinio finale.
3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo
pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi
previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di
classe delibera lobbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le
attività per essi previste nella programmazione di classe, limitatamente allavvio
dellanno scolastico 1995-1996.
4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di
fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le
risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.
5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi
integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le modalità per la
retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi
integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del
ministro della Pubblica Istruzione per lassegnazione su base provinciale; la
ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti dei provveditori agli
studi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore allestero, nei limiti dei finanziamenti ad essi
destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali.
Art. 193 ter - Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica
(introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. Gli interventi di cui allarticolo 193-bis, comma 1, salvo quelli destinati
agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto
lanno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità
temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2, gli organi competenti delle istituzioni
scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche
diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva i propri obblighi
di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per
ciascuna disciplina. Nellambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento
degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei
corsi serali.
3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui allarticolo 193-bis,
comma 1, primo periodo e comma 3, può essere prevista unarticolazione diversa da
quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti
delle disponibilità di bilancio.
2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per la retribuzione delle
prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui allarticolo 193-bis, comma 5, del Testo
Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. I ministri della Pubblica Istruzione e degli Affari Esteri presentano, al termine del
terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo
svolgimento e ai risultati degli interventi previsti dal presente articolo».
CAPO III - Esami finali
Art. 194 - Esami finali nella scuola magistrale
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il
conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso
di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver
compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione
della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura
italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica,
computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e
canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratica
costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della
religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale
insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non
potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre
prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova
pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella
quale si sostennero gli altri esami.
Art. 195 - Esami di qualifica
1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti professionali consegue
un diploma di qualifica, che varrà ai fini degli inquadramenti contrattuali, dopo un
periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o
comunque non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto di lavoro.
2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti
dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti che, in
relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva. Esso dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per
titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il
possesso di licenza di scuola media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1, sono
stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame, i criteri di
valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli cui è
conformata la disciplina degli esami di maturità, salvo che per la composizione delle
commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione
delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneità.
5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.
Art. 196 - Esami di licenza di maestro d'arte
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i principi ed i criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
Art. 197 - Esami di maturità
1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico,
nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame
di maturità, che e esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo
conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico
e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed
all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate
da leggi speciali.
2. Si sostiene altresì un esame di Stato in unica sessione per il conseguimento del
diploma di maturità professionale e di maturità d'arte applicata al termine dei corsi
integrativi degli istituti professionali e, rispettivamente, degli istituti d'arte.
3. Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso
gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con il decreto di cui all'articolo 205 è
stabilita la validità dei titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano
analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali
previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il predetto diploma, al pari di quello
di maturità d'arte applicata, e riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili
professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
4. Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso ovvero l'anno integrativo o l'ultimo degli anni
integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli istituti d'arte statali,
pareggiati o legalmente riconosciuti, previa ammissione deliberata motivatamente dal
consiglio di classe con almeno la metà dei voti, sulla base di uno scrutinio finale
inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio
dell'ultimo anno di corso, con la formulazione di un giudizio analitico sul profitto
conseguito in ciascuna di dette materie. Agli alunni non ammessi è comunicata, a loro
richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.
5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine
prescritto per la presentazione della domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto
all'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità. I candidati
non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le quali non è prevista
specifica prova negli esami di maturità, a prove orali integrative dinanzi alla stessa
commissione esaminatrice, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è
provvisto. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di eventuali altre maturità
o abilitazioni precedentemente conseguite.
6. L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del
candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.
7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra
quattro che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacità espressive e
critiche; la seconda prova scritta, che per gli esami di maturità tecnica, professionale
e d'arte applicata, può essere grafica o scritto-grafica, è indicata dal Ministero della
pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico. I casi in cui gli
esami possano constare di una sola prova scritta sono determinati con il regolamento di
cui all'articolo 105, comma 1.
9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le
prove sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle Valli ladine le prove
saranno svolte, a scelta dei candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le
scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero provvede alla
traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d'insegnamento.
10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano tempestivamente, il
presidente della commissione esaminatrice provvede a che ciascun commissario presenti una
terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova, estraendone a sorte quattro per la
prima prova ed uno per la seconda.
11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.
12. Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti
essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra
quattro indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli
elaborati. A richiesta del candidato il colloquio può svolgersi anche su un'ulteriore
materia di insegnamento: in tal caso, il presidente può nominare, ove occorra, un membro
aggregato, che ha solamente voto consultivo. Il colloquio, che è collegiale, deve
svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.
13. A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un
motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum
degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato
lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia
del libretto di lavoro ed una dichiarazione dell'azienda da cui dipende, che attesti la
mansione che egli svolge, la sua qualifica e l'orario di lavoro.
14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità espressa a
maggioranza. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturità è
integrato da una valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno dei
quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui della commissione facciano
parte membri aggregati a pieno titolo, la valutazione complessiva è rapportata a
sessantesimi. Tale valutazione è valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato
maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento
dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari e, per la maturità artistica e
di arte applicata, ai fini della scelta degli studi nella facoltà di architettura o
nell'accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del
punteggio ed alla valutazione sull'orientamento partecipa l'intera commissione.
15. I diplomi di maturità recano il punteggio attribuito a ciascun candidato; il giudizio
e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta
dell'interessato.
16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
statali, pareggiati o legalmente riconosciuti sono ammessi a ripetere l'ultima classe per
un massimo di altri due anni; gli altri candidati non maturi possono essere ammessi a
frequentare l'ultima classe, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della
commissione.
17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per
gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino
nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di
sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima della conclusione
degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalità di cui al comma 10.
18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si trovino nell'assoluta
impossibilità di parteciparvi secondo il normale diario si applica anche agli altri tipi
di esami previsti nel presente capo.
CAPO IV - Norme comuni a vari tipi di esame
Art. 198 - Commissioni di esame
(modificato dalla Legge 23.12.1994 n. 724)
1. La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi e nominata dal
preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente
della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese
nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero
presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che
è il preside od un docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei
commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale è composta dai docenti
della scuola ed è presieduta da un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica
istruzione tra le categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo
205, comma 1.
3. La commissione per gli esami di maturità è nominata dal Ministero della pubblica
istruzione ed è composta dal presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla
stessa classe dell'istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la
preparazione dei candidati. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna
commissione è anche membro effettivo per i privatisti.
4. Il presidente della commissione di cui al comma 3 è scelto nelle seguenti categorie:
a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati o assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori scientifico
disciplinari cui sono riferibili le materie attinenti all'esame ovvero siano stati docenti
di ruolo di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati;
c) provveditori agli studi a riposo purché provenienti dall'insegnamento o dal ruolo dei
presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
statali o pareggiati;
e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o
pareggiati, che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei
concorsi a preside di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o che abbiano
conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame per merito distinto
ed il cui insegnamento di cattedra si svolga nell'ultimo triennio o quadriennio che
prepara all'esame di maturità. In caso di assoluta necessità, il Ministero può derogare
alle limitazioni previste dalla lettera b) circa l'utilizzazione dei liberi docenti, fermo
restando il criterio del settore scientifico - disciplinare attinente all'esame.
5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturità sono scelti tra i
docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o tra i
docenti abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti e scuole per almeno un anno
le materie su cui verte l'esame. Per il membro interno si deroga a detti requisiti quando
manchino docenti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Dallanno
scolastico 1994-95 e fino allentrata in vigore della riforma dellistruzione
secondaria di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle commissioni
giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente di
altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di
esame e tra il personale docente che abbia labituale dimora nella medesima provincia
e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito
provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra
provincia della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle
commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa
scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno.
6. Il presidente delle commissioni degli esami di maturità nei licei artistici è scelto,
oltre che nella categoria indicata alla lettera a) del comma 4, anche tra i ricercatori
universitari confermati, i liberi docenti incaricati od assistenti universitari del ruolo
ad esaurimento purché appartengano a settori scientifico-disciplinari attinenti
all'esame, ovvero siano stati docenti di ruolo dei licei artistici statali o pareggiati,
nonché tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i docenti di ruolo dei
licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o
che abbiano superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche
sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti e
tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte
l'esame; i commissari per le materie culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei
licei artistici e tra i docenti di cui al comma 5.
7. Nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici e professionali, un membro può
essere scelto dal Ministero tra gli estranei all'insegnamento, purché munito del titolo
di studio attinente all'indirizzo specifico cui si riferisce l'esame e sia fornito di
particolare competenza nel corrispondente settore tecnico; nelle medesime commissioni,
limitatamente alle materie tecnico professionali, in caso di necessita e di urgenza, si
può prescindere dal requisito dell'abilitazione.
8. In caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare membri aggregati, a
pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi.
9. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice presidente. Ad ogni commissione
giudicatrice di esame di maturità sono assegnati, di regola, non più di ottanta
candidati.
10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli
esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti,
i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari
provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso in cui dopo le nomine
intervenissero rinunce, i provveditorati agli studi nominano i sostituti dei presidenti e
dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi
trasmessi.
Art. 199 - Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte
1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di
maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di
abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei ginnasi-licei classici,
dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti
tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che,
nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di
otto decimi in ciascuna materia, fermo restando la particolare disciplina concernente la
valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.
2. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo
prescritto, gli esami di cui al comma 1 è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo
di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima
classe per scrutinio finale.
3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori di quelle
indicate nei commi 1 e 2.
4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a sostenere,
nello stesso anno, altro esame dello stesso grado
5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa
possono sostenere gli esami di maturità e quelli di abilitazione all'insegnamento nelle
scuole materne, oltre che negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole
legalmente riconosciuti dipendenti dall'autorità ecclesiastica, che siano sedi degli
esami di Stato.
6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si 'applicano le disposizioni
di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di
qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi.
CAPO V - Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche
sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di
abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinate dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986,
n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai
sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di
frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente
determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro
e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle
istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e
didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate
in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante
dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
- gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza
media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai
limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge
finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo
1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in
ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000
superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo
reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in
mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo
dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli
alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e
rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di
guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari
dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o
invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati
od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti
di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di
cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono
dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a
condizioni di reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella
punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni
disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di
comprovata infermità.
Art. 201 - Competenze della Provincia in materia di istruzione secondaria superiore
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale.
Art. 202 - Modelli viventi nei licei artistici
1. Per l'assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275.
CAPO VI - Istituzioni educative
Art. 203 - Convitti nazionali
1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo
intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
2. I predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela
dei provveditori agli studi, cui sono inviati, per l'approvazione, gli atti e le
deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati dal regolamento da
emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione,
composto:
a) dal rettore, presidente;
b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal consiglio comunale del
luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;
c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione, una delle quali fra il
personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai convittori;
d) da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dal direttore
dell'ufficio corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
4. Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Il consigliere
che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo
ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica
istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a
violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata
dallo stesso ministro ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al
predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio
dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio di previsione e
delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura a che tutte
le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, delibera sui contratti e le
convenzioni, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la conservazione
e l'incremento del patrimonio, vigila sul personale e sul funzionamento dell'istituzione.
7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'istituto dei
danni economici ad esso arrecati a seguito di inosservanza delle leggi e dei regolamenti
con dolo o colpa grave
8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi
di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le
funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
10. Ad ogni convitto nazionale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello
Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione
è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in
uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono
equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a quelli ad
indirizzo agrario possono essere annessi convitti per alunni che frequentano l'istituto.
L'amministrazione di detti convitti è affidata al consiglio di istituto ed alla sua
giunta esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti predetti, ai fini di una
razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, possono essere
ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria
superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono ammessi, purché ciò non comporti
modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.
Art. 204 - Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile
1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l'educazione e lo
sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte.
2. Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono
sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati per l'approvazione,
gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati dal
regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione,
composto da un presidente e due consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e
salvo aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due membri designati da
opere od enti di assistenza e previdenza che assumano l'obbligo di affidare all'educandato
un ragguardevole numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto
consultivo, la direttrice dell'educandato, la cui presenza è prescritta, ai fini della
validità della seduta, quando si tratti dell'ordinamento e dell'andamento educativo e
didattico dell'istituto; le proposte della direttrice in questa materia, qualora non siano
state accolte, saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da sottoporsi
all'autorità vigilante.
4. Il consiglio di amministrazione dell'educandato è nominato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Le
funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di
amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il triennio, si procede
alla sua sostituzione, limitatamente al rimanente periodo
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica
istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a
violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata
dallo stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario.
Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di
nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno statuto che contiene le
norme relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio di amministrazione
stesso, all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione delle allieve, ferma restando
l'osservanza dei principi informativi delle originarie tavole di fondazione. Lo statuto è
approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito il Consiglio di Stato
7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto
consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di
ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la
conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila direttamente sulla direttrice e, per
suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del
convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi,
dai regolamenti e dagli statuti.
8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole elementari, scuole
medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La direttrice svolge, in
tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
9. Per l'assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, si applica agli educandati
femminili dello Stato quanto previsto per i convitti nazionali.
10. Ad ogni educandato femminile statale è concesso il gratuito perpetuo uso degli
immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui
l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili
statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono
equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati femminili dello Stato, agli
altri istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 1° ottobre 1931,
n. 1312, e successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano
riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.
13. La direzione dell'Educandato statale di Napoli è affidata ad un direttore didattico o
ad un preside delle scuole annesse.
CAPO VII - Materie demandate alla disciplina regolamentare
Art. 205 - Regolamenti
1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione
emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed
agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria
ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi.
2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale
articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa
sia prevista, nonché l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli
istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici
ad indirizzo industriale, sempreché sia possibile far fronte alla relativa spesa con i
fondi disponibili nei bilanci degli Istituti stessi. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli
istituti professionali, quanto previsto dall'articolo 60, comma 3.
3. Per gli istituti aventi finalità ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e
le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto
che provvede alla loro istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validità dei
titoli di maturità conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo
indirizzo negli istituti tecnici.
5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili
dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché per la definizione delle
modalità con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi
partecipa allo svolgimento di particolari attività formative da realizzare nell'ambito
dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le
disposizioni vigenti.