Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII - NORME COMUNI
CAPO I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa
Art. 276 - Criteri generali
1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell'autonomia
didattica dei docenti e può esplicarsi:
a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico;
b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture
esistenti.
Art. 277 - Sperimentazione metodologico - didattica
1. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano
metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non
esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda
l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.
2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio
dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive
competenze.
3. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe, esprimono il loro parere per
quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le sezioni, le classi o
la classe comprese nell'ambito di propria competenza.
4. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto,
approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di
sperimentazione.
5. Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei
sussidi della scuola nonché di quelli disponibili nell'ambito distrettuale.
Art. 278 - Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture
1. La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e
delle strutture può essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su
proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli
scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo
dell'educazione.
2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del
problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica
dell'ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni
organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle
varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro
pubblicizzazione.
3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le
sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per
l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione
degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata
della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle
commissioni esaminatrici.
4. Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere
inoltrate al Ministro della pubblica istruzione corredate da un parere tecnico
dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente
per territorio.
5. Il Ministro può anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale
competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola
sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato
validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto
stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalità per il
reperimento e l'utilizzazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
6. Le istituzioni a cui sia stato già riconosciuto con apposito decreto carattere
sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai sensi del precedente comma 5, tale
carattere.
Art. 279 - Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali
1. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.
Art. 280 - Iscrizione degli alunni
1. L'iscrizione degli alunni alle sezioni, classi o scuole interessate ad un programma di sperimentazione di cui all'articolo 278 avviene a domanda.
Art. 281 - Documentazione, valutazione e comunicazioni
1. La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui all'articolo
277 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate
oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di
istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e
all'istituto regionale competente.
2. La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui all'articolo
278 sono comunicate anche al Ministro della pubblica istruzione che le sottopone al
Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Sezione II - Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente
Art. 282 - Criteri generali
1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo
e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze
per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della
preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione
didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo
didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e
nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti,
favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento
e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione
dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di
sperimentazione.
Art. 283 - Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche
1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti
annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per la realizzazione di attività di
aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e
di altre istituzioni scolastiche
2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le
istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 27 e delle istruzioni
amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 27.
3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi
diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi
messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero
della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dalle
istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.
Art. 284 - Specifiche iniziative di aggiornamento
1. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi dell'articolo 115 apposite
iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività
di sostegno e di integrazione nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di
lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi
membri della Comunità europea.
2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola
è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute, e di prevenzione
delle tossicodipendenze come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero
il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri,
promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Art. 285 - Consulenza tecnico - scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di ricerca
1. Alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del
circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la
propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici.
2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari
stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d'insegnamento diversa
da quella italiana. L'utilizzazione del predetto personale è regolata con apposito
disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro.
3. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, possono
organizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei
circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di
collaborazione tecnico-scientifica.
4. Ai fini del coordinamento con l'istruzione universitaria, il Ministro della pubblica
istruzione, come previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989 n. 168, sente il
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle iniziative di
aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed
eventualmente con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi, i cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione.
5. Le università, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341,
possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e
formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione
organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione
secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.
Art. 286 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare
1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi per la scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione attua un piano straordinario pluriennale di aggiornamento ai sensi dell'articolo 132.
Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Art. 287 - Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi,
istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419 hanno
personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.
Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione.
2. Gli istituti hanno il compito di:
a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico didattica;
b) condurre studi e ricerca in campo educativo;
c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione a cui collaborino
più istituzioni scolastiche;
d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente
della scuola;
e) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi
e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare
all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.
3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si avvalgono in via
prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di
altra regione.
Art. 288 - Articolazione interna degli istituti regionali
1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola
elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione
artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di
documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di
organizzazione delle attività di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica è
competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte.
2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune.
Art. 289 - Organi degli istituti regionali
1. Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, nominato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio
ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli
scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto
regionale;
b) tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del
consiglio regionale;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;
d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal
Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di
competenti nel campo delle scienze dell'educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della
pubblica istruzione.
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al
successivo articolo 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne
parte per un altro quinquennio.
5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle
sezioni di cui all'articolo 288.
6. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera
annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di
contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni
altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e delibera circa il suo
ordinamento interno.
7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto.
8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
9. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone
richiesta al Ministero della pubblica istruzione.
Art. 290 - Centro europeo dell'educazione
1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Frascati, villa Falconieri, ha
personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.
2. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione
della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e
ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli
della Comunità europea e sull'attività in campo educativo delle organizzazioni
internazionali.
4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche:
a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;
b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti
tra formazione e occupazione;
c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;
d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e
docente; e, sull'impiego delle tecnologie educative.
Art. 291 - Organi del Centro europeo dell'educazione
1. Il Centro europeo dell'educazione è retto da un consiglio direttivo formato da
esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da
undici membri, dei quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio
ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio
nazionale delle ricerche;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal
Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di
competenti nel campo delle scienze dell'educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della
pubblica istruzione
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui
all'articolo 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne
parte per un altro quinquennio.
5. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera
annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di
contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni
altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo
ordinamento interno.
6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro.
7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
8. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone
richiesta al Ministero della pubblica istruzione.
Art. 292 - Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica
1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Firenze, ha personalità
giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.
2. La biblioteca svolge le seguenti attività:
a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di
documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il
Centro europeo dell'educazione;
b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle
istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.
3. La biblioteca è retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato
con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:
a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro
europeo dell'educazione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;
c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due nominativi proposti dal
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;
d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica
istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di
fuori dei propri membri.
4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della
pubblica istruzione.
5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'articolo 294
oltre a svolgere le funzioni proprie del segretario, sovrintende al funzionamento dei vari
servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.
6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne
parte per un altro quinquennio.
7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il
programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di
convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra
deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo
ordinamento interno.
8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca.
9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
10. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone
richiesta al Ministero della pubblica istruzione.
Art. 293 - Conferenza dei presidenti
1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della
biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero
della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di
promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di
esperienze nei diversi settori degli istituti.
2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio
direttivo delle predette istituzioni.
3. La conferenza è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo
delegato.
4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune
interesse svolte dagli istituti.
Art. 294 - Personale degli istituti
1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali,
del Centro europeo della educazione e il direttore della biblioteca di documentazione
pedagogica scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i
docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica.
2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di
documentazione pedagogica il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione di
personale comandato appartenente ai ruoli del personale della scuola anche universitario e
a quelli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze
dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo
competente.
3. L'assegnazione è disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna
istituzione, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate.
4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2 ha la durata di un
quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio
direttivo. In attesa dell'organica riforma delle predette istituzioni il comando può
essere ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre anni previa motivata
richiesta del consiglio direttivo.
5. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è valido a tutti
gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
6. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la
distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti
regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica
possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con
spese a carico dei propri bilanci.
8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 295 - Finanziamenti
1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di
documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività:
a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed
istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.
2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) è determinato
annualmente.
Sezione IV - Disposizioni per le regioni a statuto speciale
Art. 296 - Disposizioni speciali per il Trentino - Alto Adige
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze in materia loro attribuite dallo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670.
2. Ai sensi dell'articolo 28 del testo unificato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89 la Provincia di Bolzano istituisce uno o più
istituti di ricerca sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al
particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa. Per l'utilizzazione di
personale della scuola negli istituti di cui al presente comma lo Stato provvede ai sensi
dell'articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unità di comando da stabilire
d'intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 4 del citato testo unificato.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n.
405 la provincia di Trento, nell'esercizio delle proprie competenze, istituisce un
istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. Per l'utilizzazione di
personale della scuola nell'istituto di cui al presente comma, lo Stato provvede ai sensi
dell'articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unità di comando da stabilire
d'intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 5 del citato testo unificato.
Art. 297 - Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta
1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978 n. 196 con legge regionale,
emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un
istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle
d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti.
2. L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con particolare
riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
3. Il consiglio direttivo dell'istituto è nominato dalla regione.
4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea,
dell'articolo 289, comma 1, sono eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale,
da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.
5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 289, comma 1, sono scelti dalla
regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei
propri membri.
6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 289, comma 1, sono scelti
d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi
proposti dal Consiglio universitario nazionale.
7. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio
regionale.
8. La regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui
all'articolo 294, comma 1.
9. La regione provvede all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale
comandato presso l'istituto, a norma dell'articolo 294, commi 2 e seguenti. L'assegnazione
di tale personale è comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della
lingua francese.
10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio
regionale, la regione inoltra la richiesta di assegnazione al Ministero della pubblica
istruzione, il quale adotta il provvedimento di comando.
11. I contributi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera a), e comma 2, nonché gli
oneri per il personale comandato, sono a carico del bilancio della regione.
12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di
ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e professionale del personale
direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o
dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di
interesse regionale.
Art. 298 - Disposizioni speciali per la Sicilia
1. Nelle materie previste dal presente capo la regione Sicilia svolge le funzioni amministrative contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
Sezione V - Norme finali
Art. 299 - Sede degli istituti
1. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando non avranno la disponibilità di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano presso gli uffici scolastici provinciali.
Art. 300 - Norme transitorie sul personale
1. Il personale assunto dal soppresso Centro didattico nazionale denominato Centro
europeo dell'educazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30
luglio 1973, n. 477, è assunto, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, in
qualità di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4
febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, tenuto conto del titolo di studio
posseduto e delle mansioni esercitate.
2. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica
del Ministero della pubblica istruzione si applica il disposto della legge 4 febbraio
1966, n. 32, e i periodi di anzianità richiesti dalla legge stessa sono ridotti a metà a
decorrere dalla data di assunzione di cui al comma 2.
3. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i soppressi centri
didattici è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.
Art. 301 - Statuti e norme finali
1. I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed
aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di
documentazione pedagogica deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione
amministrativo-contabile dell'ente. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione
pubblica, udito il Consiglio di Stato.
2. Al riordinamento degli istituti di cui al comma 1 si provvede con i decreti legislativi
da emanarsi in attuazione della delega recata dall'articolo 4 della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
CAPO II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica
Art. 302 - Organizzazione dell'insegnamento
1. L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti
di istruzione secondaria.
2. Esso è impartito nella scuola media per classi e nella scuola secondaria superiore e
artistica per squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.
Art. 303 - Esoneri dalle esercitazioni pratiche
1. Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle
esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie
degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi
da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale.
2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso
l'istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla
competente unità sanitaria locale.
Art. 304 - Voto di educazione fisica
1. Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai
fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento
delle tasse scolastiche.
2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli alunni degli istituti magistrali il
voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini
dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.
3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere esonerati dalla frequenza alle
lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di
esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che
sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire
il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.
Art. 305 - Sussidi
1. Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo
scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.
2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 è subordinata all'esecuzione dei
lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi, cui il sussidio si riferisce, esecuzione
o fornitura che è controllata dal provveditore agli studi.
Art. 306 - Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI
1. Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per una durata non superiore ad un anno, in
relazione alle Olimpiadi, ai campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali a
essi comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o
preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative
nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la preparazione alle gare
sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico
del C.O.N.I.
2. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 è valido a tutti gli
effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del
periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 1 si
applica nei limiti di durata della nomina.
4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere
conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.
Art. 307 - Servizi periferici - coordinatore
1. L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi che possono avvalersi della collaborazione di un preside o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.
Art. 308 - Ruoli organici e cattedre
1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per la
scuola media e per la scuola secondaria superiore.
2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un numero
settimanale di ore di lezione inferiore a 18, solo nel caso in cui sia possibile il
completamento dell'orario presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del
medesimo distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la cattedra è
istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.
3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il docente può
assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre sei ore.
CAPO III - Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altri confessioni religiose
Sezione I - Insegnamento della religione cattolica
Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica
1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della
religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa
sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle
intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi
annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamante nel comma
1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della
componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri
docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si
sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene
redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono
avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella
scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il
profitto che ne ritrae.
Art. 310 - Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e
della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di
ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.
2. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su
richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna
forma di discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto
dell'iscrizione non d'ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento
della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.
4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto
dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorità scolastica, il
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica.
Sezione II - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
Art. 311 - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce
agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non
avvalersi di insegnamenti religiosi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di
insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale
pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non
avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né
secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.
3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le disposizioni della
legge 24 giugno 1929, n. 1159, in quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a
seguito di intese tra lo Stato e singole confessioni religiose.
4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni di cui
agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984, n. 449.
5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 novembre 1988, n. 516.
6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e
9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.
7. Per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane si osservano le disposizioni di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989, n. 101.
CAPO IV - Alunni in particolari condizioni
Sezione I - Alunni handicappati
Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato
Art. 312 - Principi generali
1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.
Art. 313 - Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.
2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini dell'esercizio dei
diritti previsti dalla presente sezione, è effettuata secondo i criteri stabiliti
nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6 dell'articolo 314. In attesa
dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari
interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative
competenze, uno psicologo o un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio
presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.
Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione
1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata
nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della
persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo
dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato,
alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di
scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed
affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che
devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso
degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche
per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo
le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della
scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria
superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per
motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e
l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità
sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali
sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo
non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in
servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle
classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al
presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in
possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita
presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale
esperto.
Art. 315 - Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi
comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio
gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e
le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi
di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della
sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali
accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica
congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati,
nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere
posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di
collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e
presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di
produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi
frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo
per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
3. I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati nell'ambito
dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5
febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per
gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate dall'articolo 42 comma 6, lettera h) della stessa legge.
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività
didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1
lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui
operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e
verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di
classe e dei collegi dei docenti.
Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento
del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalità di
coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica
istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per
la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della
flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione
alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme
obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere
il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli
ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino
al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione
del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'
articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza
ripetenza in singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341
relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni contenute nell'
articolo 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di
specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1, lettera a), possono prevedere
lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle
unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 479, comma 10.
Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto
da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola
utilizzato ai sensi dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due
esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle
persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal
provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica
istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria
superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei
servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al
provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti
locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli
accordi di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5
febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi
individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli
alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della
pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta
regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.
Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla
base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state
svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di
cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a
valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte
o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.
Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno
Art. 319 - Posti di sostegno
1. Per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap nella scuola materna, elementare e media, le dotazioni organiche dei relativi
ruoli provinciali comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un
posto ogni quattro alunni portatori di handicap.
2. Per la determinazione dei posti di sostegno nella scuola secondaria superiore si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 315 comma 3.
3. Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro alunni
portatori di handicap possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di
handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi
maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti
plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.
4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere
forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325.
5. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli è
consentita, a norma dell'articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non
di ruolo specializzati e trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute
nell'articolo 455 comma 1 e 2.
Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare
1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap nella
scuola elementare trovano applicazione le disposizioni contenute nell'
articolo 127.
2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale possono
essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di sostegno, nonché
interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli
enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.
Art. 321 - Programmazione educativa nella scuola media
1. Nell'ambito delle attività rientranti nella programmazione educativa di cui
all'articolo 167 sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni
portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno.
2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la
necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme
particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali
preposti, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del
programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità
Art. 322 - Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti
1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi ordinarie
delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non vedenti di
cui alla tabella allegata alla legge 26 ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale
tipologia possono essere istituite - con le modalità di cui all'articolo 55 - presso
altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale docente è
iscritto in ruoli speciali provinciali. Il personale direttivo appartiene ad apposito
ruolo speciale nazionale.
4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali occorrenti e a
provvedere, oltreché ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di
manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con
apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi. Le
convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica
istruzione.
5. Gli alunni, nelle scuole elementari per i non vedenti, non possono superare il numero
di 15 per ciascuna classe.
6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori per coloro
che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di
apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.
7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle scuole secondarie di
avviamento professionale per ciechi, possono essere istituite, con le modalità di cui
all'
articolo 56, scuole medie speciali per non vedenti.
8. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono determinati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli
insegnamenti speciali in atto presso le scuole già esistenti.
Art. 323 - Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti
1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi ordinarie
delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle
statizzate già gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.),
possono essere istituite con le modalità di cui agli articoli 55 e 56.
3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria integrazione
specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli
enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal
consiglio scolastico distrettuale.
4. I consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le
associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base dei programmi di cui al comma 3,
predispongono, a livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a
favore degli alunni sordomuti.
5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione sociale dei
ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori
delle scuole di cui al comma 2.
6. Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti dipendenti
dal Ministero della pubblica istruzione, i convitti annessi alle istituzioni scolastiche
statizzate, di cui al comma 2, sono posti, in via transitoria, alle dipendenze del
Ministero medesimo.
7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6 fanno parte un
rappresentante dei non udenti, nominato dall'Ente nazionale protezione e assistenza
sordomuti (E.N.S.) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.
8. Gli immobili di proprietà dell'E.N.S. adibiti a sedi scolastiche e convittuali,
nonché gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche assegnati in proprietà ai
comuni conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel caso di loro
trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a
servizi sociali.
Art. 324 - Scuole con particolari finalità
1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo.
Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti
Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti
1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per
sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole
comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino
all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - di apposito titolo
di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata
biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I
programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti
per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.
3. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a
norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre1975 n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo
tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima.
Sezione II - Alunni in particolari situazioni di disagio
Art. 326 - Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze
1. A favore dei minori indicati nell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216 sono
attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste,
interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104,
105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990 n. 309 concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione
sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione
alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso
delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
3. Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività
educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito
delle discipline curricolari.
4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per
tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di
attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito
comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque
membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di
mezzi di comunicazione sociale e rappresentanti delle amministrazioni statali che si
occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette
esponenti di associazioni giovanili e dei genitori
5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati
nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo,
ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi
eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni
pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse,
possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei
comuni.
7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola
è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione
delle tossicodipendenze
8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la
realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono
essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico
provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o
interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo
decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e
della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di
associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle
autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie
locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
11. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel
rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate
possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito
il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di
ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con
il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua
disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed
enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o
provinciale da istituirsi a norma dall'articolo 116 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti
anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti
nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 entro i limiti numerici e con le modalità di
svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche
all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 456, possono
essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e
dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 a condizione che tale personale abbia
documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.
15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli
studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di
educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le
singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare
riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4
e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione
d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio
decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei
comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai
componenti dei comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi
pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di
informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie
superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza
concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti
ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate
nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far
fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono
proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del
personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le
proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a
collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'articolo 10 comma
2 lettera e) del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto,
sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo
a quello delle materie curricolari, è volontario.
22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali - il Ministero della pubblica istruzione propone
all'approvazione del Ministro per gli affari sociali, progetti mirati alla prevenzione e
al recupero delle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità,
indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.
CAPO V - Norme sul diritto allo studio
Art. 327 - Interventi
1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e
45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 in materia di diritto
allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a
facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o
collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se
adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e
meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette
concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai
minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
elementari.
2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che le
svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. La regione promuove le
opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di
testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e
pedagogiche dei medesimi.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
CAPO VI - Disciplina degli alunni
Art. 328 - Sanzioni disciplinari
1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e
istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e
degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi
seguenti.
2. La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni prevista dall'articolo 19,
lettera d), del vigente regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653,
rientra nella competenza del consiglio di classe.
3. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 19, lettere e), f), g), h), i) del
regolamento richiamato nel comma 2 rientrano nella competenza della giunta esecutiva del
consiglio di istituto. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio
di classe.
4. Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al provveditore agli studi, che decide
in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente
competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
5. Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal preside ai sensi dell'articolo
19, lettera c) del regolamento richiamato nel comma 2 è ammesso ricorso entro trenta
giorni al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
6. Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti dell'articolo 19 del
regolamento richiamato nel comma 2 i capi di istituto danno immediata notizia al
provveditore agli studi. Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h) ed i)
dell'articolo 19 del citato regolamento deve essere data notizia all'albo dell'istituto e
nel bollettino ufficiale del Ministero quando, decorso il termine per ricorrere o
intervenuta la decisione del ricorso, essi siano divenuti definitivi.
7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con
regolamento.
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di
scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili
dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati
femminili dello Stato concernenti infrazioni da essi compiute in qualità di convittori o
semiconvittori sono stabilite con regolamento.
CAPO VII - Norme particolari in materia di programmi
Art. 329 - Insegnamenti di discipline applicate alla pesca
1. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, cura che nei programmi di insegnamento nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Cura altresì che nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici o istituti professionali equiparati, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca.
Art. 330 - Educazione stradale
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento
stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri dei lavori
pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno e dei
trasporti e della navigazione, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club
d'Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della
prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da
svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli
istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei
principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle
norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalità
di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti
ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle istituzioni
di cui al comma 1; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i
docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente
occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni interessate.