Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione
Modifiche: [in
rosso
le aggiunte, in carattere barrato le abrogazioni]
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO I - Funzione docente, direttiva e ispettiva
Art. 395 - Funzione docente
1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di
trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla
partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro
personalità.
2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario
di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto
conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al
governo della comunità scolastica. In particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle
iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai
competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati
nominati componenti.
Art. 396 - Funzione direttiva
1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle
attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette
istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita
le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere
contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità
proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei
docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del
consiglio di circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal
consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti,
alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di
circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il
collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento
nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi
necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario;
g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e
periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e
con gli organi del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e
socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative
riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento
dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il
rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei
congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli
richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione
educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli
organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli
ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità
didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze
professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori
dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili
dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità
proprie di dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata
dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi
dell'articolo 7 del presente testo unico.
Art. 397 - Funzione ispettiva
1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica
istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle
finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed
educative.
2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo
regionale e provinciale.
3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di
aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado;
formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro
adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento,
nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere
sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono
attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed
attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal
sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria
assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e
docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e
nazionale.
4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i
sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.
5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione
sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.
CAPO II - Reclutamento
Sezione I - Norme generali
Art. 398 -
Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte
1. I ruoli del personale direttivo e
ispettivo sono nazionali.
2. I ruoli del personale docente sono
provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al
quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il
trattamento economico dei docenti elementari.
3. I ruoli nazionali e provinciali sono
rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli
uffici scolastici provinciali.
Sezione II
Reclutamento del personale docente ed
educativo
Art. 399 - Accesso ai ruoli
1. L'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami
e mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato
annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nel
triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di
insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 442 e 470, comma 1,
per le nuove nomine, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo
attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Nel caso in cui la
graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad
esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo
concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. All'indizione dei concorsi per titoli ed esami provvede il Ministero della
pubblica istruzione. Ferme restando le competenze per quanto riguarda
l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti, le prove di esame o
l'intera procedura dei concorsi per titoli ed esami sono svolte nelle sedi
regionali, sub-regionali e provinciali indicate dal Ministero della pubblica
istruzione all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di
contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il
Ministero della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei
concorsi, indicando il provveditore agli studi o il sovrintendente scolastico
regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. Per
analoghe esigenze di contenimento delle spese e per garantire la copertura, con
personale docente di ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il
Ministero della pubblica istruzione può indire concorsi su base regionale,
indicando il capo dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che è chiamato
a curare l'espletamento del concorso accorpato.
4. All'indizione dei concorsi per soli titoli provvede il Ministero della
pubblica istruzione. I Provveditori agli studi curano l'espletamento dei
concorsi per soli titoli di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole
di ogni ordine e grado.
5. I bandi relativi al personale educativo, al personale docente della scuola
materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i
posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in
possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annulamente
assegnabili, mediante concorsi per titoli ed asami e, per il restante 50 per
cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed asami sia
esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a
quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno
reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra
sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia
prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica
al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 400 - Concorsi per titoli ed
esami
01. I concorsi
per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con
possibilità del loro svolgimento in più sedi decentarte in relazione al numero
dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del
verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di
un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto
di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in
materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici
contratti collettivi decentrati nazionali, nonché del numero dei passaggi di
cattedra o di ruolo attuati a seguito dei conrsi di riconversione professionale.
Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. all'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il
Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento
dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa
graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si
ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle
commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei
concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che
deve curare l'spletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso
scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo
fra quelli disponibili nell regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli elativi al personale
docente della scuola materna e della scuola elementare fissano, oltre ai posti
di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire aglio
aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano
domanda.
1. I concorsi constano di una o più prove
scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla
valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici,
scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura
artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le
scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di
abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto.
2. È stabilita più di una prova scritta,
grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli
istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che
richiedono tale forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per
l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al
comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale,
di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica
capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della
fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli
specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione
di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova
facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a
quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione
determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo
necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di
ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e
titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e
letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due
esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la
prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella
trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è
finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e
didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli
ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove
vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i
relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli,
sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono
di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche,
quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o
pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non
inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e
grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad
una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude
la valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei
corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli
3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 i candidati che abbiano superato la
prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono
l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano
sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale
migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e
per gli altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove
scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei
titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami è
attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di
precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso
o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata
sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte,
grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
15 bis. Nei
concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai rulli del personale docente della
scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il
superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
16. L'ufficio che ha curato lo
svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle
graduatorie.
17. Le graduatorie relative ai
concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei bandi.
Le graduatorie relative ai
concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della
graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.
18. La nomina a cattedre di scuola
secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si
riferisce la partecipazione al concorso.
19. Conseguono la nomina i candidati che
si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o
posti eventualmente disponibili.
20. I provvedimenti di nomina sono
adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di
abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina in ruolo
comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata
conferita.
Art. 401 - Graduatorie permanenti
1. Per l'ammissione ai concorsi per
soli titoli sono richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di
precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima
classe di concorso od al medesimo posto;
b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e
grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per
insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di
studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonchè per insegnamenti relativi a
classi di concorso. Il servizio deve essere stato prestato per almeno
trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente,
considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna
e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli
istituti di istruzione secondaria. Il servizio prestato nelle istituzioni
scolastiche italiane all'estero e utile se effettuato con atto di nomina
dell'Amministrazione degli affari esteri.
2. La partecipazione ai concorsi per titoli è consentita per due province, e per
tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di
ammissione.
3. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli sono compilate sulla base del
punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di
scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale
a cui si riferisce la partecipazione al concorso.
4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere permanente e
sono soggette ad aggiornamento triennale. I nuovi concorrenti sono inclusi nel
posto spettante in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti già
compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella
graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di
nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale,
professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda
di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di
concorso.
5. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza,
precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno
recente.
6. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per
titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può
superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.
7. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per titoli non costituisce
elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli
per soli titoli.
8. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso
non è valutato.
9. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola
elementare è prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per
la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di
almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento.
10. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili sino al loro
esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.
11. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo
17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 1988, n. 246, e dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto
1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426,
e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20
maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di
precedenti concorsi per titoli ed esami.
12. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di
insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e
secondo grado ed artistica, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle
relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi del presente
articolo, sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 4 e,
comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.
13. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono
compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui al comma 12
è valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio
spettante nei relativi concorsi per soli titoli.
14. La nomina in ruolo è disposta dal provveditore agli studi per le cattedre ed
i posti determinati ai sensi dell'articolo 399, comma 2.
15. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si
applicano anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per
titoli.
16. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per
la quale la nomina stessa è stata conferita.
17. Ai docenti nominati in ruolo, qualora siano stati ammessi in base al
servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica
il disposto di cui all'
articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, circa la permanenza all'estero
ed il compimento del periodo di prova, purché essi siano in servizio presso le
predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina. Il presente comma
si applica ai vincitori sia dei concorsi per titoli ed esami sia dei concorsi
per soli titoli.
18. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari
adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli
educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.
1. Le graduatorie
relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola
materna,elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le
assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
2. le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con
l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso
regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo
posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente
graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento
dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria
di coloro che sono già compresi nella graduatoria pemanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire
con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per
l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a
principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa
salvaguardendo comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in
graduaoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento
valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle
corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3
maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,
n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8 bis del decreto legge
6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426, nonché delle graduatoriwe provinciali di cui agli articoli 43 e 44
della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica
territorialmente competente.
7. le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si
applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente
articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per
la quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari
adattamenti, anche al personale educativo dei concitti nazionali, degli
educandati femminili dello Stato, e delle altre istituzioni educative.
Art. 402 - Requisiti generali di
ammissione
1. Fino al termine dell'ultimo anno dei
corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3
e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a
posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei
seguenti titoli di studio:
a) diploma conseguito presso le scuole
magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i
concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti
magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto
stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed abilitazione
valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il
concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il
diploma di istruzione secondaria superiore.
2. Per le classi di concorso per le quali
è prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e
artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio.
L'accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla
medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di
esame.
3. Per l'ammissione agli esami di
concorso a cattedre di insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche
gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di
studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli
istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990,
sono validi soltanto se conseguiti all'esito di corsi i cui programmi abbiano
ottenuto l'approvazione ministeriale.
4. Alla data di scadenza dei termini di
presentazione della domanda è, altresì, richiesto il possesso dei requisiti per
l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
5. Si applicano le deroghe e le
elevazioni del limite di età previste dalle norme vigenti.
6. Non si applica alcun limite di età per
la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento
dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai
concorsi per soli titoli.
Art. 403 - Requisito specifico di
ammissione
1. Per i concorsi a cattedre o a posti di
insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di
studio di cui all'articolo 402 è richiesto il titolo di specializzazione.
Art. 404 - Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici dei
concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da
un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da
due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari
degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti
stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario,
scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore
alla quarta.
2. Il presidente ed i componenti delle
commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne
l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore
agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di
sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3. Essi sono scelti nell'ambito della
regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
4. Ai fini della nomina sono compilati
elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della
scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di
inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di
chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda
rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente
ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza
non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del
concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai
consigli scolastici provinciali.
5. Per i professori universitari gli
elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.
6. Ai fini di cui all'articolo 400, comma
3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la
nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e
culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è
assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento
della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa,
ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei
requisiti stabiliti con il predetto decreto.
7. Ove non sia possibile reperire tra gli
insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti
di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a
diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al
medesimo comma 6.
8. I membri aggregati per la lingua
straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della
relativa prova.
9. Il Ministro della pubblica istruzione
stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle
commissioni giudicatrici.
10. Modalità analoghe sono seguite per la
scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il
reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse
sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una
direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole
speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con
annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti
educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
11. Qualora il numero dei concorrenti sia
superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di
scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i
direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12. In tal caso essi si costituiscono in
sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione
originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in
sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di
tutte le sottocommissioni cosi costituite.
13. Alla sostituzione dei presidenti e
dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o
decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento
delle procedure concorsuali.
14. Le commissioni dei concorsi per
soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione.
15. Fino alla sottoscrizione dei
contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni
di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta,
in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo
rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale,
secondo la tabella che segue. Per i concorsi per soli titoli i tempi di
espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a
quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta.
Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in
attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può
ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.
Compensi dovuti ai componenti delle
commissioni giudicatrici
dei concorsi a cattedre che rinuncino
all'esonero al servizio
- Numero dei candidati: fino 100;
- Numero delle prove scritte,
scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3, o più;
- Tempo e sedute assegnate: 30 g.-26
sedute; 50 g.-43 sedute; 70 g.-61 sedute;
- Totale: 1.690.000; 2.795.000;
3.965.000.
- Numero dei candidati: da 101 a 200;
- Numero delle prove scritte,
scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3, o più;
- Tempo e sedute assegnate: 50 g.-43
sedute; 75 g.-62 sedute; 100 g.-88 sedute;
- Totale 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000.
- Numero dei candidati: da 201 a 300;
- Numero delle prove scritte,
scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3, o più;
- Tempo e sedute assegnate : 74 g. - 62
sedute; 100 g.-88 sedute; 150 g.-130 sedute;
- Totale: 4.030.000, 5.720.000,
8.450.000.
- Numero dei candidati: da 301 a 400;
- Numero delle prove scritte,
scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3, o più;
- empo e sedute assegnate : 100 g.-88
sedute; 150 g.-130 sedute; 200 g.-175 sedute;
- Totale: 5.720.000, 8.450.000,
11.375.000.
- Numero dei candidati: da 401 a 500;
- Numero delle prove scritte,
scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3, o più;
- Tempo e sedute assegnate : 150 g.-130
sedute; 200 g.-175 sedute; 240 g.-208 sedute;
- Totale: 8.450.000, 11.375.000,
13.520.000.
16. Qualora il concorso si concluda oltre
il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza,
determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è
ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano
dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è
operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle
giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.
Art. 405 - Norme comuni ai concorsi
per il reclutamento del personale docente
1. Il Ministro della pubblica istruzione,
provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso
per l'accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei
Conservatori di musica e delle Accademe, in modo che esse corrispondano ad ampie
aree disciplinari, pur nel rispetto di un'adeguata specializzazione.
Art. 406 - Esclusione
1. L'esclusione dal concorso è disposta
per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la
cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.
2. L'esclusione è disposta dall'organo
che cura lo svolgimento del concorso con provvedimento motivato di cui è data
comunicazione all'interessato.
Sezione III
Reclutamento del personale direttivo
Art. 407 - Concorsi
1. I concorsi per titoli ed esami per il
reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi
di scuole e per tipi di istituzioni educative, ogni tre anni.
2. Le graduatorie dei concorsi hanno
validità triennale.
3. I posti da mettere a concorso sono
determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e
disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine
sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico
conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate
su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
Art. 408 - Requisiti di ammissione
1. Ai concorsi possono partecipare i
docenti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli
del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo
e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque
anni effettivamente prestato.
2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi
direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del
personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi,
coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla
restituzione a detti ruoli.
3. Fermo restando il requisito
dell'anzianità di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di
ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme
di cui ai successivi articoli.
Art. 409 - Scuola materna e scuola
elementare
1. Ai concorsi a posti di direttore
didattico di scuola elementare sono ammessi i docenti delle scuole materne ed
elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di
diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
Art. 410 - Scuola media
1. Ai concorsi a posti di preside della
scuola media sono ammessi:
a) i docenti di ruolo della scuola media
forniti di qualsiasi laurea, nonché i docenti di ruolo di educazione fisica
laureati.
b) i docenti laureati di ruolo nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei
artistici e negli istituti d'arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad
esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media
abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.
Art. 411 - Scuole secondarie superiori
1. Ai concorsi a posti di preside di
liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti
tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al comma 3, sono
ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di
istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché i docenti laureati che
abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del
tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.
2. Ai medesimi concorsi sono altresì
ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei Convitti
nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle
prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola, cui si
riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7
decimi.
3. Ai concorsi a posti di preside degli
istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali
per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare
sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto
forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di
materie tecniche degli istituti stessi.
4. I docenti di materie non tecniche
degli istituti di cui al precedente comma, sono ammessi a concorsi indicati nel
comma 1, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli
istituti e scuole ivi indicate.
Art. 412 - Licei artistici ed istituti
d'arte
1. Ai concorsi a posti di preside dei
licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi i docenti appartenenti ai
ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia
dell'arte applicata, delle Accademe di belle arti, dei licei artistici e degli
istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di Accadema di belle arti.
2. Si prescinde dal possesso dei titoli
di studio indicati nel comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali
e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti
d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli e nei casi
in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio
ai sensi dell'articolo 402.
Art. 413 - Istituti di educazione
1. Ai concorsi a posti di vice rettore
dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato,
sono ammessi, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici delle predette
istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti
e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei
ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, nonché i vice
rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno 5 anni
effettivamente prestato. Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole
elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e
scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo
servizio di ruolo, nonché i docenti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano
prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica. Ai predetti concorsi sono altresì ammessi
anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di
almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione
all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.
2. Ai concorsi a posti di rettore dei
convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono
ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel
relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio effettivamente prestato.
3. Per quanto non previsto specificamente
per i concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme generali che
disciplinano il reclutamento del personale direttivo della scuola.
Art. 414 - Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni dei concorsi per il
reclutamento del personale direttivo sono nominate con decreto del direttore
generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:
a) un docente universitario, con funzione
di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente
relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;
c) due direttori didattici, presidi,
rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
d) un funzionario dell'amministrazione
della pubblica istruzione con qualifica di dirigente.
2. I membri di cui alle lettere a) e c)
sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia
superato il periodo di prova, compresi in appositi elenchi.
3. Almeno un terzo dei componenti della
commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
4. Gli elenchi sono compilati, per i
docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale
direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. L'inclusione negli elenchi è
effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali
e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono
presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non
più di tre anni.
6. Gli elenchi proposti sono aggiornati
ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni
giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.
7. Qualora manchino le proposte e non si
sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina
direttamente i componenti le commissioni medesime.
8. Qualora il numero dei concorrenti sia
superiore a 500, le commissioni di cui al comma 1 sono integrate, secondo le
medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500
o frazione di 500 concorrenti.
9. Sino a quando non saranno modificate
le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono
corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della
Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al
presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il
maggior numero di candidati.
Art. 415 - Prove di esame e
valutazione
1. I concorsi per il reclutamento del
personale direttivo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette
ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della
funzione direttiva.
2. Le commissioni dispongono di 100
punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai
titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28
su 40 assegnati alla prova scritta.
3. Nei concorsi a posti di preside dei
licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti,
dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai
titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti
17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
4. Sono inclusi in graduatoria gli
aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove
d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a
posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50
punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
5. La prova scritta verte su
problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con
particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce
il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di
carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola,
nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.
6. La valutazione dei titoli viene
effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova
orale.
7. Il disposto di cui al comma 6 si
applica anche alle procedure concorsuali in atto alla data del 1 febbraio 1994,
per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
8. Il Ministro della pubblica istruzione,
tenuto conto del numero di domande di partecipazione, può disporre, con propria
ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o
interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove ha
luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo
svolgimento di tale prova.
Art. 416 - Determinazione degli
orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i
titoli
1. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
sono stabiliti per i concorsi per il reclutamento del personale direttivo:
a) gli orientamenti programmatici per le
prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione
educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente articolo 415;
b) i titoli valutabili, con particolare
riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.
Art. 417 - Graduatorie
1. Le graduatorie dei concorsi a posti
del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per
ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei
punti assegnati per i titoli.
2. Nei casi di parità di punteggio si
applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni e integrazioni.
3. Oltre al punteggio complessivo deve
essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.
4. Le graduatorie sono approvate con
decreto del competente direttore generale o capo del servizio centrale e sono
utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il
conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore
di particolari categorie.
Art. 418 - Esclusioni
1. Nei limiti del successivo articolo
497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con
provvedimento motivato del direttore generale o capo del servizio centrale
competente, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale
docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione.
Sezione IV
Reclutamento del personale ispettivo
Art. 419 - Ruolo degli ispettori
tecnici
1. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede, con proprio decreto sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli ispettori tecnici
tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione
centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla
suddivisione per settori disciplinari.
2. Agli ispettori tecnici si applicano le
disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico già previste per gli
ispettori tecnici centrali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 420 - Concorsi a posti di
ispettore tecnico
1. L'accesso al ruolo del personale
ispettivo tecnico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a
seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1
dell'articolo 419.
2. Ai predetti concorsi sono ammessi:
a) per il contingente relativo alla
scuola materna, i direttori, i docenti di scuola materna, ed il personale
direttivo della scuola elementare;
b) per il contingente relativo alla
scuola elementare, i docenti elementari, gli istitutori, le istitutrici e i
direttori didattici di scuola elementare;
c) per i contingenti relativi alla scuola
media e agli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché agli istituti
d'arte ed ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e degli
istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori aggiunti del ruolo
ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice
direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato, nonché i
presidi e i docenti dei licei artistici e degli istituti d'arte, i docenti dei
Conservatori di musica e delle Accademe di belle arti.
3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al
presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui,
limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti
di preside, essa non sia prevista.
4. Il personale docente ed educativo deve
avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.
5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi
ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del
personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi,
coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla
restituzione ai detti ruoli.
6. I concorsi a posti di ispettore
tecnico sono indetti ogni due anni dal Ministero della pubblica istruzione, nei
limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di
scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento.
7. I bandi stabiliscono altresì le
modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli
di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.
Art. 421 - Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni dei concorsi a posti di
ispettore tecnico sono nominate con decreto del direttore generale o capo del
servizio centrale competente e sono composte da:
a) tre docenti universitari, dei quali
almeno due che professino un insegnamento compreso nel settore disciplinare di
cui trattasi;
b) un funzionario dell'amministrazione
della pubblica istruzione con qualifica di dirigente;
c) un ispettore tecnico.
2. Almeno un terzo dei componenti della
commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata
impossibilità.
3. Per i concorsi relativi al contingente
per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a)
sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti
delle Accademe di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accadema
nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.
4. Il presidente è nominato tra i membri
di cui alla lettera a) del comma 1.
5. Sino a quando non saranno modificate
le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono
corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della
Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata.
Art. 422 - Prove d'esame
1. I concorsi per titoli ed esami di
ispettore tecnico constano di tre prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono
di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e
30 alla valutazione dei titoli.
3. Sono ammessi alla prova orale i
candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non
inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di
esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una
votazione non inferiore a punti 20 su 25.
4. Nei concorsi relativi ai contingenti
per la scuola materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi
pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su
argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti
scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della
Comunità europea.
5. Nei concorsi relativi ai contingenti
per la scuola media e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la
prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su
argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori
disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con
particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.
6. La prova orale è intesa ad accertare
la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati,
anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla
legislazione scolastica italiana.
7. La valutazione dei titoli è effettuata
soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.
8. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.
Art. 423 - Graduatorie
1. Le graduatorie dei concorsi a posti di
ispettore tecnico sono approvate con decreto del direttore generale competente.
2. Nelle graduatorie i concorrenti, che
hanno superato le prove di esame ed il colloquio con la valutazione prescritta,
sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove
anzidette e dei punti assegnati per i titoli.
3. A parità di punteggio si applicano i
criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. I candidati collocati in graduatoria
in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo,
nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina
o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della
graduatoria stessa.
Art. 424 - Esclusioni
1. Nei limiti di cui al successivo
articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico,
con provvedimento motivato del direttore generale, oltre coloro che risultino
sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina
nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla
censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Sezione V
Reclutamento del personale docente,
direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d'insegnamento diversa
dall'italiano
Paragrafo I
Scuole con
lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
Art. 425 - Reclutamento del personale
docente
1. Per l'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole
di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con
lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia sono indetti
appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente
testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i
cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti
prescritti dai precedenti articoli.
3. Per l'ammissione ai concorsi a
cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e
scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della
lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed
esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi
ad una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia.
4. Sono esonerati dal colloquio di cui al
comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni
nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
5. Nei concorsi a posti di docente della
scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di
istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da
quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi
per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena, ai concorsi per soli titoli
sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di
cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento
slovena.
6. Ai concorsi a posti di insegnamento
nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che
siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato
equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti
concorsi.
7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e
481 il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione
conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena,
sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.
Art. 426 - Bandi di concorso e
commissioni esaminatrici
1. I concorsi per la scuola materna e per
la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono
indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la
scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore con
lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal sovrintendente
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
2. Con propria ordinanza, il Ministro
della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per
l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle
procedure concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche
all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai
vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal
provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione
sono rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
3. Le commissioni esaminatrici, ad
eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di
lingua e lettere italiane; sono formate da personale che abbia piena conoscenza
della lingua slovena.
4. I presidenti delle commissioni
giudicatrici, di cui al comma 3, sono scelti di regola tra coloro che prestano
servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza
della lingua slovena.
5. Gli elenchi del personale direttivo e
docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni
quadriennio, dalla commissione di cui all'articolo 624, che assiste il
sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi
riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.
6. Per quanto non previsto dal presente
articolo si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 404 e, in
particolare, quella di cui al comma 3.
Paragrafo II
Scuole con
lingua d'insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di
Bolzano e scuole delle località ladine della provincia di Trento
Art. 427 - Reclutamento del personale
docente
1. Per l'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione
secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento
tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine
della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e
per titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i
cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle
località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
3. Nei concorsi per titoli ed esami
previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento
dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli
titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di
servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di
insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.
4. Ai posti di insegnamento nelle scuole
con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di
insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua
italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione
secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono
accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito
all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini
dell'insegnamento.
5. Nelle scuole d'istruzione primaria e
secondaria della provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da
impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua
di insegnamento.
6. Per l'insegnamento della seconda
lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca
o di scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua
d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del
titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo
attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento,
anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreché gli interessati continuino a
prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle
relative graduatorie.
7. Per il reclutamento del personale
docente delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Art. 428 - Bandi di concorsi e
commissioni esaminatrici
1. I concorsi di cui all'articolo 427
sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.
2. Le graduatorie sono approvate dagli
intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.
3. Le commissioni esaminatrici dei
concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di
quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole
elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di
lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di
istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate,
di norma, da personale di lingua materna tedesca.
4. Le commissioni dei concorsi a posti di
insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di
madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui
si riferisce il concorso.
Paragrafo III
Disposizioni
comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua
tedesca e delle scuole delle località ladine
Art. 429 - Reclutamento del personale
direttivo
1. Ai concorsi a posti di personale
direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con
lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle
località ladine sono ammessi i docenti ed il personale educativo di ruolo delle
rispettive scuole ed istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal
presente testo unico.
2. Detti concorsi, per le scuole o
istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal sovrintendente
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in
lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai
competenti intendenti scolastici.
3. Gli organi predetti approvano le
graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.
4. Per il reclutamento del personale
direttivo delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Art. 430 - Reclutamento del personale
ispettivo
1. Nei concorsi a posti di ispettore
tecnico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole di cui al
presente capo.
2. Concorre ai posti del predetto
contingente il personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado
e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano,
purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.
Art. 431 - Prove d'esame e valutazione
dei titoli
1. Il Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
stabilisce, per i concorsi per titoli ed esami del personale docente e per i
concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al
presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.
2. Con lo stesso decreto sono stabilite
le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale docente.
Art. 432 - Rinvio
1. Per quanto non è previsto dal presente
capo si applicano le norme di carattere generale che disciplinano i concorsi per
il reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della
scuola.
2. Sono fatte salve le disposizioni
contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nelle relative
norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di
Bolzano.
Sezione VI
Norme sulle
commissioni di concorso
Art. 433 - Incompatibilità
1. Non possono far parte delle
commissioni giudicatrici di concorso coloro che abbiano relazioni di parentela o
affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.
Art. 434 - Esonero dall'insegnamento
1. Il personale direttivo e docente
nominato presidente o componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per
titoli ed esami o per soli titoli, può essere esonerato, a domanda, dagli
obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle
commissioni.
2. Se detti lavori si concludono dopo il
31 marzo, il personale docente, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno
scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il
suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione
si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in
attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.
3. Il posto occupato dal personale
esonerato è conferito come supplenza di durata pari al periodo dell'esonero.
4. Il periodo di partecipazione ai lavori
delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di
istituto nella scuola.
Art. 435 - Norma comune sulle
procedure concorsuali
1. Al fine di assicurare l'ordinato
svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami, può essere chiamato a
svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo,
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle
scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative sono oggetto di
specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le
organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.
Sezione VII
Nomine in
ruolo
Art. 436 - Nomina ed assegnazione
della sede
1. Per il personale docente le nomine
sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1.
L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto
conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle
cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle
dotazioni organiche aggiuntive.
2. Nel caso di mancata accettazione della
nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato
decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza
dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
3. Il personale, che ha accettato la
nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi
pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per
l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è
immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale
contemplato dal presente testo unico.
4. Decade parimenti dalla nomina il
personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato
motivo entro il termine stabilito.
5. Il personale scolastico di ruolo in
servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa
accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e
dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a
tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di
effettiva assunzione del servizio.
Art. 437 - Nomina in prova e
decorrenza della nomina
1. Il personale docente e direttivo della
scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova.
2. La nomina decorre dalla data di inizio
dell'anno scolastico.
3. Il personale docente ed educativo cosi
nominato, è ammesso ai sensi dell'articolo 440, ad un anno di formazione, che è
valido come periodo di prova.
Art. 438 - Prova
1. La prova ha la durata di un anno
scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non
inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione
secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche
se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il
personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il
quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il
periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti
dall'amministrazione scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma
in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio
centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli
studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.
5. Qualora nell'anno scolastico non siano
stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno
scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma
in ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente
articolo sono definitivi.
Art. 439 - Esito sfavorevole della
prova
1. In caso di esito sfavorevole della
prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale,
se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di
personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore,
ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale
appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il
personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al
ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione
giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo
stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di
acquisire maggiori elementi di valutazione.
Art. 440 - Anno di formazione
1. Durante l'anno di formazione il
Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a
carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi,
la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
2. L'anno di formazione ha inizio con
l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle
lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
3. L'anno di formazione è svolto, anche
per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni
organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle
cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti
all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative
all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste
dall'articolo 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i
docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la
valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.
Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo
d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la
conferma in ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si
applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati
femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali e dell'Accademia nazionale di danza.
6. Compiuto l'anno di formazione il
personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore
agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio.
Il provvedimento è definitivo.
Sezione VIII
Organici
Art. 441 - Istituzione delle cattedre
e posti orario
1. Negli istituti statali di istruzione
secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento
disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso
completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a
quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia.
2. A tal fine sono impiegate anche le ore
disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi
di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della
medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore
disponibili dei corsi serali.
Art. 442 - Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche dei ruoli
provinciali della scuola materna, nonché le dotazioni organiche provinciali
della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
dei licei artistici e degli istituti d'arte sono rideterminate annualmente entro
il 31 marzo (Comma abrogato dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre
1996, n. 662).
2. L'organico provinciale della scuola
elementare è determinato ai sensi dell'articolo 121.
3. A decorrere dall'anno scolastico
1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili
cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di
funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51 (Comma
abrogato dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. 18 giugno 1998, 233).
4. I criteri e le modalità per la
rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo
sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Art. 443 - Dotazioni organiche dei
posti di sostegno
1. In sede di definizione degli organici si procede alla determinazione del
numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di
handicap della scuola materna e media, in modo da assicurare di regola un
rapporto medio di un docente ogni quattro bambini o alunni portatori di
handicap. I posti di sostegno per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore sono determinati, nell'ambito dell'organico, in modo da assicurare un
rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e
comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate
dall'articolo 42, comma 6, lettera h), della legge 5 febbraio 1992 n. 104. I
posti di sostegno nella scuola elementare sono determinati nell'organico di
diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un docente ogni quattro
alunni portatori di handicap: deroghe a tale rapporto possono essere autorizzate
in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali
la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel
caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone
di montagna e nelle piccole isole.
Art. 444 - Criteri di determinazione
delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole
di istruzione secondaria ed artistica
1. Le dotazioni dei ruoli organici del
personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
sono determinate sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento,
corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno
scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno
scolastico in corso.
2. I posti orario di cui all'articolo 441
sono costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e,
successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai
fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole,
possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non
superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità
al ruolo organico medesimo.
3. Le dotazioni organiche sono
determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità
e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti
dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare
d'intesa con il Ministro del tesoro.
Art. 445 - Determinazione di dotazioni
aggiuntive all'organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed
artistica
1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, le dotazioni organiche sono
aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione di un
incremento percentuale medio del 3 per cento, calcolato sulla consistenza
complessiva delle dotazioni organiche dell'anno scolastico precedente.
2. La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del 1 comma è ripartita
dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di
scuola in relazione alle specifiche esigenze.
3. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e
artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su
base regionale.
4. La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del presente
articolo costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del
personale docente.
Art. 446 - Organici del personale
educativo
1. I posti di organico dei ruoli
provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei
convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti
tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti
nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma
restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative,
nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come
segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo
di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici seminconvittori,
un posto.
2. A decorrere dall'anno scolastico
1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili
cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze
previste dal piano di cui all'articolo 52.
3. I criteri e le modalità per la
rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine
in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 442, comma 4.
4. Nelle istituzioni convittuali per non
vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono
raddoppiate.
5. La determinazione degli organici è
effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.
6. Le variazioni degli organici del
personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31
marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro.
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